N. 297 ORDINANZA 23 maggio - 26 giugno 1991
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Personale Ferrovie dello Stato - Indennita' di buonuscita - Imponibile assoggettabile ad imposta - Criteri di determinazione di detrazioni - Questione identica gia' decisa con declaratoria di illegittimita' costituzionale (sentenza n. 231/1991) - Manifesta inammissibilita'. (Legge 26 settembre 1985, n. 482, artt. 2 e 4, primo e quarto comma) (Cost., artt. 3 e 5).(GU n.26 del 3-7-1991 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1990 della Commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto da Liliana Felici contro l'Intendenza di Finanza di Roma iscritta al n. 132 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77, prima serie speciale, dell'anno 1991; Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Roma, con ordinanza 6 febbraio 1990 (pervenuta a questa Corte il 22 febbraio 1991) ha sollevato, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482; Considerato che questa Corte, nel decidere una questione identica, con la sentenza n. 231 del 1991 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della l. 26 settembre 1985, n. 482 "nella parte in cui non prevedono, per le indennita' di buonuscita erogate dall'Opera previdenza e assistenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato, che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato ai sensi dell'art. 36, numeri 1 e 2 della l. 14 dicembre 1973, n. 829, cosi' come integrato dalla legge 20 marzo 1980, n. 75"; che, pertanto, la normativa impugnata e' stata dichiarata costituzionalmente illegittima; Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della l. 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), dichiarati costituzionalmente illegittimi, con la sentenza n. 231 del 1991, nella parte in cui non prevedono, per le indennita' di buonuscita erogate dall'Opera previdenza e assistenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato, che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato ai sensi dell'art. 36, numeri 1 e 2 della l. 14 dicembre 1973, n. 829, cosi' come integrato dalla legge 20 marzo 1980, n. 75; questione sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0833