N. 304 ORDINANZA 17 - 26 giugno 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  -  Nuovo  codice  - Norme di attuazione - Arresto -
 Convalida - Fissazione dell'udienza - Avviso - Inutile formalita' per
 il caso di rimessione in liberta' - Applicazione di misure coercitive
 - Denegata facolta' al p.m. - Erroneo  presupposto  interpretativo  -
 Richiamo   alla   sentenza   n.  515/1990  della  Corte  -  Manifesta
 infondatezza.
 
 (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 121, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 97 e 111, secondo comma).
(GU n.26 del 3-7-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Ettore GALLO;
 Giudici: dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele
    PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo CASAVOLA,
    prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.  Mauro
    FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato
    GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  121,  secondo
 comma,  del  testo  delle  norme  di  attuazione,  di coordinamento e
 transitorie del codice  di  procedura  penale  (testo  approvato  con
 decreto  legislativo  28 luglio 1989, n. 271), promosso con ordinanza
 emessa il 26 novembre 1990 dal Giudice per  le  indagini  preliminari
 presso  il  Tribunale  di  Ancona nel procedimento penale a carico di
 Malatesta Domenico, iscritta al n.  150 del registro ordinanze 1991 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  11,  prima
 serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  5  giugno  1991  il  Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto  che,  provvedendo  in ordine alla richiesta del pubblico
 ministero di convalida dell'arresto di Malatesta Domenico, del  quale
 lo stesso p.m. aveva gia' disposto l'immediata liberazione - ai sensi
 dell'art.  121,  primo comma, del testo delle norme di attuazione, di
 coordinamento e transitorie del codice  di  procedura  penale  (testo
 approvato  con  decreto  legislativo  28  luglio  1989, n. 271) -, il
 giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona  ha
 sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 121,
 secondo comma, del citato testo (secondo cui "nel caso di liberazione
 prevista nel comma 1, il giudice nel fissare l'udienza di  convalida,
 ne  da'  avviso,  senza  ritardo,  anche  alla  persona liberata") in
 riferimento agli artt. 97 e 101, secondo comma, della Costituzione;
      che il giudice remittente, premesso che la norma censurata e' di
 carattere strumentale rispetto alla disciplina di cui agli  artt.  da
 389  a  391 del codice di procedura penale - secondo cui l'udienza di
 convalida deve svolgersi soltanto qualora il pubblico  ministero  non
 debba  ordinare la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato
 -  osserva  che  la  norma  stessa  evidenzierebbe  una  mancanza  di
 coordinamento  con tale disciplina e una sostanziale superfluita', in
 quanto, essendo il  soggetto  gia'  stato  rimesso  in  liberta',  la
 convalida si riduce ad una mera ed inutile formalita', a meno che non
 si  ritenga  -  ma  il  codice,  prosegue  il giudice a quo, dovrebbe
 prevederlo esplicitamente - che all'esito dell'udienza  di  convalida
 il  pubblico  ministero,  a seguito dell'interrogatorio reso dall' ex
 arrestato, possa  modificare  le  proprie  richieste  e  chiedere  al
 giudice l'applicazione di misure cautelari;
      che,   in   conclusione,  il  remittente  solleva  questione  di
 legittimita' costituzionale  del  citato  art.  121,  secondo  comma,
 "nella  parte  in cui non statuisce per esplicito la possibilita' per
 il pubblico ministero di richiedere, in sede di udienza di convalida,
 nei  confronti  di  persona  sottoposta  alle  indagini   preliminari
 arrestata o fermata gia' scarcerata dalla stessa a.g.o. requirente ex
 art.   121,   primo   comma,  disp.  att.  stesso  codice,  all'esito
 dell'interrogatorio eventualmente reso dal prevenuto in detta sede  o
 comunque  all'esito  di  ulteriori indagini preliminari eventualmente
 svolte dal pubblico ministero nelle more fra  detta  scarcerazione  o
 l'udienza di convalida, misure cautelari coercitive ex art. 291 nuovo
 codice  di  procedura penale"; cio' per violazione dell'art. 97 della
 Costituzione, "divenendo a tal  punto  l'udienza  di  convalida  mero
 passaggio  obbligato  e formale dall'esito scontato e precostituito",
 nonche'   dell'art.   101,   secondo   comma,   della   Costituzione,
 "assoggettandosi  il  giudice  non  piu'  alla legge ma alla volonta'
 delle parti", in quanto "a tal punto  da  detta  anomala  udienza  di
 convalida..  ..  .. puo' soltanto scaturire o una mancata convalida o
 una convalida meramente formale,  inibendosi  al  pubblico  ministero
 ogni nuova richiesta all'esito dell'udienza";
      che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri, concludendo per l'inammissibilita' (non risultando in alcun
 modo che nella fattispecie il pubblico ministero  abbia  richiesto  o
 avesse  intenzione di richiedere l'applicazione di misure cautelari),
 o, in subordine, per l'infondatezza della questione;
    Considerato che l'eccezione di inammissibilita'  per  irrilevanza,
 sollevata  dall'Avvocatura  dello  Stato, non puo' essere accolta, in
 quanto il giudice a quo, con la proposta questione, intende censurare
 in radice la previsione dell'udienza di convalida  nel  caso  in  cui
 l'arrestato  (o  il  fermato) sia gia' stato rimesso in liberta', ove
 non sia  poi  riconosciuta  al  pubblico  ministero  la  facolta'  di
 richiedere in detta udienza l'applicazione di misure coercitive;
      che, nel merito, - e prescindendo dal rilievo che il remittente,
 nel  lamentare  l'assenza di una norma "esplicita", da' l'impressione
 di poter giungere in via ermeneutica al  risultato  auspicato  -,  la
 questione  si fonda, comunque, su un presupposto chiaramente erroneo,
 dato che nessuna disposizione preclude  al  pubblico  ministero,  che
 abbia ordinato l'immediata liberazione dell'arrestato (o del fermato)
 ritenendo   "di   non  dovere  richiedere  l'applicazione  di  misure
 coercitive", di presentare poi al giudice una richiesta in tal senso,
 in conseguenza del venir meno delle ragioni di  opportunita'  che  lo
 avevano  in  precedenza indotto a disporre la liberazione (a seguito,
 ad esempio, di ulteriori indagini svolte nelle more, tanto piu'  che,
 nella  ipotesi  in  esame,  secondo  la giurisprudenza della Corte di
 cassazione, non si applicano i termini perentori di cui all'art.  390
 del codice di procedura penale);
      che,   peraltro,   non   puo'  non  rilevarsi  che  nei  casi  -
 indubbiamente piu' frequenti -  in  cui  il  pubblico  ministero  non
 richieda  misure coercitive, l'udienza di convalida non puo' comunque
 considerarsi una "inutile formalita'", come sostiene  il  remittente,
 in  quanto,  pur non essendo imposta dall'art. 13, terzo comma, della
 Costituzione (avendo il soggetto gia' riacquistato la  liberta'),  la
 sua   previsione   risponde   comunque  all'interesse  del  cittadino
 all'accertamento  giudiziale  della  legittimita'  del  provvedimento
 restrittivo  adottato  nei  suoi confronti dall'autorita' di pubblica
 sicurezza, tanto piu' che nel caso di cui  alla  norma  impugnata  la
 liberazione  e'  stata determinata non da vizi procedurali, bensi' da
 una valutazione di opportunita' da parte del pubblico ministero (cfr.
 sentenza n. 515 del 1990);
      che, in conclusione, la questione va  dichiarata  manifestamente
 infondata sotto ogni profilo;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 121, secondo comma, del testo delle norme di
 attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
 penale  (testo  approvato  con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
 271), sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 101,  secondo  comma,
 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il
 Tribunale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 17 giugno 1991.
                         Il Presidente: GALLO
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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