MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 giugno 1991 

  Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1991,
alle  operazioni  di credito agrario di esercizio di cui alla legge 5
luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni.
(GU n.155 del 4-7-1991)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  provvedimenti  per  l'ordinamento del credito
agrario;
  Visto il decreto  interministeriale  dell'8  agosto  1986,  recante
modifiche   al   sistema   di  variazione  automatica  del  tasso  di
riferimento da praticare  sulle  operazioni  di  credito  agrario  di
esercizio;
  Visto  il  successivo  decreto  interministeriale  n. 115130 del 27
dicembre 1990, con il quale sono stati modificati gli articoli 1 e  2
del citato decreto dell'8 agosto 1986;
  Visto  il  proprio  decreto  del  10 dicembre 1990, con il quale e'
stata fissata nella misura dell'1%, per l'anno 1991, la maggiorazione
forfettaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito
agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di  esercizio,
a ristoro della loro attivita' di intermediazione;
  Vista  la  comunicazione  con  la  quale la Banca d'Italia, ai fini
della  determinazione  del  tasso  di   riferimento   relativo   alle
operazioni  di  cui  sopra,  ha  reso  noto  che il costo medio della
provvista dei fondi, per il bimestre  luglio-agosto  1991,'  e'  pari
all'11,80%  per  le  operazioni fino a diciotto mesi ed al 12,60% per
quelle oltre i diciotto mesi;
  Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi,  provvedere
in merito;
                              Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi per le operazioni di
credito agrario di esercizio, assistite dal concorso  pubblico  negli
interessi, e' pari, per il bimestre luglio-agosto 1991, al:
    a) 11,80% per le operazioni fino a diciotto mesi;
    b) 12,60% pr quelle oltre i diciotto mesi.
  In   conseguenza,  tenuto  conto  della  maggiorazione  forfettaria
dell'1%, il tasso  di  riferimento  da  praticare,  per  il  bimestre
luglio-agosto 1991, per le operazioni di cui sopra, e' pari al:
   1) 12,80% per le operazioni di cui al punto a);
   2) 13,60% per le operazioni di cui al punto b).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 giugno 1991
                                                   Il Ministro: CARLI