Disposizioni integrative al decreto del Ministro-Presidente dell'A.I.M.A. 12 aprile 1991, per il settore del tabacco greggio.(GU n.157 del 6-7-1991)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1979 del Ministro-Presidente dell'A.I.M.A., relativo alle "Disposizioni concernenti le operazioni di controllo, in applicazione della regolamentazione comunitaria, nel settore del tabacco"; Visto il decreto del Ministro-Presidente dell'A.I.M.A. del 25 gennaio 1989; Visto il decreto del Ministro-Presidente dell'A.I.M.A. del 9 marzo 1989; Visto il decreto del Ministro-Presidente dell'A.I.M.A. del 12 aprile 1991; Considerata l'opportunita' di integrare le disposizioni di cui ai precitati provvedimenti; Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. in data 16 maggio 1991; Decreta: Art. 1. Nell'art. 6 del decreto 31 marzo 1979 del Ministro-Presidente dell'A.I.M.A. sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni: 1) Nel primo comma, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: " a) consegnare, entro il 20 giugno di ciascun anno, agli uffici periferici A.I.M.A.-tabacco competenti per territorio, i 'contratti di coltivazione', le 'dichiarazioni di coltivazione' ad essi assim- ilate, i relativi supporti magnetici, nonche' le istanze dei produttori dirette ad ottenere il deposito dei predetti documenti". 2) Dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente: "Nel caso in cui le firme dei produttori non risultino autenticate, i contratti e le dichiarazioni di coltivazione potranno essere depositati presso gli uffici periferici A.I.M.A.-tabacco competenti, soltanto su richiesta a tal fine rivolta ai predetti uffici da parte dei produttori interessati. Nella relativa istanza dovranno risultare gli elementi identificativi dell'atto da depositare e la firma del produttore dovra' risultare autenticata, in conformita' di quanto previsto dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le altre ditte trasformatrici ricevono le suddette istanze da inoltrare, unitamente ai documenti sopra specificati, ai competenti uffici periferici A.I.M.A.-tabacco". Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a decorrere dal raccolto 1991. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 giugno 1991 Il Presidente: GORIA