AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DECRETO 11 giugno 1991 

  Disposizioni   integrative   al   decreto  del  Ministro-Presidente
dell'A.I.M.A. 12 aprile 1991, per il settore del tabacco greggio.
(GU n.157 del 6-7-1991)

                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                  PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
               PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
  Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1979 del Ministro-Presidente
dell'A.I.M.A., relativo alle "Disposizioni concernenti le  operazioni
di controllo, in applicazione della regolamentazione comunitaria, nel
settore del tabacco";
  Visto  il  decreto  del  Ministro-Presidente  dell'A.I.M.A.  del 25
gennaio 1989;
  Visto il decreto del Ministro-Presidente dell'A.I.M.A. del 9  marzo
1989;
  Visto  il  decreto  del  Ministro-Presidente  dell'A.I.M.A.  del 12
aprile 1991;
  Considerata l'opportunita' di integrare le disposizioni di  cui  ai
precitati provvedimenti;
  Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. in
data 16 maggio 1991;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nell'art.  6  del  decreto  31  marzo  1979 del Ministro-Presidente
dell'A.I.M.A.   sono   apportate   le   seguenti   modificazioni   ed
integrazioni:
   1) Nel primo comma, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
   "  a)  consegnare, entro il 20 giugno di ciascun anno, agli uffici
periferici A.I.M.A.-tabacco competenti per territorio,  i  'contratti
di  coltivazione',  le 'dichiarazioni di coltivazione' ad essi assim-
ilate,  i  relativi  supporti  magnetici,  nonche'  le  istanze   dei
produttori dirette ad ottenere il deposito dei predetti documenti".
   2) Dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente:
  "Nel caso in cui le firme dei produttori non risultino autenticate,
i  contratti  e  le  dichiarazioni  di  coltivazione  potranno essere
depositati presso gli uffici periferici A.I.M.A.-tabacco  competenti,
soltanto  su richiesta a tal fine rivolta ai predetti uffici da parte
dei produttori interessati. Nella relativa istanza dovranno risultare
gli elementi identificativi dell'atto da depositare e  la  firma  del
produttore  dovra'  risultare  autenticata,  in conformita' di quanto
previsto  dall'art.  20  della  legge  4   gennaio   1968,   n.   15.
L'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato e le altre ditte
trasformatrici ricevono le suddette istanze da inoltrare,  unitamente
ai  documenti  sopra  specificati,  ai  competenti  uffici periferici
A.I.M.A.-tabacco".
  Le disposizioni contenute nel  presente  articolo  si  applicano  a
decorrere dal raccolto 1991.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 11 giugno 1991
                                                 Il Presidente: GORIA