N. 431 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 dicembre 1990- 14 giugno 1991

                                N. 431
 Ordinanza   emessa   il   5   dicembre  1990  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale  il  14  giugno  1991)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  del  Lazio sul ricorso proposto da Ruggiero Corrado contro
 il Ministero di grazia e giustizia ed altri
 Impiego pubblico - Magistrati - Trattamento economico - Importi a
    qualsiasi  titolo  erogati  o   da   erogare   in   occasione   di
    provvedimenti  giudiziari  passati  in  giudicato - Attribuzione a
    titolo personale e  riassorbimento  con  la  normale  progressione
    economica  e  nelle  funzioni con detrazioni a conguaglio a carico
    della indennita' di buonuscita - Incidenza sul diritto  di  difesa
    in  giudizio  e sul principio della intangibilita' del giudicato -
    Invasione da parte del  legislatore  dell'ambito  riservato  dalla
    Costituzione all'attivita' giudiziaria - Riferimento alla sentenza
    n.  413/1988  (non  fondatezza  di  analoghe  questioni)  ritenuta
    superabile dal giudice a quo.
 (Legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 10, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103, 104, 108 e 113).
(GU n.27 del 10-7-1991 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 1059/1990
 proposto dal dott. Corrado Ruggiero, rappresentato e difeso dall'avv.
 Giovanni Di Gioia, presso il cui studio e' elettivamente  domiciliato
 in  Roma,  piazza  Mazzini  n.  27,  contro  il Ministero di grazia e
 giustizia, in persona del  Ministro  pro-tempore,  il  Ministero  del
 tesoro  in  persona  del  Ministro  pro-tempore e l'Ente nazionale di
 previdenza ed assistenza per i dipendenti dello Stato,  rappresentati
 e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, per:
      1)  l'annullamento  del  provvedimento del Ministero di grazia e
 giustizia, direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli
 affari generali n. 1683  del  29  gennaio  1990,  con  il  quale  nei
 confronti del ricorrente e' stato disposto il recupero della somma di
 L. 32.816.710 sulla indennita' di buonuscita;
      2)  l'annullamento  del  provvedimento del Ministero di grazia e
 giustizia in data 31 ottobre 1989 con il quale, in erronea esecuzione
 delle decisioni della prima sezione del t.a.r. del Lazio n. 598 del 4
 luglio 1984 e della quarta sezione del Consiglio di Stato in s.g.  n.
 166/1989,  da  un  lato  sono  state  determinate  le somme dovute al
 ricorrente a titolo di differenze di  stipendio  per  il  periodo  1º
 gennaio  1979-30  giugno  1983, rivalutazione monetaria ed interessi,
 dall'altro e' stato disposto il recupero delle somme stesse ai  sensi
 dell'art. 10, secondo comma, della legge n. 425/1984;
      3)  la  declaratoria  del  diritto del ricorrente ad ottenere la
 conservazione degli aumenti  periodici  figurativi  attribuiti  dalle
 decisioni  n. 598/1984 e n. 166/1989 ai fini della determinazione del
 trattamento di fine rapporto e di quiescenza;
      4)  la  declaratoria  del  diritto  ad  ottenere  l'attribuzione
 definitiva  delle  somme  dovute  per differenze di stipendio in base
 alle decisioni n. 598/1984 e n.  166/1989  al  lordo  di  ritenute  a
 favore del fondo pensioni;
      5)  la  declaratoria  del  diritto  ad  ottenere  l'attribuzione
 definitiva della rivalutazione  monetaria  e  degli  interessi  sulle
 predette   differenze   degli  interessi  sulle  predette  differenze
 stipendiali calcolati sulla base degli indici I.STAT. fino alla  data
 dell'effettiva   corresponsione  di  tali  differenze  stipendiali  e
 computati con riferimento agli importi  dovuti  al  lordo  sia  delle
 ritenute fiscali che di quelle previdenziali ed esenti essi stessi da
 tali ritenute;
      6)   la   declaratoria   del  diritto  ad  ottenere  il  computo
 dell'indennita' integrativa speciale  ai  fini  della  determinazione
 dell'indennita'  di buonuscita, nonche' della rivalutazione monetaria
 ed  interessi  per  il  ritardo  nella  liquidazione   della   stessa
 indennita';
      7)  la  declaratoria  del  diritto ad ottenere la riliquidazione
 dell'indennita' di buonuscita in base al nuovo trattamento  economico
 spettantegli  in  virtu' delle sentenze n. 598/1984 e n. 166/1989 con
 condanna delle amministrazioni al pagamento in favore del  ricorrente
 delle   maggiori  somme  dovute,  oltre  rivalutazione  monetaria  ed
 interessi calcolati secondo i criteri suesposti;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni in-
 timate;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi alla pubblica udienza del 5 dicembre 1991 la  relazione  del
 consigliere Franco Bianchi e uditi, altresi', l'avv.
 Di  Gioia  per  il  ricorrente  e  l'avv.  dello  Stato  Linda per le
 amministrazioni resistenti;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Con ricorso (n. 1059/1990) notificato il 23-24 marzo 1990 il dott.
 Corrado Ruggiero ha adito questo tribunale per ottenere:
      1) l'annullamento del provvedimento del Ministero  di  grazia  e
 giuistizia  -  direzione  generale  dell'organizzazione giudiziaria e
 degli affari generali n. 1683 del 29 gennaio 1990, con il  quale  nei
 confronti del ricorrente e' stato disposto il recupero della somma di
 L. 32.816.710 sulla indennita' di buonuscita;
      2)  l'annullamento  del  provvedimento del Ministero di grazia e
 giustizia in data 31 ottobre 1989 con il quale, in erronea esecuzione
 delle decisioni della prima sezione del t.a.r. del Lazio n. 598 del 4
 luglio 1984 e della quarta sezione del Consiglio di Stato in s.g.  n.
 166/1989,  da  un  lato  sono  state  determinate  le somme dovute al
 ricorrente a titolo di differenze di  stipendio  per  il  periodo  1º
 gennaio  1979-30  giugno  1983, rivalutazione monetaria ed interessi,
 dall'altro e' stato disposto il recupero delle somme stesse ai  sensi
 dell'art. 10, secondo comma, della legge n. 425/1984;
      3)  la  declaratoria  del  diritto del ricorrente ad ottenere la
 conservazione degli aumenti  periodici  figurativi  attribuiti  dalle
 decisioni  n. 598/1984 e n. 166/1989 ai fini della determinazione del
 trattamento di fine rapporto e di quiescenza;
      4)  la  declaratoria  del  diritto  ad  ottenere  l'attribuzione
 definitiva  delle  somme  dovute  per differenze di stipendio in base
 alle decisioni n. 598/1984 e n.  166/1989  al  lordo  di  ritenute  a
 favore del fondo pensioni;
      5)  la  declaratoria  del  diritto  ad  ottenere  l'attribuzione
 definitiva della rivalutazione  monetaria  e  degli  interessi  sulle
 predette   differenze   degli  interessi  sulle  predette  differenze
 stipendiali calcolati sulla base degli indici I.STAT. fino alla  data
 dell'effettiva   corresponsione  di  tali  differenze  stipendiali  e
 computati con riferimento agli importi  dovuti  al  lordo  sia  delle
 ritenute fiscali che di quelle previdenziali ed esenti essi stessi da
 tali ritenute;
      6)   la   declaratoria   del  diritto  ad  ottenere  il  computo
 dell'indennita' integrativa speciale  ai  fini  della  determinazione
 dell'indennita'  di buonuscita, nonche' della rivalutazione monetaria
 ed  interessi  per  il  ritardo  nella  liquidazione   della   stessa
 indennita';
      7)  la  declaratoria  del  diritto ad ottenere la riliquidazione
 dell'indennita' di buonuscita in base al nuovo trattamento  economico
 spettantegli  in  virtu' delle sentenze n. 598/1984 e n. 166/1989 con
 condanna delle amministrazioni al pagamento in favore del  ricorrente
 delle   maggiori  somme  dovute,  oltre  rivalutazione  monetaria  ed
 interessi calcolati secondo i criteri suesposti.
    Premette  il  ricorrente - magistrato dell'ordine giudiziario - di
 aver ottenuto con sentenza del t.a.r. del Lazio  4  luglio  1984,  n.
 598, passata in giudizio per effetto della decisione del Consiglio di
 Stato,  quarta  sezione,  13  marzo 1989, n.   166, che ha dichiarato
 irricevibile  per  tardivita'  il  relativo  atto  di   appello,   la
 declaratoria  del diritto ad ottenere l'applicazione della disciplina
 degli aumenti periodici di stipendio prevista per i magistrati  della
 Corte dei conti dell'art. 5 del d.P.R. n. 1080/1970 e dalle norme ivi
 richiamate,   con   conseguente   condanna   dell'amministrazione  al
 pagamento delle maggiori somme dovute,  comprensive  di  interessi  e
 rivalutazione monetaria.
    Collocato  a  riposo,  per  limiti  di  eta',  il  2 gennaio 1990,
 attendeva  l'esecuzione  del  predetto  giudicato  al  contrario,  il
 Ministero   di   grazia  e  giustizia,  dopo  aver  rideterminato  il
 trattamento economico, per il periodo 1º gennaio 197930 giugno  1983,
 dovuto  al  ricorrente  in  applicazione  del  predetto giudicato, ha
 disposto il recupero sull'indennita' di buonuscita della somma di  L.
 32.816.710 e tale titolo attribuitogli.
    L'operato  dell'amministrazione  e'  ritenuto  illegittimo  per  i
 seguenti motivi:
      I) violazione  dell'art.  10,  secondo  comma,  della  legge  n.
 425/1984  e  dei  principi  generali  vigenti  in materia. Eccesso di
 potere per illogicita', errata valutazione di presupposti, difetto di
 motivazione.
    L'art. 10, secondo comma, della legge n. 425/1984, nella parte  in
 cui  prevede  che  gli importi erogati ai magistrati in esecuzione di
 provvedimenti giudiziali passati in giudicato,  del  tipo  di  quello
 reso  nei  confronti  del  ricorrente,  rimangono attribuiti a titolo
 personale e sono riassorbiti con la normale progressione economica ed
 inoltre,  se  necessario,  operando  le  conseguenti   detrazioni   a
 conguaglio a carico dell'indennita' di buonuscita, si applica solo ai
 giudicati  formatesi  anteriormente all'entrata in vigore della legge
 n. 425/1984 citata e non anche a quelli successivi;
      II) violazione dell'art.  10,  secondo  comma,  della  legge  n.
 425/1984  e  dei  principi  generali  vigenti  in materia. Eccesso di
 potere, per illogicita', errata valutazione di  presupposti,  difetto
 di motivazione. Illegittimita' derivata.
    La  norma  richiamata  in epigrafe prevede il riassorbimento e non
 gia' il recupero delle somme erogate ai predetti titoli, sicche'  non
 poteva  nella specie, l'amministrazione disporre l'integrale recupero
 delle somme  corrisposte  al  ricorrente  in  esecuzione  del  citato
 giudicato.
    Il  recupero  potrebbe  in ogni caso riguardare le sole differenze
 stipendiali corrisposte e non anche la rivalutazione monetaria e  gli
 interessi  i  quali  costituiscono  elementi  accessori  aventi  resa
 funzione di conservazione del valore delle somme dovute  rispetto  al
 momento dell'effittiva corresponsione;
      III) violazione dell'art. 1 della legge n. 324/1959 in relazione
 agli  artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032/1973 ed all'art. 22 della legge
 n. 16/1975, dovendo  l'amministrazione  determinare  l'indennita'  di
 buonuscita  spettante  al  ricorrente  computando  anche l'indennita'
 integrativa speciale ed inoltre  la  rivalutazione  monetaria  e  gli
 interessi.
    Per  questi  motivi  l'istante  ha chiesto al tribunale di volere,
 previa  adozione  di  idonei  provvedimenti  cautelari,  annullare  i
 provvedimenti   impugnati   ed   accogliere   le  pretese  economiche
 specificate in epigrafe, con tutte le conseguenze di legge, anche  in
 ordine alle spese, competenze ed onorari.
    Con  successiva memoria, il ricorrente ha illustrato ulteriormente
 tutti i motivi di ricorso, rilevando in  subordine  che  il  recupero
 poteva  semmai  riguardare  le differenze stipendiali corrisposte, ma
 non gia' la rivalutazione monetaria e gli  interessi  ed  inoltre  il
 recupero doveva riferirsi agli importi erogati al ricorrente al netto
 delle   ritenute   fiscali   e   contributive   e   non   gia'   come
 illegittimamente disposto, al lordo di tale ritenute.
    Per resistere all'impugnativa, si sono costituiti in  giudizio  le
 intimate  amministrazioni  le  quali  hanno  confrontato  i motivi di
 ricorso, di cui hanno chiesto  il  rigetto  con  ogni  conseguenziale
 pronuncia anche in ordine alle spese.
    Alla  pubblica  udienza  del  5  dicembre 1990 dopo la discussione
 orale, la causa e' stata assunta in decisione.
                             D I R I T T O
    Sono  oggetto  del  giudizio  -  fra  l'altro  -  i  provvedimenti
 (specificato  nella  relazione  in fatto) con i quali il Ministero di
 grazia e giustizia e l'E.N.P.A.S. hanno  disposto  ed  effettuato  il
 recupero  sull'indennita'  di  buonuscita (corrisposta al ricorrente,
 collocato a riposo per limiti di eta' il 2 gennaio 1990) della  somma
 di  L. 32.816.710 attribuitagli in esecuzione del giudicato (nascente
 dalla decisione del t.a.r. del Lazio, prima  sezione,  del  4  luglio
 1984,  n. 598, e del Consiglio di Stato, quarta sezione, del 13 marzo
 1989, n. 166, che aveva dichiarato applicabile - in favore di tutti i
 magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato - la disciplina
 degli aumenti periodici di stipendio originariamente prevista  per  i
 soli  magistrati  della  Corte  dei  conti  dall'art. 5 del d.P.R. n.
 1080/1970.
    Il recupero  di  cui  alla  controversia  -  relativo  alle  somme
 spettanti  in  applicazione  del predetto giudicato per il periodo 1º
 gennaio 1979-30 giugno 1983 - e' stato disposto  ai  sensi  dell'art.
 10,  secondo  comma,  della  legge  6  agosto  1984,  n. 425, recante
 disposizioni sul trattamento economico dei magistrati.
    E'  pregiudiziale  ad  ogni  altra  pronuncia  la   questione   di
 costituzionalita' che il collegio - d'ufficio - intende sollevare nei
 riguardi  della  predetta norma, la cui conformita' alla Costituzione
 appare seriamente sospetta,  avuto  riguardo,  in  particolare,  agli
 artt. 3, 24, 25, 70, 101, 102, 103 e 113.
    E'  noto  che la questione di che trattasi non e' nuova, avendo la
 Corte  costituzionale,  su  plurime  ordinanze  di   remissione   dei
 tribunali  amministrativi  regionali,  specificamente  esaminato (con
 sentenza n. 413 del 7 aprile 1988)  la  norma  di  cui  all'art.  10,
 secondo  comma,  della  legge  6  agosto  1984,  n.  425, ritenendola
 conforme a tutti i  parametri  costituzionali  sopra  richiamati,  in
 riferimento  ai  quali  e'  giudici  a  quibus  avevano  sollevato la
 questione.
    Con una prospettazione volta  ad  evidenziare  nuove  implicazioni
 derivanti  dall'applicazione della predetta norma, la sezione ritiene
 ora  di  dover  riproporre   la   questione   di   costituzionalita',
 persistendo   aspetti   non  ancora  esaustivamente  esplorati  circa
 l'effettiva portata dispostiva della norma.
    Come  e'  noto,  antecedentemente  alla legge n. 425/1984, recante
 disposizioni  in  ordine  al  trattamento  economico  dei  magistrati
 ordinari,  amministrativi,  contabili  e  militari e degli avvocati e
 procuratori   dello   Stato   si   era   formato   un    orientamento
 giurisprudenziale  dei  giudici  amministrativi  di primo grado e del
 Consiglio di Stato (cfr. per tutte, la decisione dell'Ap. 16 dicembre
 1983, n. 27)  che,  ispirato  alla  unitarieta'  ed  uniformita'  del
 trattamento  economico  delle  categorie  magistratuali  e  di quelle
 equiparate, aveva - in sostanza - riconosciuto in favore di  tutti  i
 magistrati indistintamente, la spettanza della speciale indennita' di
 cui  all'art.  3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, originariamente
 attribuita,  secondo  il  dettato  letterale  della  norma,  ai  soli
 magistrati   ordinari   ed  esteso  inoltre  ugualmente  a  tutte  le
 categorie, la disciplina degli aumenti periodici di stipendio dettata
 per i soli magistrati della Corte dei conti dall'art. 5 del d.P.R. n.
 1080/1970.
    L'anzidetto quadro normativo  -  univocamente  interpretato  dalla
 giurisprudenza  nel  senso  teste'  ricordato  - si e' modificato con
 l'emanazione della legge n. 425/1984 il cui art. 1, primo comma, (con
 valore  di  interpretazione  autentica)  chiarisce  che  la  speciale
 indennita'  ex  legge  n.  27/1981  compete,  antecedentemente  al 1º
 gennaio 1983 - data dalla quale  ne  viene  disposta  l'estensione  a
 tutti  - solo ai magistrati dell'ordine giudiziario. Il secondo comma
 dello stesso art. 1 (anch'essa norma interpretativa)  afferma  a  sua
 volta  che  i  particolari  criteri  di  calcolo  degli  aumenti  per
 anzianita' originariamente previsti per i soli magistrati della Corte
 dei conti, debbono essere in effetti applicati solo a questi  ultimi.
 Tale criterio di calcolo viene, tuttavia abolito (art. 3) anche per i
 predetti  magistrati  contabili,  a  decorrere  dal  1º luglio 1983 e
 sostituiti,  per  tutti,  con  un  nuovo  criterio  di   progressione
 economica, articolato in otto classi biennali del 6% ed in successivi
 aumenti biennali del 2,50%.
    Della  legittimita' costituzionale di queste norme interpretative,
 e' stata nuovamente investita la Corte, sospettandosi, da  parte  dei
 giudici   remittenti,   della   conformita'   di   un  intervento  di
 interpretazione autentica, diretto ad imporre, in  giudizi  pendenti,
 una  soluzione  contrastante  con  i  precedenti  giurisprudenziali e
 sfavorevoli ad una uniformita' di trattamento retributivo  fra  tutte
 le  categorie magistratuali ed equiparate (Consiglio di Stato, quarta
 sezione, 4 febbraio 1988, n. 22; t.a.r. Brescia 14 novembre 1987,  n.
 987).
    Siffata  questione  di  illegittimita'  costituzionale  -  tuttora
 pendente  -  e'  scaturita,  in  sostanza,  da   una   pronuncia   di
 incostituzionalita'  emessa  dalla  Corte, dell'art. 10, primo comma,
 della legge n. 425/1984 il quale, disponendo  l'estinzione  d'ufficio
 dei  giudizi pendenti in qualsiasi stato e grado si trovino alla data
 di entrata  in  vigore  della  legge  stessa,  precludeva,  con  cio'
 violando  l'art.  24  della  Costituzione,  al  giudice  di merito di
 pronunciarsi sulle controversie relative al trattamento economico dei
 magistrati, cosi' come prefissato dalle ricordate  norme  interpreta-
 tive  del diritto previgente (Corte costituzionale 10 aprile 1987, n.
 123).
    Sull'art.  10,  secondo  comma,  della  legge  n.  425/1984  - che
 interessa il presente giudizio - necessita ora soffermarsi.
    La  norma  in  questione  recita  testualmente:  "Gli  importi   a
 qualsiasi titolo erogati o da erogare al personale previsto dall'art.
 3  della  presente  legge  in  esecuzione di provvedimenti giudiziari
 passati in giudicato, rimangono attribuiti a titolo personale e  sono
 riassorbiti con la normale progressione economica e nelle funzioni ed
 inoltre,   se   necessario,  operando  le  conseguenti  detrazioni  a
 conguaglio a carico dell'indennita' di buonuscita".
    Nella pronuncia della  Corte,  soprarichiamata  (n.  413/1988)  si
 legge  che  in  tale  norma  "..  ..  ..  non e' configurabile ne' lo
 svuotamento del contenuto  economico  del  giudicato,  ne'  l'impiego
 della  funzione  legislativa  per  invadere  l'ambito riservato dalla
 Costituzione all'attivita' giudiziaria, in quanto  la  norma  stessa,
 funzionale alla generale finalita' perequativa perseguita dalla legge
 n.  425/1984  per  tutti  i  magistrati,  mira  ad  eliminare, con il
 meccanismo della gradualita'  temporale  proprio  del  riassorbimento
 nella  progressione  economica,  esiti  privilegiati  di  trattamento
 economico riproduttivo di disparita' non tollerabili  nel  quadro  di
 intenti costituzionali legittimi della volonta' legislativa".
    Un  approfondimento  della questione deve muovere dalla situazione
 reale prefigurata dalla stessa  legge  n.  425/1984  sul  trattamento
 economico  dei  magistrati,  cosi' come risultante in vigore, dopo le
 pronunce correttive della Corte costituzionale.
    Il trattamento economico dettato per tutti i magistrati sulla base
 di un nuovo meccanismo retributivo e' in vigore dal 1º  luglio  1983.
 Messo  a  raffronto  con  quello previgente, determinato, in ipotesi,
 anche a seguito di provvedimenti giudiziali passati in giudicato,  e'
 ipotizzabile  che  esso risulti inferiore o superiore a quest'ultimo.
 Nessuna implicazione lesiva si verifica, per  entrambi  i  casi,  per
 l'interessato  il  quale  dal  1º luglio 1983, ha comunque diritto di
 conservare il trattamento precedente piu' vantaggioso sotto forma  di
 assegno   personale  pensionabile  e  riassorbibile  con  la  normale
 progressione economica pari alla differenza fra le due retribuzioni.
    L'art. 8 della legge n. 425/1984 citata  assicura,  infatti,  tale
 esito    conservativo    attraverso    lo    strumento   tipico   del
 "riassorbimento", che consiste nel mantenere il trattamento economico
 raggiunto  piu'  elevato  di  quello  stabilito  da  una   disciplina
 sopravvenuta,  con  il congelamento della progressione economica fino
 al  momento  in  cui  gli  incrementi  retributivi   determinano   la
 parificazione dei due trattamenti.
   Di   talche',   per  il  periodo  successivo  al  1º  luglio  1983,
 l'eventuale provvedimento giudiziale che abbia, in ipotesi,  concorso
 a  determinare  un  maggior trattamento economico viene salvaguardato
 nei  suoi  effetti  sostanziali,  che  continuano  a   prodursi   per
 l'interessato grazie al riassorbimento ( ex art. 8 cit.).
    Altrettanto  non puo' dirsi per il periodo precedente al 1º luglio
 1983, vale a dire per il periodo che va dal 1º gennaio  1979  a  tale
 data,  cui  si  riferiscono  i  giudicati  di cui trattasi, in quanto
 l'art.  10,  secondo  comma,  della  legge   n.   425/1984,   dettato
 espressamente  per  tale  lasso  temporale,  impone che gli importi a
 qualsiasi  titolo  erogati  in   esecuzione   di   giudicati,   siano
 riassorbiti con la normale progressione di carriera o nelle funzioni,
 operando  le conseguenziali detrazioni anche a carico dell'indennita'
 di buonuscita.
    Gli  effetti di tale norma, letta nel combinato disposto dall'art.
 8 citato, appaiono  profondamente  diversificati  a  seconda  che  il
 giudicato  abbia  determinato  al  1º  luglio  1983  una retribuzione
 maggiore o inferiore rispetto a quella (nuova) derivante dalla  legge
 n. 424/1984. Nel primo caso, l'interessato, per il periodo posteriore
 al  1º  luglio  1983,  fruisce  di  tutti  gli effetti favorevoli del
 giudicato,  conservando  l'assegno  ad  personam,  finanzhe  a   fini
 pensinistici  -  se necessario - mentre, contraddittoriamente, per il
 periodo ante 1º luglio  1983,  gli  importi  percepiti  ex  giudicato
 dovranno essere interamente recuperati anche a carico dell'indennita'
 di buonuscita.
    Nel  caso di trattamento economico ex giudicato inferiore a quello
 ex legge n. 425/1984 - come nel caso dell'attuale ricorrente - non e'
 applicabile l'art. 8, perche' non  vi  e'  l'esigenza  di  attribuire
 all'interessato,  per  il  periodo  posteriore  al  1º  luglio  1983,
 l'assegno ad personam, ma soltanto l'art. 10,  secondo  comma,  della
 legge  n.  425/1984,  attraverso il recupero delle somme corrisposte,
 utilizzando sia il  meccanismo  del  riassorbimento  con  la  normale
 progressione  economica  e  nelle  funzioni,  sia  il recupero vero e
 proprio a carico dell'indennita' di buonuscita.
    E' agevole scorgere, nell'effettiva portata precettiva della norma
 succitata  un  sostanziale  e  completo  svuotamento  del   giudicato
 correlato alla circostanza che, laddove quest'ultimo abbia attribuito
 un  trattamento  economico  risultante  al 1º luglio 1983 inferiore a
 quello determinato ex legge n. 425/1984, nessun assegno  personale  (
 ex  art. 8) va riconosciuto all'interessato che e' tenuto, tuttavia (
 ex  art.  10,  secondo  comma)  a  restituire  con  il  sistema   del
 riassorbimento  e  della  detrazione sull'indennita' di buonuscita le
 somme percepite ex giudicato.
    Invero, non e' agevole nemmeno  comprendere  come,  nella  specie,
 possa operare lo stesso meccanismo del riassorbimento (previsto dalla
 predetta  norma)  il  quale,  come  e'  noto, e' volto a mantenere un
 trattamento  economico  piu'  elevato  di  quello  stabilito  da  una
 disciplina   sopravvenuta  con  il  congelamento  della  progressione
 economica  fino  al  momento  in  cui  gli   incrementi   retributivi
 determinano  la  parificazione  dei due trattamenti. Ma nella specie,
 non ricorre tale  presupposto  e  ciononostante  l'art.  10,  secondo
 comma,  citato  vuole che le somme corrisposte " ex giudicato", siano
 "riassorbite".
    Non e' nemmeno agevole scorgere la finalita' perequativa di  detta
 norma  che,  anzi,  appare  nella  sua concreta applicazione, tale da
 operare concretamente in misura diversificata a seconda delle ipotesi
 verificabili,  incidendo,  conseguentemente,  altrettanto  in  misura
 diversificata,  sul giudicato di cui trattasi, al quale e' consentito
 in taluni casi di spiegare i  propri  effetti,  laddove  (ex  art.  8
 citato)  si  consente all'interessato di continuare a fruire, anche a
 fini pensionistici, di  un  trattamento  economico  piu'  favorevole,
 mentre  in  altri  lo  si svuota completamente, laddove ( ex art. 10,
 secondo comma, citato) si prescrive il  recupero  che  comunque  deve
 avvenirre, delle somme corrisposte fino al 1º luglio 1983.
    In  questo  senso e' stata applicata - come non poteva non farsi -
 la disposizione di cui all'art. 10, secondo  comma,  della  legge  n.
 425/1984, in quanto l'amministrazione, edotta che l'interessato, " ex
 giugdicato",   come   sopra   precisato,   aveva   percepito  importi
 retributivi  a  titolo di scatti di anzianita' ritenuti spettanti, ha
 recuperato sulla indennita' di buonuscita del ricorrente la somma  di
 L.   32.816.710 corrispostagli per il periodo 1º luglio 197930 giugno
 1983.
    Nella specie, lo svuotamento totale del giudicato e' in  re  ipsa,
 avendo l'interessato dovuto restituire tutto il conseguito.
    La  salvaguardia  del  giudicato,  del  diritto  di difesa e della
 stessa funzione giurisdizionale, limiti  invalicabili  per  qualsiasi
 intervento  che  voglia  risultare conforme ai dettami costituzionali
 contenuti negli artt. 24, 25, 101, 102, 103 e 113 della  Costituzione
 -  come ha sempre riconosciuto il giudice delle leggi - mentre appare
 osservata dal disposto dell'art. 8 della legge regionale n.  425/1984
 che ha fatto uso, secondo uno schema tipico del pubblico impiego, del
 solo  "riassorbimento",  appare  invece  disattesa  - con conseguente
 violazione di tutti i paremetri costituzionali sopra ricordati, oltre
 che dello stesso art. 3 della Costituzione, da  parte  dell'art.  10,
 secondo  comma,  della  stessa  legge  che  -  almeno  in taluni casi
 comporta irreversibilmente la totale restituzione di somme attribuite
 nel   periodo   1º   gennaio   1979-30   giugno   1983,   consentendo
 all'amministrazione   di   operare   un  equivalente  recupero  sulla
 indennita' di buonuscita.
    Per  le  considerazioni  esposte,  le  delineate  questioni  vanno
 rimesse  alla Corte costituzionale, restando sospeso il giudizio, con
 riserva di ogni ulteriore  statuizione  all'esito  della  risoluzione
 dell'incidente di costituzionalita'.
                                P. Q. M.
    Solleva, nel giudizio promosso dal dott. Ruggiero Corrado, come in
 epigrafe,  la  questione di legittimita' costituzionale, in relazione
 agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103, 104, primo comma,  108,  secondo
 comma,  e  113 della Costituzione, dell'art. 10, secondo comma, della
 legge 6  agosto  1984,  n.  425,  nella  parte  in  cui  consente  il
 riassorbimento  degli  importi  retributivi  attribuiti  da  sentenze
 passate  in   giudicato   anche   mediante   l'eventuale   conguaglio
 dell'indennita' di buonuscita;
    Dispone  la  sospensione  del  giudicato  e riserva ogni ulteriore
 pronunzia   all'esito    della    risoluzione    dell'incidente    di
 costituzionalita';
    Dispone che, a cura della segreteria della sezione, gli atti siano
 trasmessi  alla  Corte costituzionale e che la presente pronunzia sia
 notificata alle parti in giudizio ed al Presidente del Consiglio  dei
 Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  addi'  5  dicembre  1990,  dal tribunale
 amministrativo reginale  del  Lazio,  sezione  prima,  in  camera  di
 consiglio.
                       Il presidente: DE ROBERTO
   Il consigliere estensore: BIANCHI
                                            Il consigliere: TAVARNELLI
 91C0805