N. 438 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 maggio 1991
N. 438 Ordinanza emessa il 16 maggio 1991 dal tribunale di Ravenna nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Mingazzini Guido ed altri Sanita' pubblica - Contributi di malattia dei liberi professionisti - Calcolo in base al reddito complessivo ai fini I.R.PE.F. - Mancata previsione del calcolo in base al reddito netto - Incidenza sul principio della capacita' contributiva - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 167/1986 e 431/1987. (Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, ottavo comma; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 10, sesto comma). (Cost., art. 53).(GU n.27 del 10-7-1991 )
IL TRIBUNALE Rilevato che con ricorso depositato il 29 maggio 1989 l'I.N.P.S. propose appello avverso la sentenza 15 febbraio 1989, con la quale il pretore di Ravenna, in parziale accoglimento della domanda proposta da numerosi lavoratori autonomi (artigiani) operanti nell'ambito della provincia di Ravenna, aveva, fra l'altro, ritenuto che il reddito da assumere quale base per il calcolo della misura del contributo di malattia di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' il reddito imponibile ai fini I.R.PE.F. al netto di tutti gli oneri deducibili, conseguentemente condannando l'I.N.P.S. a rimborsare ai ricorrenti le differenze fra i contributi versati e quelli dovuti; Ritenuto che l'art. 10, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nello stabilire che le quote di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 "si intendono dovute salvo prova contraria da parte del contribuente, sulla base dell'aliquota dovuta ai sensi dell'art. 31 della medesima legge come modificato dalle precedenti disposizioni e dell'imponibile effettivo", non ha inciso sulla determinazione della base sulla quale deve essere calcolata la misura del contributo di malattia, in quanto, come esattamente sostenuto nel presente giudizio dall'avvocatura dello Stato e dalla difesa dell'I.N.P.S., con tale disposizione si e' inteso soltato adeguare la normativa alla sentenza della Corte costituzionale 5 dicembre 1987, n. 431, dichiarativa della illegittimita' della normativa in esame nella parte in cui imponeva ai lavoratori autonomi un contributo minimale a prescindere dal reddito effettivamente prodotto, come rivela l'espressione "imponibile effettivo" usato dal legislatore, che, se avesse inteso, come ritenuto dal pretore, stabilire il principio che il contributo di malattia va calcolato sul reddito netto avrebbe potuto (e dovuto, non potendo ignorare ne' la prassi applicativa dell'I.N.P.S. ne' le relative contestazioni) farne ben piu' chiara menzione, usando espressioni come "reddito effettivo al netto degli oneri deducibili ai fini I.R.PE.F" o altra equivalente; Ritenuto che, di conseguenza, la base per il calcolo del contributo di malattia va tuttora sostanzialmente accertata ai sensi del disposto dell'art. 31, ottovo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con la sola precisazione che va escluso, in conformita' alla decisione della Corte costituzionale, ogni "imponibile contributivo presunto"; Ritenuto che pare fuori dubbio che tale disposizione col richiamo al "reddito complessivo ai fini dell'I.R.PE.F." faccia riferimento, al contrario di quanto ritenuto dal pretore, al reddito lordo (tranne le deduzioni espressamente indicate dalla legge stessa), dal momento che le somme dedotte (in sede I.R.PE.F.) dal reddito a titolo di oneri deducibili fanno comunque parte del reddito complessivamente prodotto e appunto per questo possono esserne sottratte, mentre, se avesse inteso riferirsi al reddito netto I.R.PE.F. il legislatore avrebbe quanto meno omesso l'aggettivo "complessivo" e parlato solo di "reddito ai fini I.R.PE.F."; Ritenuto che tale interpretazione e' confermata dal fatto che per i lavoratori dipendenti il contributo di malattia, trattenuto dal datore di lavoro e da questi corrisposto direttamente (cd. "trattenuta alla fonte") e' calcolato sul reddito complessivo lordo (va precisato che tale osservazione viene qui svolta solo ad ulteriore dimostrazione dell'esattezza dell'interpretazione sopra indicata e non per proporre questioni di legittimita' del trattamento rigurdante i lavoratori dipendenti, che potrebbero caso mai essere proposte, solo li' avendo rilievo ai fini decisionali, in una controversia che li concernesse); Ritenuto che la disposizione in questione cosi' interpretata (anche nella prassi applicativa dell'I.N.P.S.) e, ad avviso del tribunale, che ritiene di non potere fare propria l'apposta soluzione cui e' pervenuto nell'impugnata sentenza il pretore, non altrimenti interpretabile si appalesa in contrasto con i principi generali dell'ordinamento in materia di capacita' contributiva e prelievo fiscale (in particolare art. 53 della Costituzione), che, pur dovendosi escludere la natura specificamente tributaria del contributo, in conformita' all'insegnamento della Corte costituzionale, rilevano in materia in quanto, facendo riferimento al reddito complessivo ai fini I.R.PE.F., il legislatore ha comunque assunto a giustificazione e misura del dovere del singolo di contribuire alla spesa sanitaria la capacita' contributiva dello stesso, come indicato anche nella decisione di primo grado; Ritenuto che appare in contrasto con ogni principio di logica e razionalita' attribuire ad un medesimo soggetto differenti capacita' di concorrere alle spese pubbliche; Ritenuto che, di conseguenza, risulta non manifestamente infondato il dubbio di illegittimita' costituzionale dell'art. 31, ottavo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e, per quanto occorrer possa ove sia ritenuto confermativo della predetta disposizione, dell'art. 10, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67; Ritenuto che tale questione, concernente esclusivamente la legittimita' costituzionale della disposizione individuatrice della base di calcolo per la determinazione della misura del contributo di malattia, e' rimasta estranea alle precedenti decisioni della Corte costituzionale in materia (1ยบ luglio 1986, n. 167, e 28 ottobre 1987, n. 431); Ritenuto che la questione e' rilevante ai fini della decisione della presente controversia.
P. Q. M. Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 31, ottavo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e, per quanto occorrer possa, dell'art. 10, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in relazione ai principi costituzionali in materia di prelievo fiscale e capacita' contributiva e, in particolare, all'art. 53 della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordina che copia della presente ordinanza veniva notificata ai Presidenti dei due rami del Parlamento; Dispone che il presente procedimento rimanga sospeso all'esito del giudizio della Corte costituzionale. Ravenna, addi' 10 maggio 1991 Il presidente: AGNOLI Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile). 91C0812