N. 438 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 maggio 1991

                                N. 438
 Ordinanza  emessa  il  16  maggio  1991  dal tribunale di Ravenna nel
 procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S.  e  Mingazzini  Guido  ed
 altri
 Sanita' pubblica - Contributi di malattia dei liberi professionisti -
    Calcolo in base al reddito complessivo ai fini I.R.PE.F. - Mancata
    previsione  del  calcolo  in base al reddito netto - Incidenza sul
    principio della capacita' contributiva - Riferimento alle sentenze
    della Corte costituzionale nn. 167/1986 e 431/1987.
 (Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, ottavo comma; legge 11 marzo
    1988, n. 67, art. 10, sesto comma).
 (Cost., art. 53).
(GU n.27 del 10-7-1991 )
                             IL TRIBUNALE
    Rilevato che con ricorso depositato il 29 maggio  1989  l'I.N.P.S.
 propose appello avverso la sentenza 15 febbraio 1989, con la quale il
 pretore  di  Ravenna, in parziale accoglimento della domanda proposta
 da numerosi  lavoratori  autonomi  (artigiani)  operanti  nell'ambito
 della  provincia  di  Ravenna,  aveva,  fra  l'altro, ritenuto che il
 reddito da assumere quale  base  per  il  calcolo  della  misura  del
 contributo  di malattia di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41, e'
 il reddito imponibile ai fini I.R.PE.F. al netto di tutti  gli  oneri
 deducibili,  conseguentemente  condannando l'I.N.P.S. a rimborsare ai
 ricorrenti le differenze fra i contributi versati e quelli dovuti;
    Ritenuto che l'art. 10, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n.
 67, nello stabilire che le quote di cui all'art. 31  della  legge  28
 febbraio  1986,  n.  41 "si intendono dovute salvo prova contraria da
 parte del contribuente, sulla  base  dell'aliquota  dovuta  ai  sensi
 dell'art.  31  della  medesima legge come modificato dalle precedenti
 disposizioni  e  dell'imponibile  effettivo",  non  ha  inciso  sulla
 determinazione della base sulla quale deve essere calcolata la misura
 del contributo di malattia, in quanto, come esattamente sostenuto nel
 presente   giudizio   dall'avvocatura  dello  Stato  e  dalla  difesa
 dell'I.N.P.S., con tale disposizione si e' inteso soltato adeguare la
 normativa alla sentenza della Corte costituzionale 5  dicembre  1987,
 n.  431,  dichiarativa  della illegittimita' della normativa in esame
 nella parte in cui imponeva  ai  lavoratori  autonomi  un  contributo
 minimale  a  prescindere  dal  reddito  effettivamente prodotto, come
 rivela l'espressione "imponibile effettivo"  usato  dal  legislatore,
 che,  se  avesse  inteso,  come  ritenuto  dal  pretore, stabilire il
 principio che il contributo di  malattia  va  calcolato  sul  reddito
 netto  avrebbe  potuto  (e dovuto, non potendo ignorare ne' la prassi
 applicativa dell'I.N.P.S. ne' le relative  contestazioni)  farne  ben
 piu'  chiara  menzione, usando espressioni come "reddito effettivo al
 netto degli oneri deducibili ai fini I.R.PE.F" o altra equivalente;
    Ritenuto  che,  di  conseguenza,  la  base  per  il  calcolo   del
 contributo  di malattia va tuttora sostanzialmente accertata ai sensi
 del disposto dell'art. 31, ottovo  comma,  della  legge  28  febbraio
 1986,  n. 41, con la sola precisazione che va escluso, in conformita'
 alla  decisione  della   Corte   costituzionale,   ogni   "imponibile
 contributivo presunto";
    Ritenuto  che pare fuori dubbio che tale disposizione col richiamo
 al "reddito complessivo ai fini dell'I.R.PE.F."  faccia  riferimento,
 al contrario di quanto ritenuto dal pretore, al reddito lordo (tranne
 le  deduzioni espressamente indicate dalla legge stessa), dal momento
 che le somme dedotte (in sede I.R.PE.F.)  dal  reddito  a  titolo  di
 oneri  deducibili  fanno  comunque parte del reddito complessivamente
 prodotto e appunto per questo possono esserne sottratte,  mentre,  se
 avesse  inteso  riferirsi  al  reddito netto I.R.PE.F. il legislatore
 avrebbe quanto meno omesso l'aggettivo "complessivo" e  parlato  solo
 di "reddito ai fini I.R.PE.F.";
    Ritenuto  che tale interpretazione e' confermata dal fatto che per
 i lavoratori dipendenti il contributo  di  malattia,  trattenuto  dal
 datore   di   lavoro   e  da  questi  corrisposto  direttamente  (cd.
 "trattenuta alla fonte") e' calcolato sul reddito  complessivo  lordo
 (va  precisato  che  tale  osservazione  viene  qui  svolta  solo  ad
 ulteriore  dimostrazione  dell'esattezza  dell'interpretazione  sopra
 indicata e non per proporre questioni di legittimita' del trattamento
 rigurdante  i  lavoratori  dipendenti, che potrebbero caso mai essere
 proposte, solo  li'  avendo  rilievo  ai  fini  decisionali,  in  una
 controversia che li concernesse);
    Ritenuto  che  la  disposizione  in  questione  cosi' interpretata
 (anche nella prassi  applicativa  dell'I.N.P.S.)  e,  ad  avviso  del
 tribunale, che ritiene di non potere fare propria l'apposta soluzione
 cui  e'  pervenuto nell'impugnata sentenza il pretore, non altrimenti
 interpretabile si appalesa  in  contrasto  con  i  principi  generali
 dell'ordinamento  in  materia  di  capacita'  contributiva e prelievo
 fiscale  (in  particolare  art.  53  della  Costituzione),  che,  pur
 dovendosi   escludere   la   natura   specificamente  tributaria  del
 contributo,   in    conformita'    all'insegnamento    della    Corte
 costituzionale, rilevano in materia in quanto, facendo riferimento al
 reddito  complessivo  ai  fini  I.R.PE.F., il legislatore ha comunque
 assunto  a  giustificazione  e  misura  del  dovere  del  singolo  di
 contribuire  alla  spesa  sanitaria  la  capacita' contributiva dello
 stesso, come indicato anche nella decisione di primo grado;
    Ritenuto che appare in contrasto con ogni principio  di  logica  e
 razionalita'  attribuire ad un medesimo soggetto differenti capacita'
 di concorrere alle spese pubbliche;
    Ritenuto che, di conseguenza, risulta non manifestamente infondato
 il dubbio  di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  31,  ottavo
 comma,  della  legge  28  febbraio 1986, n. 41 e, per quanto occorrer
 possa ove sia  ritenuto  confermativo  della  predetta  disposizione,
 dell'art. 10, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
    Ritenuto   che   tale  questione,  concernente  esclusivamente  la
 legittimita' costituzionale della disposizione  individuatrice  della
 base  di calcolo per la determinazione della misura del contributo di
 malattia, e' rimasta estranea alle precedenti decisioni  della  Corte
 costituzionale in materia (1ยบ luglio 1986, n. 167, e 28 ottobre 1987,
 n. 431);
    Ritenuto  che  la  questione  e' rilevante ai fini della decisione
 della presente controversia.
                                P. Q. M.
    Solleva  d'ufficio  questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.  31,  ottavo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e,
 per quanto occorrer possa, dell'art. 10, sesto comma, della legge  11
 marzo 1988, n. 67, in relazione ai principi costituzionali in materia
 di  prelievo  fiscale  e  capacita'  contributiva  e, in particolare,
 all'art. 53 della Costituzione;
    Dispone la trasmissione degli atti alla  Corte  costituzionale  ed
 ordina  che  copia  della  presente  ordinanza  veniva  notificata ai
 Presidenti dei due rami del Parlamento;
    Dispone che il presente procedimento rimanga sospeso all'esito del
 giudizio della Corte costituzionale.
      Ravenna, addi' 10 maggio 1991
                         Il presidente: AGNOLI
                 Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile).
 91C0812