N. 445 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 aprile 1991
N. 445 Ordinanza emessa il 27 aprile 1991 dal pretore di Perugia, sezione distaccata di Assisi, nel procedimento penale a carico di Casagrande Cuppoloni Gianfranco Reati e pene - Emissione di assegni a vuoto - Causa di non punibilita' conseguente al pagamento degli assegni e accessori, da effettuarsi nel termine di novanta giorni decorrente dall'entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 386 - Impossibilita', per il fallito, di usufruire del beneficio, non essendo ad esso consentito, durante la procedura fallimentare, di effettuare il pagamento - Non prevista sospensione del suddetto termine di novanta giorni fino alla definizione della procedura fallimentare - Ingiustificata disparita' di trattamento con incidenza sul diritto di difesa. (Legge 15 dicembre 1990, n. 386, art. 11, primo e secondo comma). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.27 del 10-7-1991 )
IL PRETORE All'udienza del 27 aprile 1991 ha pronunciato la seguente ordinanza dandone pubblicamente lettura. FA T T O Casagrande Cuppoloni Gianfranco era condannato, con decreto del 27 settembre 1990, al pagamento di L. 200.000 di multa, nonche' alle pene accessorie della pubblicazione e dell'interdizione per un anno, avendo emesso, il 20 e 30 gennaio ed il 30 marzo 1990, tre assegni bancari copertura per complessivi L. 9.512.454. Proposta rituale opposizione nei termini, il 15 gennaio 1991 il decreto era revocato e le parti instavano per la sospensione, ai sensi dell'art. 11, secomdo comma, della legge 15 dicembre 1990, n. 386. All'udienza di rinvio del 9 aprile 1991 il sostituto del difensore comunicava che il prevenuto era stato dichiarato fallito e chiedeva differimento per l'accertamento di tale circostanza, nonche' della vigilanza della procedura, onde poter poi sollevare eccezione di legittimita' costituzionale del predetto art. 11 della legge n. 386/1990, nella parte in cui non e' previsto un meccanismo che consenta anche al fallito di beneficiare della speciale causa di non punibilita' conseguente al pagamento degli assegni e degli accessori. Richieste notizie alla cancelleria del tribunale di Perugia, questa comunicava che il prevenuto era stato dichiarato fallito in data 11 luglio 1990, che la procedura era ancora in atto e che il beneficiario dei titoli si era insinuato per l'importo complessivo di L. 9.512.454. D I R I T T O La questione appare rilevante per il procedimento in corso e non manifestamente infondata. Rilevante perche', ove l'art. 11, primo comma, della legge sulla nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari sia dichiarato costituzionalmente illegittimo nel senso di seguito indicato, anche l'imputato, attualmente impossibilitato a giovarsi della speciale causa di improcedibilita', potrebbe usufruirne. Non manifestamente infondata, ipotizzandosi una situazione di conflitto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Con l'art. 3 in quanto il Casagrande Cuppoloni, in relazione alla propria condizione personale di fallito, sarebbe irragionevolmente discriminato, non avendo la possibilita', pur volendolo, di pagare gli assegni e gli accessori, dato che durante la procedura egli non e' in bonis e che un eventuale pagamento pro reo al possessore dei titoli, al fine cioe' del verificarsi della causa di improcedibilita', non potrebbe essere autorizzato dall'organo competente per evidente violazione della par condicio creditorum e per l'impossibilita' di corrispondere una somma (importo degli assegni piu' accessori) superiore a quella per la quale il creditore si e' insinuato al passivo. La conseguenza e' che l'imputato sarebbe escluso dal beneficio e non potrebbe esercitare adeguatamente il diritto alla difesa, inteso come possibilita' di far valere compiutamente le proprie ragioni nel giudizio penale. In tal senso sembrerebbe, allora, anche palese la violazione dell'art. 24 della Carta costituzionale. L'irragionevolezza di una siffatta conseguenza appare vieppiu' ove si osservi che, nell'ipotesi in cui la procedura fallimentare si concludesse con il soddisfacimento totale o parziale di tutti i creditori e quindi anche del prenditore degli assegni di cui e' procedimento, l'imputato si troverebbe nell'iniqua condizione di aver subi'to una condanna penale passata in giudicato che egli presumibilmente avrebbe evitato provvedendo anche al pagamento dell'eventuale residuo debito e degli accessori (interessi, penale e spese). Del resto, non sembra che la presente situazione dia luogo ad un'ipotesi di infrequente accadimento, dato che non vi e' oggi soggetto fallito che non abbia, tra i creditori, anche possessori di assegni bancari emessi senza copertura nel periodo di dissesto. Sembra, allora in condizione, che l'art. 11, primo comma, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, sia illegittimo per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non dispone che per l'imputato dichiarato fallito il termine dei novanta giorni debba decorrere dal momento di chiusura della procedura e cioe' dal rientro in bonis o che debba lo stesso termine esser sospeso dal momento della dichiarazione di fallimento, successiva alla data di entrata in vigore della legge, fino all'esaurirsi della procedura stessa. Conseguentemente e per gli stessi motivi, sembra che sia illegittimo anche il secondo comma dello stesso art. 11 del punto in cui non prevede che il periodo di novanta giorni di sospensione del procedimento penale debba decorrere, per l'imputato dichiarato fallito, anziche' dalla data di entrata in vigore della legge, dalla conclusione della procedura fallimentare o che debba lo stesso termine esser sospeso dal momento della dichiarazione di fallimento, successiva alla data di entrata in vigore della legge, fino all'esaurirsi della procedura.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' dell'art. 11 primo e secondo comma, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione nei termini indicati in motivazione; Sospende il procedimento; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione della stessa ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Assisi, addi' 27 aprile 1991 Il pretore: TIMPANO Il collaboratore di cancelleria: GENTILI 91C0819