MINISTERO DELLE FINANZE

COMUNICATO

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dal
   sig. Stanchieri  Quintino  di  Teramo,  esercente  l'attivita'  di
   impresa edile.
(GU n.162 del 12-7-1991)

   Con decreto ministeriale 17 giugno 1991 la riscossione del  carico
tributario  di  L.  64.122.304 dovuto dal sig. Stenchieri Quintino di
Teramo, e' stata sospesa ai sensi del terzultimo comma  dell'art.  39
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46,  per
un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso.
L'intendenza  di  finanza  di  Teramo nel provvedimento di esecuzione
determinera' l'ammontare degli interessi ai sensi  dell'ultimo  comma
dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 602
introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il  concessionario,
in  via  cautelare,  manterra'  in  vita  gli atti esecutivi posti in
essere  sui  beni  immobili   e   strumentali   del   sopramenzionato
contribuente,  il  quale,  comunque,  dovra' prestare idonea garanzia
anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito  erariale  non
tutelato  dai  predetti atti esecutivi. La sospensione sara' revocata
con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai
quali e' stata concessa o venga a manifestarsi fondato  pericolo  per
la riscossione.