N. 312 ORDINANZA 19 giugno - 5 luglio 1991
Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) - Lavoratori autonomi - Costi ed oneri non documentati - Esclusione della deduzione forfettaria del 3% degli oneri e spese professionali per l'anno 1982 - Questione gia' dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza. (D.-L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 1, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53). (Cost., artt. 3, 23 e 53).(GU n.28 del 17-7-1991 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Ettore GALLO; Giudici: dott. Aldo CORASANITI; dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2 (rectius 1) del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 23 maggio 1985 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ancona sul ricorso proposto da Vincenzo Stronati contro l'Intendenza di Finanza di Ancona, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991; 2) ordinanza emessa il 17 ottobre 1985 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ancona sul ricorso proposto da Ciriaco Sciarrillo contro l'Intendenza di Finanza di Ancona, iscritta al n. 188 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visti gli atti di intervento del Presidente del consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Ancona, con ordinanze in data 23 maggio 1985 e 17 ottobre 1985, pervenute a questa Corte il 18 marzo 1991 (R.O. nn. 187 e 188 del 1991) ha sollevato, in riferimento gli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2 (rectius 1) del d.-l. 30 dicembre 1982, n. 953 - cosi' come convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 - nella parte in cui abolisce retroattivamente, per l'anno 1982, la detrazione forfettaria del tre per cento degli oneri e delle spese professionali, prevista dall'art. 50, terzo comma, del d.P.R. n. 597 del 1973; che, secondo il giudice a quo la norma impugnata contrasterebbe: a) con l'art. 3 della Costituzione, avendo posto in essere una situazione di disparita' tra professionisti, a seconda che abbiano o meno conservato la documentazione delle spese in precedenza detraibili in modo forfettario, nonche' tra questi e la generalita' degli altri contribuenti; b) con gli artt. 23 e 53 della Costituzione, per il carattere retroattivo dell'eliminazione della detrazione forfettaria del tre per cento, che, impedendo la detrazione dall'imponibile delle spese di cui non sia stata conservata la documentazione, lederebbe il principio della capacita' contributiva e della riserva di legge; Considerato che e' opportuno riunire i giudizi, data la identita' delle questioni sollevate; che le questioni sono analoghe ad altre, risolte nel senso della manifesta infondatezza con ordinanze n. 51 del 1988 e n. 206 del 1991, con le quali questa Corte ha affermato che: a) la determinazione degli oneri deducibili, considerato il necessario collegamento con la produzione del reddito e il nesso di proporzionalita' con il gettito generale, costituisce materia di scelta discrezionale riservata al legislatore; b) la retroattivita' della norma impugnata non risulta in contrasto con il principio della capacita' contributiva, ne' con quello della riserva di legge; c) la eventuale mancata documentazione degli oneri sopportati costituisce una circostanza di mero fatto che, come tale, non puo' dar luogo a censure di illegittimita' costituzionale; che non sono stati addotti argomenti nuovi che possano indurre ad una diversa decisione. Visti gli artt. 26, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto- legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), nel testo modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ancona, con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0849