N. 312 ORDINANZA 19 giugno - 5 luglio 1991

 
 
 Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) -
 Lavoratori autonomi - Costi ed oneri non documentati -
 Esclusione della deduzione forfettaria del 3% degli oneri e
 spese professionali per l'anno 1982 - Questione gia' dichiarata
 manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.
 
 (D.-L.  30 dicembre 1982, n. 953, art. 1, come modificato dalla legge
 di conversione 28 febbraio 1983, n. 53).
 
 (Cost., artt. 3, 23 e 53).
(GU n.28 del 17-7-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Ettore GALLO;
 Giudici: dott. Aldo CORASANITI; dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele
    PESCATORE, avv. Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo  CASAVOLA,
    prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro
    FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato
    GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 2 (rectius 1)
 del decreto-legge  30  dicembre  1982,  n.  953  (Misure  in  materia
 tributaria),  convertito  in  legge 28 febbraio 1983, n. 53, promossi
 con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa  il  23  maggio  1985  dalla   Commissione
 tributaria  di  secondo  grado  di  Ancona  sul  ricorso  proposto da
 Vincenzo Stronati contro l'Intendenza di Finanza di Ancona,  iscritta
 al  n.  187  del  registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 14,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1991;
     2)   ordinanza  emessa  il  17  ottobre  1985  dalla  Commissione
 tributaria di secondo grado di Ancona sul ricorso proposto da Ciriaco
 Sciarrillo contro l'Intendenza di Finanza di Ancona, iscritta  al  n.
 188 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  5  giugno  1991  il  Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto  che  la Commissione tributaria di primo grado di Ancona,
 con ordinanze in data 23 maggio 1985 e 17 ottobre 1985,  pervenute  a
 questa  Corte  il  18  marzo  1991  (R.O.  nn. 187 e 188 del 1991) ha
 sollevato, in riferimento gli artt. 3, 23 e  53  della  Costituzione,
 questioni  di legittimita' costituzionale dell'art. 2 (rectius 1) del
 d.-l.  30  dicembre  1982,  n.  953  -  cosi'  come  convertito   con
 modificazioni  dalla  legge  28 febbraio 1983, n. 53 - nella parte in
 cui  abolisce  retroattivamente,  per  l'anno  1982,  la   detrazione
 forfettaria   del   tre   per   cento   degli  oneri  e  delle  spese
 professionali, prevista dall'art. 50, terzo comma, del d.P.R. n.  597
 del 1973;
      che, secondo il giudice a quo la norma impugnata contrasterebbe:
 a)  con  l'art.  3  della  Costituzione,  avendo  posto in essere una
 situazione di disparita' tra professionisti, a seconda che abbiano  o
 meno   conservato   la   documentazione  delle  spese  in  precedenza
 detraibili in modo forfettario, nonche' tra questi e  la  generalita'
 degli   altri   contribuenti;   b)  con  gli  artt.  23  e  53  della
 Costituzione, per il carattere  retroattivo  dell'eliminazione  della
 detrazione   forfettaria   del  tre  per  cento,  che,  impedendo  la
 detrazione  dall'imponibile  delle  spese  di  cui  non   sia   stata
 conservata  la documentazione, lederebbe il principio della capacita'
 contributiva e della riserva di legge;
    Considerato che e' opportuno riunire i giudizi, data la  identita'
 delle questioni sollevate;
      che le questioni sono analoghe ad altre, risolte nel senso della
 manifesta  infondatezza  con  ordinanze  n.  51 del 1988 e n. 206 del
 1991,  con  le  quali  questa  Corte  ha   affermato   che:   a)   la
 determinazione  degli  oneri  deducibili,  considerato  il necessario
 collegamento  con  la  produzione  del  reddito   e   il   nesso   di
 proporzionalita'  con  il  gettito  generale,  costituisce materia di
 scelta discrezionale riservata al legislatore; b)  la  retroattivita'
 della norma impugnata non risulta in contrasto con il principio della
 capacita'  contributiva, ne' con quello della riserva di legge; c) la
 eventuale mancata documentazione degli oneri  sopportati  costituisce
 una  circostanza  di  mero fatto che, come tale, non puo' dar luogo a
 censure di illegittimita' costituzionale;
      che non sono stati addotti argomenti nuovi che  possano  indurre
 ad una diversa decisione.
    Visti  gli  artt.  26,  della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
 Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza   delle
 questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1 del decreto-
 legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in  materia  tributaria),  nel
 testo  modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53,
 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53  della  costituzione,
 dalla  Commissione  tributaria  di  secondo  grado  di Ancona, con le
 ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.
                         Il Presidente: GALLO
                        Il redattore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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