N. 313 ORDINANZA 19 giugno - 5 luglio 1991
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Misure di prevenzione (nella specie: sorveglianza speciale di p.s.) - Procedimento in grado di appello per l'applicazione della misura - Prevista sospensione dello stesso procedimento fino alla definizione del giudizio penale a carico del proposto - Mancata previsione anche della sospensione dell'esecuzione della misura di prevenzione applicata in primo grado - Intervenuta abrogazione della norma impugnata - Manifesta inammissibilita' della questione. (Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 9, terzo comma). (Cost., artt. 3, 24 e 101).(GU n.28 del 17-7-1991 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Ettore GALLO; Giudici: dott. Aldo CORASANITI; dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma terzo, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale), promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1990 dalla Corte d'appello di Catania nel procedimento di prevenzione nei confronti di D'Agata Marcello, iscritta al n. 635 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Catania dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 19 marzo 1990, n. 55, in quanto dispone la sospensione del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione ove sulla decisione di esso influisca la cognizione dei diritti di cui agli artt. 416- bis del codice penale e 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 per i quali sia iniziato o penda procedimento penale, ma non prevede che in caso di sospensione del procedimento di prevenzione in grado di appello debba essere sospesa anche l'esecuzione della misura di prevenzione applicata in primo grado (esecutiva ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423); che ad avviso della Corte rimettente tale omessa previsione darebbe luogo a violazione degli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, perche' comporterebbe una disparita' di trattamento tra i soggetti sottoposti al procedimento di prevenzione a seconda che la sospensione di esso intervenga in primo ovvero in secondo grado - cioe' prima o dopo l'applicazione della misura - e perche' ne risulterebbe frustrata la finalita' garantista della sospensione medesima; che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che, successivamente all'ordinanza, la norma impugnata e' stata espressamente abrogata con i decreti-legge 13 novembre 1990, n. 324 (art. 26), 12 gennaio 1991, n. 5 (art. 21, ultimo comma), 13 marzo 1991, n. 76 (art. 23, ultimo comma) - non convertiti in legge - e da ultimo col decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (art. 23, ultimo comma), attualmente in fase di conversione; che, essendo questa una disposizione avente forza di legge immediatamente applicabile nel giudizio pendente perche' di natura processuale, la proposta eccezione di incostituzionalita' della norma che - pur se solo provvisoriamente - e' stata caducata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuto difetto di rilevanza; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale), in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, sollevata dalla Corte d'appello di Catania con ordinanza del 3 luglio 1990. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0850