N. 313 ORDINANZA 19 giugno - 5 luglio 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Misure di prevenzione (nella specie: sorveglianza speciale di p.s.) -
 Procedimento in grado di appello per l'applicazione  della  misura  -
 Prevista  sospensione dello stesso procedimento fino alla definizione
 del giudizio penale a carico del proposto - Mancata previsione  anche
 della   sospensione   dell'esecuzione  della  misura  di  prevenzione
 applicata in  primo  grado  -  Intervenuta  abrogazione  della  norma
 impugnata - Manifesta inammissibilita' della questione.
 
 (Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 9, terzo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 24 e 101).
(GU n.28 del 17-7-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Ettore GALLO;
 Giudici: dott. Aldo CORASANITI; dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele
    PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo CASAVOLA,
    prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.  Mauro
    FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato
    GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma terzo,
 della  legge  19  marzo  1990,  n.  55  (Nuove  disposizioni  per  la
 prevenzione  della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme
 di manifestazione di pericolosita' sociale), promosso  con  ordinanza
 emessa  il  3  luglio  1990  dalla  Corte  d'appello  di  Catania nel
 procedimento  di  prevenzione  nei  confronti  di  D'Agata  Marcello,
 iscritta  al  n.  635  del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  41,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  5  giugno  1991  il  Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto  che  con  l'ordinanza  indicata  in  epigrafe  la  Corte
 d'appello  di  Catania  dubita  della   legittimita'   costituzionale
 dell'art. 9, terzo comma, della legge 19 marzo 1990, n. 55, in quanto
 dispone  la  sospensione  del  procedimento per l'applicazione di una
 misura di prevenzione  ove  sulla  decisione  di  esso  influisca  la
 cognizione dei diritti di cui agli artt. 416- bis del codice penale e
 75  della  legge  22 dicembre 1975, n. 685 per i quali sia iniziato o
 penda procedimento penale, ma non prevede che in caso di  sospensione
 del  procedimento  di  prevenzione  in  grado di appello debba essere
 sospesa anche l'esecuzione della misura di prevenzione  applicata  in
 primo  grado  (esecutiva  ai  sensi  dell'art. 4, ottavo comma, della
 legge 27 dicembre 1956, n. 1423);
      che ad avviso della  Corte  rimettente  tale  omessa  previsione
 darebbe   luogo   a   violazione  degli  artt.  3,  24  e  101  della
 Costituzione, perche' comporterebbe una disparita' di trattamento tra
 i soggetti sottoposti al procedimento di prevenzione a seconda che la
 sospensione di esso intervenga in primo ovvero  in  secondo  grado  -
 cioe'  prima  o  dopo  l'applicazione  della  misura  -  e perche' ne
 risulterebbe frustrata  la  finalita'  garantista  della  sospensione
 medesima;
      che  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  ha  chiesto  che  la
 questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato che, successivamente all'ordinanza, la norma impugnata
 e' stata espressamente abrogata con i decreti-legge 13 novembre 1990,
 n.  324  (art. 26), 12 gennaio 1991, n. 5 (art. 21, ultimo comma), 13
 marzo 1991, n. 76 (art. 23, ultimo comma) - non convertiti in legge -
 e da ultimo col decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (art. 23, ultimo
 comma), attualmente in fase di conversione;
      che,  essendo  questa  una  disposizione  avente  forza di legge
 immediatamente applicabile nel giudizio pendente  perche'  di  natura
 processuale, la proposta eccezione di incostituzionalita' della norma
 che  -  pur  se solo provvisoriamente - e' stata caducata deve essere
 dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuto  difetto  di
 rilevanza;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 19
 marzo 1990, n.  55  (Nuove  disposizioni  per  la  prevenzione  della
 delinquenza  di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione
 di pericolosita' sociale), in riferimento agli  artt.  3,  24  e  101
 della  Costituzione,  sollevata  dalla Corte d'appello di Catania con
 ordinanza del 3 luglio 1990.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.
                         Il Presidente: GALLO
                        Il redattore: SPAGNOLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0850