N. 316 ORDINANZA 19 giugno - 5 luglio 1991
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Dipendenti del Ministero dei trasporti - Benefici economici e normativi previsti per i dipendenti del Ministero delle finanze - Mancata estensione al personale del Ministero dei trasporti - Inapplicabilita' delle norme impugnate nel giudizio a quo in quanto relative al solo personale del Ministero delle finanze - Manifesta inammissibilita' della questione. (D.-L. 19 dicembre 1984, n. 853, art. 4, comma 14- bis, convertito in legge 17 febbraio 1985, n. 17; legge 24 maggio 1989, n. 193, art. 1). (Cost., artt. 3, 36 e 97).(GU n.28 del 17-7-1991 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 14- bis del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria) e dell'art. 1 della legge 24 maggio 1989, n. 193 (Interpretazione autentica dell'art. 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17), promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1991 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione distaccata di Latina, sul ricorso proposto da Tesei Mario contro il Ministero dei Trasporti, iscritta al n. 238 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di costituzione di Tesei Mario; Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Mario Tesei contro il Ministero dei Trasporti, del quale e' dipendente con la qualifica di Ispettore aggiunto principale, per ottenere l'annullamento del provvedimento con cui e' stata respinta la domanda di passaggio nella carriera direttiva, in estensione dei benefici concessi al personale di concetto del Ministero delle finanze col d.P.R. 1 giugno 1972, n. 319 e con la legge 24 maggio 1989, n. 193, il T.A.R. del Lazio - Sezione distaccata di Latina, con ordinanza dell'11 gennaio 1991, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 14-bis, del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, e dell'art. 1 della citata legge n. 193 del 1989, "nella parte in cui, nell'attribuire taluni benefici di carriera al personale dipendente dal Ministero delle finanze, non vi hanno ricompreso anche il personale, nel quale rientra il ricorrente, dipendente dal Ministero dei trasporti"; che, ad avviso del giudice remittente, la diversita' dell'Amministrazionedi appartenenza non e' criterio sufficiente per giustificare la disparita' di trattamento di posizioni di lavoro oggettivamente uguali, dato che il ricorrente e' in possesso di tutti i requisiti indicati nell'art. 4, comma 14-bis, del d.l. n. 853 del 1984 per l'ammissione ai benefici normativi ed economici previsti dal d.P.R. n. 319 del 1972; che, pertanto, il menzionato art. 4, comma 14-bis, e la relativa norma di interpretazione autentica, contenuta nell'art. 1 della legge n. 193 del 1989, sono giudicati contrastanti col principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., nonche' col principio di proporzionalita' della retribuzione alla qualita' e quantita' del lavoro prestato, di cui all'art. 36 Cost., e col principio di buon andamento dell'Amministrazione di cui all'art. 97 Cost.; Considerato che le norme impugnate, in quanto dettano una disciplina speciale per il personale di concetto del Ministero delle finanze, non sono applicabili nel caso oggetto del giudizio principale, come premette lo stesso giudice a quo, sicche' manca il primo presupposto di rilevanza della sollevata questione di costituzionalita'; che, essendo le medesime norme addotte come tertium comparationis ai fini del principio di eguaglianza, l'impugnazione doveva essere rivolta contro le norme generali che regolano lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, nella parte da cui dipende il trattamento normativo ed economico del ricorrente; che, comunque, la giurisprudenza costante di questa Corte esclude che da una disciplina speciale, portante un trattamento piu' favorevole, si possa desumere un termine di paragone utile per impugnare la disciplina generale in riferimento all'art. 3 Cost. (cfr. sent. nn. 46 del 1983, 6 e 769 del 1988, 427 del 1990, e spec. ord. n. 582 del 1988); che nemmeno il preteso contrasto con gli artt. 36 e 97 Cost. puo' essere prospettato in relazione alle norme denunciate, le quali, appunto in ragione del loro carattere di specialita', non possono essere censurate per non avere considerato anche il personale di Amministrazioni diverse da quella finanziaria; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 4, comma 14-bis, del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria), convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, e dell'art. 1 della legge 24 maggio 1989, n. 193 (Interpretazione autentica dell'art. 4, comma 14-bis, del decreto- legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sezione distaccata di Latina, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: MENGONI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0853