N. 457 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 marzo 1988- 24 giugno 1991
N. 457 Ordinanza emessa il 3 marzo 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 giugno 1991) dalla commissione tributaria di primo grado di Napoli sul ricorso proposto dalla S.r.l. D.P. 1 contro l'esattoria comunale di Napoli Imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.PE.G.) - Accertamento e riscossione - Pagamento di soprattasse e pene pecuniarie - Soggetti obbligati - Rappresentanti del soggetto passivo inadempiente (nella specie: ex amministratori di societa') - Notificazione ad essi dell'avviso di accertamento - Omessa previsione - Incidenza sul principio di eguaglianza e di difesa in giudizio - Violazione dei principi contenuti nella legge di delega che non legittima, ad avviso del giudice rimettente, alcuna possibilita' di sostituzione tributaria in assenza di avviso di accertamento. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 55; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 98, sesto comma). (Cost., artt. 3, 24 e 76).(GU n.28 del 17-7-1991 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dalla S.r.l. D.P. 1 Data processing System avverso c/ruolo 1979, 1980 e 1981 esercizio 1984; Letti gli atti; Sentito le parti; Udito il relatore dott. Marone; RITENUTO IN FATTO I ricorrenti impugnano l'iscrizione a ruolo loro notificata dall'esattoria comunale di Napoli, quali responsabili ai sensi dell'art. 98 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento delle penalita', interessi e sopratasse, irrogate nei confronti della Societa' di cui erano amministratori, per infrazioni alla disciplina del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e ne chiedono l'annullamento, sostenendo che la responsabilita' de quo non puo' essere loro attribuita dato che mai hanno ricevuto alcuna notifica di accertamento, ne' alcun atto di irrogazione di sanzioni e che, comunque, non solo e' arbitraria la determinazione da parte dell'esattoria delle persone obbligate e dei relativi periodi, ma che la norma di cui al sesto comma dell'art. 98 del d.P.R. n. 602/1973 e' costituzionalmente illegittima. D I R I T T O Preliminare all'esame del merito e' la eccezione di illegittimita' costituzionale. Essa, oltre ad apparire non manifestamente infondata e' anche rilevante nel presente giudizio. Ed infatti la controversia ha per oggetto il pagamento di penalita', sopratasse ed interessi (irrogati nei confronti della societa') da parte degli ex amministratori. E siccome il comportamento dell'esattoria e' conforme a legge il ricorso dovrebbe, allo stato, essere rigettato; mentre la relativa denuncia di incostituzionalita' delle norme applicate (ove fondata) importa, solo essa, l'accoglimento del ricorso. E l'eccezione non appare manifestamente infondata cosi' come gia' affermato in due ordinanze (che questo collegio condivide) della Commissione tributaria di primo grado di Roma (ordinanza 10 luglio 1984, in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 31 luglio 1985) e della Commissione tributaria di secondo grado di Napoli (sez. XVII, ordinanza 17 gennaio 1987), per quanto concerne gli artt. 55 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 98, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, allorquando l'ufficio esecuta coloro che hanno avuto la rappresentanza di una societa' per l'assolvimento di una obbligazione determinatasi in conseguenza di una rettifica, divenuta definitiva per inerzia del soggetto di imposta senza dare al coobbligato la possibilita' di esercitare le azioni da lui ritenute opportune per la tutela dei suoi diritti. Il ricordato d.P.R. n. 600/1973, nulla dispone circa l'eventuale notifica degli accertamenti agli amministratori che erano in carica all'epoca in cui gli accertamenti stessi si riferiscono, con la conseguenza che un soggetto, che e' stato amministratore di una societa' alla quale, dopo anni, viene rettificato il reddito, senza legale notizia di accertamenti, si vede esecutato a norma del sesto comma del menzionato art. 98 del d.P.R. n. 602/1973 per le soprattasse, interessi e penalita' senza avere la possibilita' di intervenire nella procedura di accertamento (nemmeno nella fase contenziosa). Cio' comporta uno stridente contrasto tra le norme relative all'accertamento e la riscossione delle imposte da una parte e dall'altra gli artt. 3 (principio di eguaglianza) e 24 (diritto di difesa) della Costituzione. Questa commissione, inoltre, ritiene rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di legittimita' costituzionale, che va sollevata di ufficio, dell'art. 98, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per contrasto con l'art. 76 (delega per la formazione delle leggi) della Costituzione. In proposito osserva che l'art. 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, contenente delega al Governo per la riforma tributaria, non legittima alcuna possibilita' di sostituzione tibutaria in assenza di avviso di accertamento. Alla luce di tale normativa, non sembra potersi escludere la violazione dell'art. 76 della Costituzione per eccesso dai limiti della delega, ravvisabile nel ricordato art. 98. Alla stregua di quanto innanzi, gli atti debbono essere rimessi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 55 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 98, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la notifica agli ex amministratori di societa' degli addebiti contestati per il periodo in cui erano in carica e delle conseguenti sanzioni pecuniarie di cui saranno, in sede di riscossione, dichiarati responsabili; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Napoli, addi' 3 marzo 1988 Il presidente: VALENTE Il relatore: MARONE 91C0859