N. 457 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 marzo 1988- 24 giugno 1991

                                N. 457
 Ordinanza emessa il 3 marzo 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale
   il 24 giugno 1991) dalla commissione tributaria di primo grado di
  Napoli sul ricorso proposto dalla S.r.l. D.P. 1 contro l'esattoria
                          comunale di Napoli
 Imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.PE.G.) -
    Accertamento e riscossione  -  Pagamento  di  soprattasse  e  pene
    pecuniarie  -  Soggetti  obbligati  -  Rappresentanti del soggetto
    passivo inadempiente (nella specie: ex amministratori di societa')
    - Notificazione ad  essi  dell'avviso  di  accertamento  -  Omessa
    previsione - Incidenza sul principio di eguaglianza e di difesa in
    giudizio - Violazione dei principi contenuti nella legge di delega
    che  non  legittima,  ad  avviso  del  giudice  rimettente, alcuna
    possibilita' di sostituzione tributaria in assenza  di  avviso  di
    accertamento.
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 55; d.P.R. 29 settembre 1973,
    n. 602, art. 98, sesto comma).
 (Cost., artt. 3, 24 e 76).
(GU n.28 del 17-7-1991 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha  emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dalla S.r.l.
 D.P. 1 Data processing System  avverso  c/ruolo  1979,  1980  e  1981
 esercizio 1984;
    Letti gli atti;
    Sentito le parti;
    Udito il relatore dott. Marone;
                           RITENUTO IN FATTO
   I   ricorrenti  impugnano  l'iscrizione  a  ruolo  loro  notificata
 dall'esattoria  comunale  di  Napoli,  quali  responsabili  ai  sensi
 dell'art.  98  del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento
 delle penalita', interessi e sopratasse, irrogate nei confronti della
 Societa' di cui erano amministratori, per infrazioni alla  disciplina
 del  d.P.R.  29 settembre 1973, n. 600, e ne chiedono l'annullamento,
 sostenendo che  la  responsabilita'  de  quo  non  puo'  essere  loro
 attribuita   dato   che   mai   hanno  ricevuto  alcuna  notifica  di
 accertamento, ne' alcun  atto  di  irrogazione  di  sanzioni  e  che,
 comunque,   non   solo  e'  arbitraria  la  determinazione  da  parte
 dell'esattoria delle persone obbligate e dei relativi periodi, ma che
 la norma di cui al sesto comma dell'art. 98 del d.P.R. n. 602/1973 e'
 costituzionalmente illegittima.
                             D I R I T T O
    Preliminare all'esame del merito e' la eccezione di illegittimita'
 costituzionale.
    Essa,  oltre  ad  apparire  non  manifestamente infondata e' anche
 rilevante nel presente giudizio.
    Ed  infatti  la  controversia  ha  per  oggetto  il  pagamento  di
 penalita',  sopratasse  ed  interessi  (irrogati  nei confronti della
 societa')  da  parte  degli   ex   amministratori.   E   siccome   il
 comportamento dell'esattoria e' conforme a legge il ricorso dovrebbe,
 allo   stato,  essere  rigettato;  mentre  la  relativa  denuncia  di
 incostituzionalita' delle norme applicate (ove fondata) importa, solo
 essa, l'accoglimento del ricorso.
    E l'eccezione non appare manifestamente infondata cosi' come  gia'
 affermato  in  due  ordinanze  (che  questo collegio condivide) della
 Commissione tributaria di primo grado di Roma  (ordinanza  10  luglio
 1984,  in  Gazzetta  Ufficiale  n.  179  del  31 luglio 1985) e della
 Commissione  tributaria  di  secondo  grado  di  Napoli  (sez.  XVII,
 ordinanza  17  gennaio  1987),  per  quanto concerne gli artt. 55 del
 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 98, sesto comma,  del  d.P.R.  29
 settembre  1973,  n.  602,  per  contrasto con gli artt. 3 e 24 della
 Costituzione, allorquando l'ufficio esecuta coloro che hanno avuto la
 rappresentanza di una societa' per l'assolvimento di una obbligazione
 determinatasi in conseguenza di una  rettifica,  divenuta  definitiva
 per  inerzia  del  soggetto  di  imposta senza dare al coobbligato la
 possibilita' di esercitare le azioni da lui ritenute opportune per la
 tutela dei suoi diritti.
    Il  ricordato  d.P.R. n. 600/1973, nulla dispone circa l'eventuale
 notifica degli accertamenti agli amministratori che erano  in  carica
 all'epoca  in  cui  gli  accertamenti  stessi  si riferiscono, con la
 conseguenza che un soggetto,  che  e'  stato  amministratore  di  una
 societa'  alla  quale, dopo anni, viene rettificato il reddito, senza
 legale notizia di accertamenti, si vede esecutato a norma  del  sesto
 comma   del  menzionato  art.  98  del  d.P.R.  n.  602/1973  per  le
 soprattasse, interessi e penalita' senza  avere  la  possibilita'  di
 intervenire  nella  procedura  di  accertamento  (nemmeno  nella fase
 contenziosa).
    Cio' comporta  uno  stridente  contrasto  tra  le  norme  relative
 all'accertamento  e  la  riscossione  delle  imposte  da  una parte e
 dall'altra gli artt. 3 (principio di eguaglianza) e  24  (diritto  di
 difesa) della Costituzione.
    Questa    commissione,    inoltre,   ritiene   rilevante   e   non
 manifestamente infondata l'eccezione di legittimita'  costituzionale,
 che va sollevata di ufficio, dell'art. 98, sesto comma, del d.P.R. 29
 settembre  1973,  n.  602, per contrasto con l'art. 76 (delega per la
 formazione delle leggi) della Costituzione.
    In proposito osserva che l'art. 10 della legge 9 ottobre 1971,  n.
 825,  contenente  delega  al  Governo  per la riforma tributaria, non
 legittima alcuna possibilita' di sostituzione tibutaria in assenza di
 avviso di accertamento.
    Alla luce di tale  normativa,  non  sembra  potersi  escludere  la
 violazione  dell'art.  76  della  Costituzione per eccesso dai limiti
 della delega, ravvisabile nel ricordato  art.  98.  Alla  stregua  di
 quanto   innanzi,   gli   atti  debbono  essere  rimessi  alla  Corte
 costituzionale ai sensi dell'art. 23 della legge 11  marzo  1953,  n.
 87.
                               P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 55 del  d.P.R.  29  settembre
 1973,  n.  600,  e  98, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
 602, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, nella
 parte in cui non prevedono la  notifica  agli  ex  amministratori  di
 societa'  degli  addebiti  contestati  per il periodo in cui erano in
 carica e delle conseguenti sanzioni pecuniarie  di  cui  saranno,  in
 sede di riscossione, dichiarati responsabili;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Ordina che, a cura della segreteria, la presente  ordinanza  venga
 notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e comunicata ai Presidenti del  senato  della  Repubblica  e
 della Camera dei deputati.
      Napoli, addi' 3 marzo 1988
                        Il presidente: VALENTE
                                                   Il relatore: MARONE
 91C0859