N. 460 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 marzo 1991

                                N. 460
  Ordinanza emessa il 13 marzo 1991 dal pretore di Reggio Emilia nel
            procedimento penale a carico di Davoli Giuseppe
 Regione Emilia-Romagna - Inquinamento - Insediamenti produttivi -
    Scarichi di liquami in acque superficiali - Esclusione dall'ambito
    della fattispecie penalmente rilevante, di cui all'art.  21  della
    legge  statale n. 319/1976, dello scarico di liquami non preceduto
    da domanda di autorizzazione  e/o  eccedente  i  limiti  tabellari
    previsti   negli  allegati  alla  legge  stessa,  nell'ipotesi  di
    provenienza da imprese  agricole  -  Asserita  indebita  invasione
    della sfera di competenza statale in materia penale.
 (Legge regione Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, art. 11, primo
    comma, lett. a), n. 2).
 (Cost., artt. 25 e 117).
(GU n.28 del 17-7-1991 )
                              IL PRETORE
    Ha  pronunziato la seguente ordinanza, della quale ha dato lettura
 in dibattimento, all'udienza dibattimentale del 13  marzo  1991,  nel
 procedimento  penale  n. 11905/90 a carico di Davoli Giuseppe, nato a
 Reggio Emilia l'8 maggio 1938, ivi residente in via Beato Angelico n.
 49, imputato del reato p. e p. dall'art. 21, terzo comma della  legge
 10  maggio 1976, n. 319, con successive modificazioni, perche', nella
 sua   qualita'   di   presidente   della   societa'   cooperativa   a
 responsabilita'   limitata   "Latteria  sociale  Montericco  Canali",
 insediamento da ritenersi produttivo per difetto di complementarieta'
 funzionale tra l'attivita' di allevamento del bestiame di  pertinenza
 dei  singoli  soci sui rispettivi terreni e quella di lavorazione del
 latte conferito dai soci,  di  esclusiva  pertinenza  della  distinta
 societa'  cooperativa,  effettuava  uno  scarico  di reflui derivanti
 dall'attivita' del caseificio in acque superficiali (fosso stradale),
 eccedente nei parametri di BOD e COD i limiti  di  accettabilita'  di
 cui  alla  tabella  A allegata alla legge citata; accertato in Reggio
 Emilia il 9 giugno 1989.
    Nel  procedimento  penale  di   cui   in   epigrafe,   all'udienza
 dibattimentale  del  13 marzo 1991, il p.m. ha sollevato eccezione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma, lett. A), n. 2
 della legge regionale Emilia-Romagna 28 novembre  1986,  n.  42,  per
 contrasto con gli artt. 25 e 117 della Costituzione.
    All'odierna  udienza dibattimentale, il difensore dell'imputato si
 rimetteva a giudizio.
    Secondo quanto sostenuto, il denunziato  vizio  di  illegittimita'
 costituzionale  si  configurerebbe,  piu' specificamente ".. .. .. in
 riferimento alla  legge  10  maggio  1976,  n.  319,  con  successive
 modifiche,  la  quale  ha  per dichiarato oggetto la disciplina degli
 scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti,
 in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e  marine,  sia
 pubbliche  che  private,  nonche'  in  fognature,  sul  suolo  e  nel
 sottosuolo (art. 1), delegando alle regioni, al di fuori  dell'ambito
 di  materie  tassativamente indicate dall'art. 117 della Costituzione
 come oggetto di legislazione regionale autonoma, la sola  definizione
 della  disciplina  degli  scarichi  delle pubbliche fognature e degli
 insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, e  nel
 prescritto   rispetto   di  una  serie  di  parametri  tra  i  quali,
 espressamente previsti, i  limiti  di  accettabilita'  fissati  nelle
 tabelle  allegate  alla  legge  (cfr. art. 14, secondo comma, infine,
 della legge n. 319/1976 cit.)".
    "E' evidente", sostiene il p.m., "che l'intervento di  definizione
 disciplinatrice  degli  scarichi  delle  pubbliche  fognature e degli
 insediamenti  civili  non  recapitanti  in  pubbliche  fognature,  da
 attuarsi  con  i prescritti piani regionali, tenendo conto dei limiti
 di qualita' degli scarichi sanciti nelle tabelle allegate alla  legge
 statale, non puo' risolversi nella sostanziale eversione dei precetti
 fondamentali  (previsti  per  tutti  i  tipi di scarichi) dalla legge
 statale, con il disposto corredo di sanzioni penali,  trattandosi  di
 materia non costituzionalmente riservata alla legislazione regionale,
 la  quale  si  profila  illegittimamente interferente con la predetta
 disciplina  statale  e  intrinsecamente  inosservante  dello   stesso
 strumento  normativo  delegato,  determinato dalla legge statale come
 'piano' (norma  sub-primaria  di  attuazione  o  atto  amministrativo
 generale  di normazione secondaria) e non come legge regionale, unica
 fonte (quest'ultima) abilitata  a  disporre  sanzioni  amministrative
 insieme  alla  legge statale (art. 1 della legge 24 novembre 1981, n.
 689)".
    "Vi   e'   dunque",   secondo   il   p.m.,   "una   illegittimita'
 costituzionale   innanzitutto   formale  della  normativa  regionale,
 essendosi rivestita del rango di legge  (norma  primaria)  e  non  di
 quello  di  semplice  "piano"  (nord sub-primaria di attuazione della
 legge statale), in contrasto con la disposizione costituzionale (art.
 117, primo comma, della Costituzione), che riserva alla  Costituzione
 e  a  legge  costituzionali l'indicazione delle materie soggette alla
 potesta'  legislativa  autonoma  delle  regioni, affidando alle leggi
 della Repubblica la possibilita' di demandare alle  regioni  il  solo
 potere  di  emanare  norme  per  la loro attuazione (art 117, secondo
 comma, della Costituzione). E ancora, sarebbe da  riscontrare  ".....
 un'illegittimita'  di  contenuto  sostanziale  delle  predette  norme
 regionali, le  quali  non  si  limitano  a  perseguire  obiettivi  di
 risanamento  delle  acque con il piano (e non la legge) oggetto della
 delega statale,  ma,  formulando  autonomamente  l'intera  disciplina
 degli  scarichi  civili,  arbitrariamente escludono dall'ambito della
 fattispecie penalmente rilevante di cui all'art. 21  della  legge  n.
 319/1976  lo  scarico  non preceduto da domanda di autorizzazione e/o
 eccedente i limiti tabellari  previsti  negli  allegati  alla  stessa
 legge   statale,   solo   perche'  proveniente  da  imprese  agricole
 equiparate  all'insediamento  civile".  Si  determinerebbe  "........
 cosi',  una  illegittima  interferenza  riduttiva  del  contenuto del
 precetto statale penalmente sanzionato, in contratto con  l'art.  25,
 secondo  comma,  della  Costituzione, che riserva esclusivamente alla
 legge dello Stato la definizione dei fatti  di  rilievo  penale".  Ha
 rilevato,   il   p.m.,   che   "........   in   proposito,  la  Corte
 costituzionale ha piu'  volte  precisato  che  la  fonte  del  potere
 punitivo risiede nella sola legislazione statale e che le Regioni non
 hanno  la  possibilita' di comminare, rimuovere o variare con proprie
 leggi le pene previste in  una  data  materia;  non  possono,  cioe',
 interferire  negativamente con le norme penali statali, disciplinando
 e considerando lecita un'attivita' che invece  l'ordinamento  statale
 sanziona  penalmente (sentenza della Corte costituzionale n. 79/1977,
 n. 370/1z989, nn. 43 e 309 del 1990)". Conclusivamente, ha denunciato
 "un'illegittimita' delle  sanzioni  amministrative  introdotte  dalla
 legge  regionale  E.R.    n.  42/1986 citato, per intrinseca radicale
 illegittimita' della legge regionale in  materia  non  rientrante  in
 alcuna  previsione  costituzionale di legislazione regionale autonoma
 (violazione del principio di riserva costituzionale - art. 117  della
 Costituzione  cit.  -  delle  materie  attribuite  alla  legislazione
 regionale), e, ancora, per illegittima interferenza della  disciplina
 regionale   sanzionatoria   in   una   materia  (tutela  delle  acque
 dall'inquinamento) oggetto di legge dello  Stato  con  previsione  di
 principi  generali  di  disciplina  degli  scarichi di qualsiasi tipo
 (cfr., in particolare, l'art. 9,  primo,  secondo  ed  ultimo  comma,
 della  ripetuta  legge  n.    319/1976) e correlative sanzioni penali
 (cfr., in particolare, gli artt. 21, 22, 23 e 23- bis della legge  n.
 319/1976), non modificabili da una disciplina regionale espressamente
 prevista  come  attuativa di quegli stessi principi (art. 14, secondo
 comma, della legge citata)  attraverso  lo  strumento  del  piano  di
 risanamento  delle  acque,  nella  vincolante  cornice  di principi e
 parametri, con relativo corredo sanzionatorio  penale,  adottati  con
 legge dello Stato (art. 25 della Costituzione)".
    Il  processo  in  corso non puo' essere definito indipendentemente
 dalla  risoluzione   della   proposta   eccezione   di   legittimita'
 costituzionale, dacche' questo pretore ritiene che, nella specie, per
 il  rinvio  operato  dall'art. 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319,
 sia da ravvisarsi  non  il  contestato  illecito  penale,  ma  quello
 amministrativamente  sanzionato  dall'art.  11  della  legge  regione
 Emilia-Romagna    n.    42/1986,    del     quale     si     denunzia
 l'incostituzionalita'.
    Infatti,  sulla  base dei documenti prodotti in data odierna dallo
 stesso p.m., l'insediamento descritto nel capo  di  imputazione  come
 produttivo  presenta  tutti  i  requisiti  per  essere  classificato,
 contrariamente alla tesi principale dell'accusa, come civile a  norma
 dell'art. 6, ultimo alinea, della legge regionale 29 gennaio 1983, n.
 7,  con  la  modifica  apportata  alla stessa norma dall'art. 2 della
 legge regionale 23 marzo 1984, n. 13.
    La  proposta  eccezione  non  appare   manifestamente   infondata,
 sembrando  evidente  che,  cosi'  come sostenuto dal p.m., la regione
 Emilia-Romagna ha legiferato eccedendo  tanto  i  limiti  di  materia
 imposti  dall'art. 117 della Costituzione, quanto quelli dei principi
 fondamentali stabiliti dalla legge statale 10  maggio  1976,  n.  319
 (limiti  dei  quali  lo  stesso  art.  117  della Costituzione impone
 l'osservanza),  finendo  per  "rimuovere"  o   per   "ridurre",   con
 l'emanazione  della  norma della quale si eccepisce l'illegittimita',
 la disposizione penale statale (art. 21 della legge n. 319/1976).
                               P. Q. M.
   Letti gli artt. 134 della Costituzione, 23  della  legge  11  marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante,  nel  giudizio  di  cui  in  epigrafe,  e non
 manifestamente   infondata    la    questione    di    illegittimita'
 costituzionale dell'art. 11, primo comma, lett. a), n. 2, della legge
 regionale  Emilia-Romagna  28 novembre 1986, n. 42, in relazione agli
 artt. 25 e 117 della Costituzione italiana;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che,  a  cura  della  cancellaria,  questa  ordinanza  sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  al  Presidente
 della  giunta  regionale  e comunicata ai presidente delle due Camere
 del Parlamento  e  al  presidente  del  consiglio  regionale  Emilia-
 Romagna.
      Reggio Emilia, addi' 13 marzo 1991
                        Il pretore: BASSARELLI
 91C0862