N. 466 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 marzo 1991
N. 466 Ordinanza emessa il 19 marzo 1991 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Sottoferro Antonio ed altro Processo penale - Persona gia' sottoposta ad indagini preliminari e assoggettata a misura cautelare - Successiva archiviazione - Testimonianza da rendere su reato connesso - Incompatibilita' - Omessa previsione - Violazione dei principi e delle direttive della legge delega. (C.P.P. 1988, artt. 60, 197, primo comma, lett. a), e 405). (Cost., art. 76).(GU n.28 del 17-7-1991 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla difesa all'odierna udienza con riferimento agli artt. 60, 405 e 197, primo comma, lett. a) del codice di rito, in relazione all'art. 76 della Costituzione, per contrasto con l'art. 2, n. 36, della legge 16 febbraio 1987, n. 81; Rilevato che sussiste contrasto fra il citato punto n. 36 della legge delega, laddove espressamente prevede "l'assunzione della qualita' di imputato da parte della persona cui e' attribuito un reato........ nella richiesta di una misura di coercizione reale o personale", ed i citati artt. 60 e 405 del c.p.p., che tale disposizione normativa non riproducono in relazione alla posizione della persona sottoposta ad indagini, nei cui confronti sia stata richiesta misura cautelare; Rilevato che l'art. 197 del c.p.p., attesa l'attuale formulazione normativa della qualita' di imputato, desumibile dai citati artt. 60 e 405 del c.p.p., consente, non prevedendo espressamnte tal causa di incompatibilita', l'assunzione quale teste della persona gia' sottoposta ad indagini, colpita da misura cautelare, e la cui posizione sia stata archiviata; Rilevato che nel caso anzidetto non puo' essere applicata la disposizione estensiva di cui all'art. 61, comma secondo del codice di rito, atteso che tale norma fa riferimento all'attualita' della veste di indagato, che viene meno in seguito al provvedimento di archiviazione; Ritenuto che la questione in parola appare nel caso concreto particolarmente rilevante in considerazione del fatto che, laddove la legge delega fosse stata integralmente rispettata sul punto, la persona che si trovasse nella anzidetta condizione processuale non avrebbe potuto essere sentita come teste, bensi' come soggetto imputato di reato connesso; Considerato che Luigi Costanzo, della cui posizione si discute, e' stato sentito come teste, pur essendo stato, in veste di indagato, sottoposto a misura cautelare, e cio' in forza della successiva archiviazione, non apparendo applicabile nei suoi confronti l'art. 197 del c.p.p.;
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 34 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 60, 405 e 197, comma secondo, lett. a) del codice di procedura penale, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il procedimento in corso; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento. Milano, addi' 19 marzo 1991 Il presidente: (firma illeggibile) 91C0868