N. 472 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 maggio 1991

                                N. 472
 Ordinanza emessa il 2 maggio 1991 dal pretore di Pescara sul  ricorso
 proposto  da  De  Laurentiis  Patrizia,  per conto di Cavallo Claudia
 contro il Ministero dell'interno
 Previdenza e assistenza sociale - Diritto all'indennita' di
    accompagnamento  in  sostituzione  della  pensione  per  i  ciechi
    assoluti  di  eta'  inferiore a diciotto anni - Mancata previsione
    della spettanza della indennita' di  accompagnamento  in  aggiunta
    alla pensione come per gli invalidi civili assoluti, per cause di-
    verse   dalla  cecita',  di  eta'  inferiore  a  diciotto  anni  -
    Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni analoghe  -
    Incidenza  sul principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle
    esigenze di vita in caso di invalidita'.
 (Legge 21 novembre 1988, n. 508, art. 5).
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.28 del 17-7-1991 )
                              IL PRETORE
    A scioglimento della riserva;
                              R I L E V A
    Ai  fini del decidere e' determinante stabilire se la pensione per
 cecita' assoluta ex art. 14-septies del d.-l. n. 663/1979 (convertito
 in  legge   n.   33/1980)   siano   cumulabili   con   l'assegno   di
 accompagnamento   per  invalita'  totale  ex  legge  n.  18/1980  con
 specifico riguardo agli invalidi infradiciottenni che  versino  nelle
 condizioni per aver diritto a ciascuna di tali provvidenze.
    Infatti la ricorrente (che e', insieme, cieca assoluta ed invalida
 non  deambulante  e non autosufficiente, come risulta dalla espletata
 consulenza tecnica) contesta la legittimita'  del  provvedimento  con
 cui  il  Ministero  dell'interno  le  ha soppresso la pensione per la
 cecita', ritenendo quest'ultima non piu' cumulabile con l'assegno  di
 accompagnamento in forza dell'art. 5 della legge n. 508/1988.
    E'  opportuno  richiamare brevemente in quadro normativo nel quale
 si colloca il provvedimento in contestazione.
    Il trattamento pensionistico per gli affetti da cecita' assoluta o
 parziale e' stato introdotto dalla  legge  n.  66/1962  in  esclusivo
 favore  dei  ciechi  ultra  diciottenni e con specifico riguardo alle
 esigenze derivanti da tale menomazione.
    Per la medesima  categoria  (e  sempre  limitatamente  agli  ultra
 diciottenni)   e'  stata  in  seguito  prevista,  in  via  di  tutela
 integrativa, anche l'erogazione  dell'indennita'  di  accompagnamento
 (legge n. 406/1968).
    La  successiva  l.  n.  382/1970 ha di nuovo regolamentato in modo
 organico i due benefici, continuando a condizionare l'operativita' al
 compimento del diciottesimo anno di eta'.
    Solo con la legge n. 663/1979  la  pensione  non  reversibile  per
 cecita'   assoluta   o   parziale   e'   stata   estesa   anche  agli
 infradiciottenni.
    D'altra parte la legge n. 18/1980 ha a sua volta esteso anche agli
 infradiciottenni, invalidi non deambulanti o non autosufficienti,  il
 diritto all'asssegno di accompagnamento.
    Nel  vigore  delle  leggi  appena  citate  non v'erano dubbi sulla
 cumulabilita'  di  entrambi   i   benefici,   ove   ne   ricorressero
 contemporaneamente i presupposti.
    Da   ultimo,  in  materia  di  indennita'  di  accompagnamento  e'
 intervenuta la legge n.  508/1988  (intesa  ad  una  disciplina  piu'
 organica   dell'istituto)   nella  quale  e'  stato  transitoriamente
 previsto  (all'art.  5)   che   in   favore   dei   ciechi   assoluti
 infradiciottenni  l'indennita'  di  accompagnamento  fosse erogata in
 sostituizione della pensione non reversibile per  cecita',  con  cio'
 escludendosi il cumulo dei due benefici.
    Questa  disposizione  sovverte  il  criterio  di  specificita' dei
 singoli  trattamenti   assistenziali   (rispondenti   ciascuno   alle
 peculiari  esigenti  derivanti  dalle  malformazioni  rispettivamente
 tutelate e percio'  pienamente  cumulabili)  cui  era  improntata  la
 legislazione  previgente  e  finisce  per  ledere  il precetto di cui
 all'art. 38 della costituzione nella misura in cui  ne  consegue,  in
 danno  dell'inabile, una parziale limitazione dei mezzi necessari per
 il  mantenimento  e  l'assistenza  in  correlazione  alle   peculiari
 esigenze poste dalle sue specifiche malformazioni.
    E' da considerare inoltre che, per effetto di una tale disciplina,
 la   perdita  della  pensione  per  cecita'  (sostituita  dalla  sola
 erogazione dell'assegno  di  accompagnamento)  colpisce  soltanto  il
 cieco  infradiciottenneche  sia  nel contempo cieco totale e invalido
 civile  non  deambulante  o  non  autosufficiente,  mentre  il  cieco
 parziale,  che  pure si ritrovi in medesime condizioni di invalidita'
 civile, continua a ricevere le specifiche provvidenze per la cecita',
 di cui agli artt. 3 e 4  della  legge  n.  408/1988,  in  cumulo  con
 l'indennita' di accompagnamento.
    Viene  cosi' a determinarsi una grave ed ingiustificata disparita'
 di trattamento all'interno di una medesima categoria di invalidi,  in
 danno  dei  soli  soggetti  piu'  gravemente  inabili  e  quindi piu'
 abbisognevoli di sostegno assistenziale, con manifesta violazione dei
 principi di eguaglianza sanciti dall'art. 3 della Costituzione.
    Ad  avviso  di  questo  pretore,  dunque,  e'  da   ritenere   non
 manifestamente    infondata    la    questione    di   illegittimita'
 costituzionale dell'art. 5 della legge n. 508/1988, in relazione agli
 artt. 3 e 38 della Costituzione, nei sensi innanzi esplicitati.
                               P. Q. M.
    Sospeso il presente procedimento, dispone  la  trasmissione  degli
 atti  alla  Corte  costituzionale  per  il  conseguente  giudizio  di
 legittimita' costituzionale;
    Ordina altresi' che a cura della cancelleria siano  espletati  gli
 adempimenti  e  le  comunicazioni  di  cui all'art. 23 della legge n.
 87/1953.
      Pescara, addi' 2 maggio 1991
                         Il pretore: DI PIETRO
                  Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)
 91C0874