N. 475 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 maggio 1991

                                N. 475
    Ordinanza emessa il 14 maggio 1991 dal giudice per le indagini
              preliminari presso il tribunale di Firenze
         nel procedimento penale a carico di Dainelli Alberto
 Processo penale - Norme di coordinamento - Reati tributari -
    Competenza  per  materia  attribuita  al  tribunale - Mantenimento
    della validita' di tali disposizioni di legge anche in deroga alla
    disciplina codicistica - Ritenuto eccesso  di  delega  -  Richiamo
    alla sentenza n. 68/1991.
 (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 210).
 (Cost., art. 77; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, punto 12).
(GU n.28 del 17-7-1991 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    All'odierna udienza preliminare, avente ad oggetto il reato di cui
 all'art.  1,  secondo  comma, nn. 1 e 2, del d.-l. 10 luglio 1982, n.
 429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n.  516,
 il  difensore dell'imputato ha preliminarmente sollevato questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 210 del d.lgs. 28  luglio  1989
 n.  271,  ritenendo  che  la disposizione sia inficiata da eccesso di
 delega; si e' associato - con argomentazioni che saranno riprese  dal
 giudicante - il pubblico ministero.
    La   questione   riguarda  la  competenza  per  materia,  e  nella
 fattispecie  risulta  radicata  quella  del  tribunale   sulla   base
 dell'art.  11  della  legge n. 516/1982, che conserva vigore in forza
 dell'art. 210 delle disp. attuaz.  e  coordinamento:  "Continuano  ad
 osservarsi  le  disposizioni  di  leggi  o  decreti  che  regolano la
 competenza per materia o per territorio in deroga alla disciplina del
 codice ( ...... )".
    Il richiamato art. 210 riposa, a  sua  volta,  sull'art.  6  della
 legge  delega (legge 16 febbraio 1987, n. 81), che autorizza (o, piu'
 esattamente, delega) il Governo della Repubblica ad emanare le  norme
 di  attuazione delle disposizioni previste negli artt. 2, 3 e 5 della
 legge delega, e le norme di coordinamento delle stesse con  tutte  le
 altre leggi dello Stato.
    Per  quanto  attiene  alle  norme  vincolanti sulla competenza per
 materia, il punto 12 dell'art. 2 della legge  n.  81/1z987  e'  assai
 preciso,  come  si  ricava  dalla  lettura,  cui  si  rinvia;  qui e'
 sufficiente notare che:
      la competenza del  tribunale  e',  per  cosi'  dire,  residuale,
 elencandosi  i  reati di competenza del pretore e quelli che spettano
 alla corte d'assise (in questo caso lasciandosi  la  possibilita'  di
 escludere o includere delitti specificamente indicati);
      al  pretore, il legislatore delegante riserva le contravvenzioni
 e i delitti punibili con la multa o con la reclusione  non  superiore
 nel massimo a quattro anni;
      alla  competenza  del  pretore il legislatore delegato puo', per
 espresso dettato delle  delega,  riservare  delitti  specificatamente
 indicati.
    I  principi sono stati rispettati nella redazione del nuovo codice
 di procedura penale, ma tale e tanta e' la chiarezza del punto n. 12,
 dell'art. 2, della legge-delega che gli stessi princi'pi rilevano per
 le norme di attuazione e coordinamento, che,  al  contrario,  con  la
 disposizione  dettata  all'art. 210 ha sottratto reati che in base al
 richiamato punto 12, dell'art. 2, sarebbero di  competenza  del  pre-
 tore.
    La  sentenza n. 68 resa dalla Corte costituzionale il 28 gennaio-8
 febbraio 1991 esime da ulteriori osservazioni sull'art. 6 della legge
 n. 81/1987, e solo si  ripete  che  le  norme  di  coordinamento  non
 debbono  mai  porsi  in contrasto con i princi'pi elencati all'art. 2
 per la competenza per materia.
    Ne discende, ad avviso di questo giudice e come prospettato  dalle
 parti,  che  la  competenza  del  tribunale  per il reato in premessa
 contrasta con quanto fissato dal legislatore delegato,  e  quindi  la
 norma  dalla  quale  detta  competenza  viene  stabilita si presta al
 sospetto d'incostituzionalita', per eccesso di delega.
                               P. Q. M.
    Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio  1948,  n.
 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Rilevato  che  la  questione sollevata dal difensore dell'imputato
 non e' manifestamente infondata e  non  potendo  il  giudizio  essere
 definito  indipendentemente  dalla  risoluzione  della  questione  di
 legittimita'  costituzionale,  attenendo  essa  alla  competenza  per
 materia;
    Sospende  il giudizio in corso, e dispone l'immediata trasmissione
 degli atti  alla  Corte  costituzionale,  per  la  risoluzione  della
 questione in oggetto, relativa alla incostituzionalita' dell'art. 210
 del  d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, per violazione dell'art. 77 della
 Costituzione, in relazione all'art.  2,  punto  12,  della  legge  16
 febbraio 1987, n. 81;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria  la presente ordinanza di
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alla
 parte offesa assente, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
    La presente ordinanza, infine,  sara'  comunicata,  a  cura  della
 cancelleria, alla Presidenza delle due Camere del Parlamento.
      Firenze, addi' 14 maggio 1991
            Il giudice per le indagini preliminari: PROPATO

 91C0877