Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.167 del 18-7-1991)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista le legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 1989) e 13 marzo 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 1989) relativi a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Trieste; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 12 settembre 1990; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'art. 88 viene soppresso e sostituito con il seguente: "Art. 88 (Corso di lingua inglese con orientamento medico scientifico). - Lo studente dovra' seguire il corso di lingua inglese con orientamento medico scientifico che le universita' attiveranno tenendo conto che il corso dovra' avere riferimento precipuo ai problemi inerenti al corso di laurea". L'esame relativo da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro il primo triennio. All'art. 90 (Tirocinio post-laurea) viene aggiunto il seguente comma: "Per svolgere detto tirocinio il laureato in medicina e chirurgia dovra' frequentare, per il periodo di tempo indicato, i seguenti reparti: due mesi in medicina generale; un mese in chirurgia generale; un mese in ostetricia, ginecologia, pediatria; un mese in pronto soccorso; un mese in laboratorio". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Trieste, 26 aprile 1991 Il rettore