N. 331 ORDINANZA 8 - 10 luglio 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Armi - Porto di arma giocattolo priva del tappo rosso  occludente  la
 canna  - Trattamento sanzionatorio - Equiparazione  quoad poenam alla
 piu' grave ipotesi di  porto  abusivo  di  arma  comune  da  sparo  -
 Questione gia' decisa - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 21 febbraio 1990, n. 36, art. 2, secondo comma).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.29 del 24-7-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI,  prof.   Francesco   Paolo   CASAVOLA,   prof.   Antonio
    BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
    Luigi MENGONI, prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
    Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, sesto comma,
 della   legge  18  aprile  1975,  n.  110  (Norme  integrative  della
 disciplina vigente per il controllo delle  armi,  delle  munizioni  e
 degli  esplosivi), quale modificato dall'art. 2, secondo comma, della
 legge 21 febbraio 1990, n. 36 (Nuove  norme  sulla  detenzione  delle
 armi,  delle  munizioni,  degli esplosivi e dei congegni assimilati),
 promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1990 dal Giudice per  le
 indagini  preliminari  presso il Tribunale di Biella nel procedimento
 penale a carico di Dolcimascolo Gianluca,  iscritta  al  n.  245  del
 registro  ordinanze  1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 19 giugno 1991 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il  Giudice  per
 le  indagini  preliminari  presso  il Tribunale di Biella, chiamato a
 pronunciarsi su una ipotesi di porto in luogo pubblico di una pistola
 giocattolo avente la canna non occlusa da  un  visibile  tappo  rosso
 incorporato,  dubita  della  legittimita' costituzionale dell'art. 2,
 secondo comma, della legge 21 febbraio 1990, n. 36,  nella  parte  in
 cui  stabilisce  che  a  tale  fattispecie si applichi il trattamento
 normativo e sanzionatorio previsto  per  il  porto  abusivo  di  armi
 comuni da sparo;
      che  ad avviso del giudice rimettente tale parificazione sarebbe
 irragionevole, e percio' contrastante con l'art. 3 Cost., trattandosi
 di fattispecie materialmente differenti e dovendosi escludere che  il
 porto   di   arma   giocattolo  priva  del  predetto  tappo  presenti
 potenzialita' offensiva e denoti pericolosita' dell'agente;
      che il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
 difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  ha  chiesto  che la
 questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato che la medesima  questione  e'  stata  dichiarata  non
 fondata  con  la  sentenza n. 285 del 1991 e che l'ordinanza in esame
 non adduce argomentazioni ne' prospetta profili nuovi;
      che pertanto essa va dichiarata manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  2,  secondo comma, della legge 21 febbraio
 1990,  n.  36  (Nuove  norme  sulla  detenzione  delle  armi,   delle
 munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati), in riferimento
 all'art.  3 della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini
 preliminari presso il  Tribunale  di  Biella  con  ordinanza  del  12
 dicembre 1990.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                        Il redattore: SPAGNOLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0903