N. 331 ORDINANZA 8 - 10 luglio 1991
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Armi - Porto di arma giocattolo priva del tappo rosso occludente la canna - Trattamento sanzionatorio - Equiparazione quoad poenam alla piu' grave ipotesi di porto abusivo di arma comune da sparo - Questione gia' decisa - Manifesta infondatezza. (Legge 21 febbraio 1990, n. 36, art. 2, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.29 del 24-7-1991 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), quale modificato dall'art. 2, secondo comma, della legge 21 febbraio 1990, n. 36 (Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati), promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Biella nel procedimento penale a carico di Dolcimascolo Gianluca, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Biella, chiamato a pronunciarsi su una ipotesi di porto in luogo pubblico di una pistola giocattolo avente la canna non occlusa da un visibile tappo rosso incorporato, dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, nella parte in cui stabilisce che a tale fattispecie si applichi il trattamento normativo e sanzionatorio previsto per il porto abusivo di armi comuni da sparo; che ad avviso del giudice rimettente tale parificazione sarebbe irragionevole, e percio' contrastante con l'art. 3 Cost., trattandosi di fattispecie materialmente differenti e dovendosi escludere che il porto di arma giocattolo priva del predetto tappo presenti potenzialita' offensiva e denoti pericolosita' dell'agente; che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che la medesima questione e' stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 285 del 1991 e che l'ordinanza in esame non adduce argomentazioni ne' prospetta profili nuovi; che pertanto essa va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 21 febbraio 1990, n. 36 (Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Biella con ordinanza del 12 dicembre 1990. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0903