N. 332 ORDINANZA 8 - 10 luglio 1991
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sanita' pubblica - Regione Campania - UU.SS.LL. - Organi di amministrazione - Scioglimento e nomina di un commissario - Potere di controllo affidato al presidente della giunta regionale - Contrasto con il sistema dei controlli sugli enti locali e con il principio della riserva di legge statale - Questione relativa a norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima - Manifesta inammissibilita'. (Legge regione Campania 9 giugno 1980, n. 57, art. 36, secondo comma). (Cost., artt. 117, 118 e 130).(GU n.29 del 24-7-1991 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 36 della legge della Regione Campania 9 giugno 1980, n. 57 (Norme per la costituzione e il funzionamento delle Unita' sanitarie locali in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 25 ottobre 1990 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione di Salerno, sul ricorso proposto da Curcio Vincenzo contro il Prefetto della Provincia di Salerno ed altri, iscritta al n. 279 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1991; 2) ordinanza emessa il 25 ottobre 1990 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione di Salerno, sul ricorso proposto da Celotto Raffaele ed altri contro il Prefetto della Provincia di Salerno ed altri, iscritta al n. 280 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visti gli atti di costituzione del Prefetto della Provincia di Salerno; Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Ritenuto che con le due ordinanze indicate in epigrafe, di analogo contenuto, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione di Salerno, ha sollevato, in riferimento agli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge della Regione Campania 9 giugno 1980, n. 57 (Norme per la costituzione e il funzionamento delle Unita' sanitarie locali in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833), il quale affida alla Giunta regionale il controllo sugli organi delle unita' sanitarie locali; che si e' costituito il Prefetto della Provincia di Palermo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile perche' la norma impugnata e' gia' stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza di questa Corte n. 50 del 1991; Considerato che le ordinanze in epigrafe hanno ad oggetto la stessa disposizione e fanno riferimento ad identici parametri costituzionali e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza; che successivamente alla proposizione della presente questione di legittimita' costituzionale, questa Corte, con sentenza n. 50 del 1991, ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge della Regione Campania 9 giugno 1980, n. 57; che, pertanto, la questione qui proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge della Regione Campania 9 giugno 1980, n. 57 (Norme per la costituzione e il funzionamento delle Unita' sanitarie locali in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833), sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione, con le due ordinanze indicate in epigrafe emesse dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione di Salerno. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0904