N. 336 ORDINANZA 10 - 11 luglio 1991
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati tributari - Detenzione di stampati per la compilazione di ricevute fiscali senza le relative prescritte annotazioni - Omessa previsione della sanabilita' in via amministrativa come previsto per altri tipi di violazioni - Lamentata irragionevolezza - Mancata conversione in legge del d.-l. contenente la norma impugnata - Manifesta inammissibilita'. (D.-L. 14 gennaio 1991, n. 7, art. 8). (Cost., art. 3).(GU n.29 del 24-7-1991 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Ettore GALLO; Giudici: prof. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8 del decreto- legge 14 gennaio 1991, n. 7 (Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze) promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Treviso nel procedimento penale a carico di Basei Arturo iscritta al n. 217 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che, con ordinanza in data 22 gennaio 1991, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Treviso ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 del decreto legge 14 gennaio 1991 n. 7 nella parte in cui non prevede la possibilita' di sanare in via amministrativa le violazioni di cui all'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1982 n. 516 verificatesi prima dell'entrata in vigore del decreto stesso; che tale impossibilita', impedendo di considerare depenalizzata la predetta violazione (ai sensi del combinato disposto dai precedenti artt. 4, 5 e 7 comma 2), determinerebbe un'ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ad altri reati anch'essi depenalizzati, ma per i quali e' invece espressamente prevista la sanatoria in via amministrativa; che non si e' costituita la parte, ma ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione venisse dichiarata inammissibile; Considerato che il decreto-legge 14 gennaio 1991 n. 7 non e' stato convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64, serie generale, del 16 marzo 1991; che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo, ordinanze nn. 75 e 84 del 1990), la questione di legittimita' costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 del decreto-legge 14 gennaio 1991 n. 7 (Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Treviso, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria l'11 luglio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0909