N. 336 ORDINANZA 10 - 11 luglio 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Reati  tributari  -  Detenzione  di  stampati  per la compilazione di
 ricevute fiscali senza le relative prescritte  annotazioni  -  Omessa
 previsione  della sanabilita' in via amministrativa come previsto per
 altri tipi di  violazioni  -  Lamentata  irragionevolezza  -  Mancata
 conversione  in  legge  del  d.-l.    contenente la norma impugnata -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.-L. 14 gennaio 1991, n. 7, art. 8).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.29 del 24-7-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Ettore GALLO;
 Giudici: prof. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele
    PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo CASAVOLA,
    prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.  Mauro
    FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato
    GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8 del  decreto-
 legge  14  gennaio  1991,  n. 7 (Modifiche al decreto-legge 10 luglio
 1982, n. 429, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e
 disposizioni   per   definire  le  relative  pendenze)  promosso  con
 ordinanza emessa il 22 gennaio  1991  dal  Giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso il Tribunale di Treviso nel procedimento penale a
 carico di Basei Arturo iscritta al n. 217 del registro ordinanze 1991
 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  14,  prima
 serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  5  giugno  1991  il  Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza in data 22 gennaio 1991, il Giudice
 per le  indagini  preliminari  presso  il  Tribunale  di  Treviso  ha
 sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 8 del
 decreto legge 14 gennaio 1991 n. 7 nella parte in cui non prevede  la
 possibilita'  di  sanare  in  via amministrativa le violazioni di cui
 all'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1982  n.  516  verificatesi
 prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;
      che  tale impossibilita', impedendo di considerare depenalizzata
 la  predetta  violazione  (ai  sensi  del  combinato   disposto   dai
 precedenti  artt. 4, 5 e 7 comma 2), determinerebbe un'ingiustificata
 disparita'  di  trattamento  rispetto  ad   altri   reati   anch'essi
 depenalizzati,  ma  per  i  quali e' invece espressamente prevista la
 sanatoria in via amministrativa;
      che non si e' costituita la parte,  ma  ha  spiegato  intervento
 l'Avvocatura  generale dello Stato chiedendo che la questione venisse
 dichiarata inammissibile;
    Considerato che il decreto-legge 14 gennaio 1991 n. 7 non e' stato
 convertito  entro  il  termine   di   sessanta   giorni   dalla   sua
 pubblicazione,  come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale n. 64, serie generale, del 16 marzo 1991;
      che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza  di  questa
 Corte (v. da ultimo, ordinanze nn. 75 e 84 del 1990), la questione di
 legittimita'  costituzionale  deve  essere  dichiarata manifestamente
 inammissibile;
    Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25  e
 9,  secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
 Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 8 del decreto-legge 14  gennaio
 1991  n.  7  (Modifiche  al  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 429,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516,  in
 materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per
 definire  le relative pendenze), sollevata, in riferimento all'art. 3
 della Costituzione dal Giudice per le indagini preliminari presso  il
 Tribunale di Treviso, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1991.
                         Il Presidente: GALLO
                       Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria l'11 luglio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0909