N. 337 ORDINANZA 10 - 11 luglio 1991
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giustizia amministrativa - Tribunale superiore delle acque pubbliche - Ricorso in sede giurisdizionale avverso provvedimento amministrativo - Esperibilita' condizionata alla definitivita' del provvedimento medesimo - Residua ingiustificata eccezione al principio generale dell'impugnabilita' innanzi al giudice amministrativo dei provvedimenti amministrativi anche se non definitivi - Questione concernente norma gia' dichiarata illegittima - Manifesta inammissibilita'. (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143). (Cost., artt. 3, 24, 102 e 113).(GU n.29 del 24-7-1991 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Ettore GALLO; Giudici: prof. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1990 dal Tribunale superiore della acque pubbliche sul ricorso proposto dal Comune di Valli di Pasubio contro la Regione Veneto ed altri, iscritta al n. 244 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di costituzione del Comune di Valli di Pasubio nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che, nel corso di un giudizio instaurato dal Comune di Valli di Pasubio per l'annullamento del provvedimento dell'ufficio del genio civile di Vicenza, con il quale era stato concesso ad un soggetto il diritto di derivare acqua pubblica, il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con ordinanza emessa il 21 maggio 1990 e pervenuta a questa Corte il 25 marzo 1991, dopo aver rilevato che l'impugnativa era stata proposta senza che fosse previamente esperito il ricorso gerarchico, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 113 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nella parte in cui condiziona l'ammissibilita' del ricorso in sede giurisdizionale alla definitivita' del provvedimento amministrativo; che, il giudice a quo rileva che, non essendo applicabile al giudizio innanzi a lui pendente la riforma, sul punto, del sistema di giustizia amministrativa, introdotta dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, in mancanza di espressa norma al riguardo, si e' venuta a determinare nell'ambito della giurisdizione amministrativa, per effetto della norma impugnata, una diversita' di trattamento irrazionale in quanto non giustificata dalla particolare materia delle acque pubbliche, compressiva del diritto alla tutela giurisdizionale ed anzi attributiva al giudice di una "specialita'" nuova e non consentita; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e si e' costituito il Comune di Valli di Pasubio, concludendo, rispettivamente, per la inammissibilita' e per l'accoglimento della questione; Considerato che questa Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma impugnata (sentenza n. 42 del 1991) ed ha gia' esaminata questione identica a quella ora sollevata decidendola nel senso della manifesta inammissibilita' (ordinanza n. 162 del 1991); che alla stessa conclusione deve pervenirsi in relazione all'odierna questione; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 113 della Costituzione, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria l'11 luglio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0910