N. 337 ORDINANZA 10 - 11 luglio 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Giustizia  amministrativa - Tribunale superiore delle acque pubbliche
 -   Ricorso   in   sede   giurisdizionale    avverso    provvedimento
 amministrativo  -  Esperibilita'  condizionata alla definitivita' del
 provvedimento  medesimo  -  Residua   ingiustificata   eccezione   al
 principio    generale    dell'impugnabilita'   innanzi   al   giudice
 amministrativo  dei  provvedimenti  amministrativi   anche   se   non
 definitivi - Questione
 concernente   norma   gia'   dichiarata   illegittima   -  Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143).
 
 (Cost., artt. 3, 24, 102 e 113).
(GU n.29 del 24-7-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Ettore GALLO;
 Giudici: prof. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele
    PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo CASAVOLA,
    prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.  Mauro
    FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato
    GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 143  del  regio
 decreto  11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di
 legge sulle acque  e  impianti  elettrici),  promosso  con  ordinanza
 emessa  il  21  maggio  1990  dal  Tribunale  superiore  della  acque
 pubbliche sul ricorso proposto dal Comune di Valli di Pasubio  contro
 la Regione Veneto ed altri, iscritta al n. 244 del registro ordinanze
 1991  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16,
 prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto l'atto di  costituzione  del  Comune  di  Valli  di  Pasubio
 nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  5 giugno 1991 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto che, nel corso di un giudizio instaurato  dal  Comune  di
 Valli  di  Pasubio  per l'annullamento del provvedimento dell'ufficio
 del genio civile di Vicenza, con il quale era stato  concesso  ad  un
 soggetto   il  diritto  di  derivare  acqua  pubblica,  il  Tribunale
 superiore delle acque pubbliche, con ordinanza emessa  il  21  maggio
 1990  e pervenuta a questa Corte il 25 marzo 1991, dopo aver rilevato
 che l'impugnativa era stata  proposta  senza  che  fosse  previamente
 esperito  il  ricorso  gerarchico,  ha sollevato, in riferimento agli
 artt. 3, 24, 102 e 113 della Costituzione, questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e  impianti
 elettrici),  nella  parte  in  cui  condiziona  l'ammissibilita'  del
 ricorso in sede giurisdizionale alla definitivita' del  provvedimento
 amministrativo;
      che,  il  giudice  a  quo rileva che, non essendo applicabile al
 giudizio innanzi a lui pendente la riforma, sul punto, del sistema di
 giustizia amministrativa, introdotta dalla legge 6 dicembre 1971,  n.
 1034,  istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, in mancanza
 di espressa norma al riguardo, si e' venuta a determinare nell'ambito
 della  giurisdizione  amministrativa,   per   effetto   della   norma
 impugnata,  una  diversita'  di trattamento irrazionale in quanto non
 giustificata  dalla  particolare  materia  delle   acque   pubbliche,
 compressiva   del   diritto   alla  tutela  giurisdizionale  ed  anzi
 attributiva al giudice di una "specialita'" nuova e non consentita;
      che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e si
 e'  costituito  il  Comune  di   Valli   di   Pasubio,   concludendo,
 rispettivamente,  per  la inammissibilita' e per l'accoglimento della
 questione;
    Considerato  che  questa  Corte  ha  dichiarato   l'illegittimita'
 costituzionale  della norma impugnata (sentenza n. 42 del 1991) ed ha
 gia' esaminata questione identica a quella ora sollevata  decidendola
 nel  senso  della  manifesta  inammissibilita'  (ordinanza n. 162 del
 1991);
      che  alla  stessa  conclusione  deve  pervenirsi  in   relazione
 all'odierna questione;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  143  del  regio  decreto  11
 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle
 acque  e impianti elettrici), sollevata, in riferimento agli artt. 3,
 24, 102 e 113 della Costituzione, dal Tribunale superiore delle acque
 pubbliche, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1991.
                         Il Presidente: GALLO
                       Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria l'11 luglio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0910