N. 371 ORDINANZA 11 - 23 luglio 1991
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Applicazione della pena concordata tra imputato e p.m. - Intervento della parte civile - Esclusione - Efficacia nei giudizi civili per il risarcimento del danno della sentenza penale - Esclusione - Mancanza della esposizione del fatto - Difetto di rilevanza - Questioni gia' decise (sent. n. 443/1990 e ord. nn. 129 e 564/1990) - Manifesta inammissibilita'. (C.P.P., art. 444, secondo comma e 445, primo comma). (Cost., artt. 2, 3 e 24).(GU n.31 del 7-8-1991 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma, ultima parte del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Gentile Sandro, iscritta al n. 251 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il G.I.P. presso il Tribunale di Ancona, nel procedimento penale a carico di Gentile Sandro, con ordinanza emessa il 5 dicembre 1990 (R.O. n. 251 del 1991), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 444, secondo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui esclude ogni facolta' di intervento della parte civile a fronte della richiesta di applicazione della pena concordata tra l'imputato e il P.M. e 445, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui nega alla sentenza prevista dall'art. 444, secondo comma, del codice di procedura penale efficacia nei giudizi civili per il risarcimento del danno e nei giudizi amministrativi; che a parere del remittente sarebbero violati gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione in quanto risulterebbero negati alla parte civile il diritto di difesa e nei giudizi civili e amministrativi sussisterebbe il rischio di un giudicato contrario a quello formatosi nel giudizio penale; che nel giudizio e' intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri che ha concluso per la infondatezza della questione; Considerato che manca del tutto l'esposizione di fatto e il giudizio sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata e non e' possibile il riscontro da parte di questa Corte su di esso; che quindi la questione e' manifestamente inammissibile; che comunque le questioni sollevate sono state gia' decise da questa Corte (sent. 443 del 1990; e ord. nn. 129 e 564 del 1990); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione sollevata dal G.I.P. presso il Tribunale di Ancona. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0960