N. 377 ORDINANZA 11 - 23 luglio 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - G.i.p. - Rito abbreviato - Dissenso immotivato
 del  p.m.  -  Non  definibilita'  allo  stato  degli  atti  - Limiti
 conseguenti per il giudice - Questione gia' decisa  con  declaratoria
 di illegittimita' costituzionale (sent. n. 81/1991)
 - Manifesta infondatezza.
 
 (C.P.P., art. 438, primo comma).
 
 (Cost., artt. 3, primo comma, 25, primo comma e 97, primo comma).
(GU n.31 del 7-8-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
    CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 438, primo
 comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza  emessa
 il  29  marzo  1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il
 Tribunale di Rimini nel procedimento penale a  carico  di  Castagnini
 Patrizia, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  18,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1991;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 10 luglio 1991 il Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto che il giudice per  le  indagini  preliminari  presso  il
 Tribunale  di  Rimini,  con  ordinanza del 29 marzo 1990 (pervenuta a
 questa Corte l'8 aprile 1991), dopo aver premesso che nel corso della
 udienza preliminare  il  pubblico  ministero  ha  dichiarato  di  non
 consentire al giudizio abbreviato "non essendo il processo decidibile
 allo  stato  degli  atti",  ha  sollevato  questione  di legittimita'
 dell'art. 438, primo comma, del codice di  procedura  penale,  "nella
 parte  in  cui  non prevede che il pubblico ministero sia obbligato a
 enunciare le  ragioni  della  mancata  prestazione  del  consenso  e,
 conseguentemente,  nella  parte  in  cui  non  consente al giudice di
 valutare le ragioni addotte a giustificazione del dissenso e, infine,
 nella parte in cui non attribuisce al giudice,  qualora  ritenga  che
 sia  possibile  definire il processo allo stato degli atti, il potere
 di disporre comunque il giudizio abbreviato", assumendo che la  norma
 denunciata  si  pone  in contrasto con "i princi'pi della uguaglianza
 dei cittadini davanti alla legge, del giudice naturale  precostituito
 per  legge  e  dell'assicurazione  della imparzialita' della pubblica
 amministrazione, sanciti rispettivamente dagli artt. 3, primo  comma,
 25, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione";
    Considerato  che  questa  Corte,  con  sentenza  n.  81  del 1991,
 dichiarativa   dell'illegittimita'   costituzionale   del   combinato
 disposto  degli  artt.  438,  439,  440 e 442 del codice di procedura
 penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero,  in
 caso  di  dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte
 in cui non prevede che il giudice, quando, a  dibattimento  concluso,
 ritiene  ingiustificato  il  dissenso  del  pubblico ministero, possa
 applicare all'imputato la riduzione  di  pena  contemplata  dall'art.
 442,  secondo  comma, dello stesso codice, ha precisato che "poiche',
 con il negare il proprio consenso all'adozione del  rito  abbreviato,
 il  pubblico  ministero  esprime  la  volonta'  che  il  processo sia
 definito in quella fase cruciale del sistema accusatorio  che  e'  il
 dibattimento,  il  controllo  sulla  motivazione del diniego non puo'
 trovare posto all'interno dell'udienza  preliminare  e,  quindi,  non
 puo'  venir  affidato  al  giudice  preposto  ad  essa,  perche' cio'
 significherebbe adottare un rito speciale  contro  le  determinazioni
 del pubblico ministero" (v., anche, ordinanza n. 305 del 1991);
      e che, di conseguenza, risultando la questione gia' decisa dalla
 sentenza   ora   ricordata,  deve  esserne  dichiarata  la  manifesta
 infondatezza;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 438, primo comma, del  codice  di  procedura
 penale,  sollevata,  in  riferimento  agli  artt. 3, primo comma, 25,
 primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal  Giudice  per
 le indagini preliminari presso il Tribunale di Rimini con l'ordinanza
 in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                        Il redattore: VASSALLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0966