N. 36 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 31 luglio 1991
N. 36 Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il 31 luglio 1991 (della regione Toscana) Sanita' pubblica - uu.ss.ll. - Nomina dell'amministratore straordinario con provvedimento del commissario del Governo - Esercizio del potere sostitutivo dell'organo governativo fuori dell'ipotesi legislativamente prevista ("mancata nomina" da parte dell'organo regionale) ed in assenza di previa intesa con la regione - Conseguente violazione delle prerogative costituzionalmente garantite alle regioni e del principio di collaborazione e leale cooperazione tra Stato e regione. (Decreto del commissario del Governo nella regione Toscana prot. n. 4.14.14/5-907/91 datato 26 giugno 1991, di nomina dell'amministratore straordinario, dott. Enrico Giolli, della u.s.l. n. 11 - Mugello Val di Sieve). (D.-L. 6 febbraio 1991, n. 35, art. 1, ottavo comma, convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 1991, n. 111; Cost., artt. 117, 118 e 97).(GU n.32 del 14-8-1991 )
Ricorso per conflitto di attribuzioni per la regione Toscana in persona del presidente pro-tempore della giunta regionale, rappresentato e difeso per mandato a margine del presente atto dall'avv. Alberto Predieri e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Roma, via G. Carducci n. 4, in forza di deliberazione della giunta regionale del 1ยบ luglio 1991 n. 5731 contro il presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore per l'annullamento del provvedimento del commissario di governo nella regione Toscana prot. n. 4.14.14./5-907/91 del 26 giugno 1991, con il quale il dott. Enrico Giolli e' stato nominato amministratore straordinario della unita' sanitaria locale n. 11, Mugello Val di Sieve, ai sensi e per gli effetti del d.-l. n. 35/1991, convertito in legge n. 111/1991. 1. - In data 26 giugno 1991 il commissario di governo nella regione Toscana ha emanato il decreto prot. n. 4.14.14/5-907/91 con il quale ha disposto la nomina del dott. Enrico Giolli ad amministratore straordinario della unita' sanitaria locale n. 11, Mugello Val di Sieve ai sensi e per gli effetti del d.-l. 6 febbraio 1991, n. 35, convertito in legge n. 111/1991. Il provvedimento si fonda sull'art. 1, ottavo comma del d.-l. n. 35/1991; sulla considerazione che "la commissione di controllo sull'amministrazione regionale, in data odierna, ha annullato il decreto del Presidente della giunta regionale n. 176 del 17 giugno 1991 relativo a: 'nomina dell'amministratore straordinario della unita' sanitaria locale n. 11, Mugello Val di Sieve'"; sul fatto che "alla nomina di cui trattasi deve provvedere, in via surrogatoria, il commissario del governo, ai sensi dell'ultimo capoverso del citato comma dell'art. 1 della legge n. 111/1991, essendo abbondantemente scaduto il termine di legge"; sulla "urgenza di provvedere, rappresentata dal Ministro della sanita' con telex del 25 giugno 1991, n. 1001/u.l.s./4057". 2. - In precedenza, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 1 del d.-l. n. 35/1991, la giunta regionale (con provvedimento n. 5429 del 17 giugno 1991) aveva deliberato la nomina del dott. Salvatore Caterino, iscritto nell'elenco regionale di cui al d.p.g.r. n. 143, del 28 maggio 1991, (emanato in applicazione dell'art. 1, settimo comma, del d.-l. n. 35/1991), ad amministratore straordinario dell'u.s.l. n. 11. Successivamente, con decreto n. 176 del 17 giugno 1991, il presidente della giunta regionale aveva provveduto alla nomina del dott. Caterino. Con successiva decisione del 26 giugno 1991, la commissione di controllo sull'amministrazione regionale aveva annullato tale nomina. Nello stesso giorno, e' stato emanato il provvedimento del commissario di governo che ha dato origine al presente conflitto. 3. - Il provvedimento viola le competenze trasferite alla regione nella materia dell'assistenza sanitaria e da ultimo riconosciute precisamente dallo stesso d.-l. n. 35/1991 e dalla relativa legge di conversione, nonche' i principi che la legislazione generale e speciale pone in materia di controllo sostitutivo. Il d.-l. n. 35/1991, convertito in legge n. 111/1991, richiamato nelle premesse al provvedimento impugnato, istituisce all'art. 1, ottavo comma, un complesso procedimento per la nomina dell'amministratorestraordinario delle unita' sanitarie locali. In virtu' di tale procedimento, il comitato di garanti previsto dall'art. 1, terzo, quarto e quinto comma, propone "almeno una terna di nominativi", individuati nell'elenco formato, ai sensi del settimo comma, dal presidente della regione, e contentente esclusivamente l'indicazione di "persone in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti attestanti qualificate attivita' professionali di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o societa' pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza almeno quinquennale". La nomina dell'amministratore straordinario deve avvenire nell'ambito dei soggetti indicati dal Comitato dei garanti o, qualora vi fosse indisponibilita' di tali soggetti o "altri motivi oggettivi", nell'ambito dei nominativi ricompresi nell'elenco regionale. L'art. 1, ottavo comma, dispone che "in caso di mancata nomina da parte delle regioni o delle province autonome, entro il termine suindicato" (che e' quello del 15 giugno 1991) "provvede il Commissario del Governo". 4. - Sulla base di tale procedimento, come abbiamo detto, il presidente della giunta regionale era pervenuto a nominare il dott. Caterino quale amministratore della u.s.l.: ma l'atto di nomina e' stato annullato dalla c.c.a.r.t. L'atto negativo di controllo e' esso stesso illegittimo e come tale viene impugnato con distinto autonomo ricorso dinanzi al t.a.r. competente. Nella presente sede, tuttavia, non ci intratteniamo sulla lesivita' e le regioni di illegittimita' di tale distinto provvedimento. Oggetto della presente impugnativa e' l'atto del commissario di governo, nella parte in cui ha autonomamente provveduto alla nomina di un amministratore straordinario dell'u.s.l. n. 11, in violazione delle prerogative costituzionalmente garantite alla regione e della norma che attribuisce un potere sostitutivo al commissario di governo solo in caso di "mancata nomina" da parte della regione, ossia di inattivita' (e non di presunta illegittima attivita') della stessa. L'atto negativo di controllo della c.c.a.r.t. costituisce pertanto un antecedente in fatto del provvedimento di nomina del commissario di governo: ma quest'ultimo viene censurato per ragioni autonome e indipendenti dalla (pur esistente, e in altro ricorso rilevata) incostituzionalita' e illegittimita' del primo, in quanto si manifesta viziato per aver indebitamente esorbitato dai limiti propri del potere di controllo riservato all'autorita' di Governo. Quand'anche, per ipotesi denegata, potessimo infatti ammettere la legittimita' e la costituzionalita' del provvedimento della c.c.a.r.t., non per questo verrebbero meno le ragioni di censura del provvedimento in questa sede impugnato, dal momento che esso si manifesterebbe comunque segnato da una grave deviazione rispetto ai limiti dell'esercizio dei poteri sostitutivi posti dalla legge e dalla giurisprudenza della Corte. 5. - Come abbiamo rilevato, la norma (art. 1, ottavo comma, d.-l. n. 35/1991) prescrive l'intervento sostitutivo di nomina del commissario di governo nel caso di "mancata nomina" dell'amministratore straordinario da parte della regione. Ne segue che condizione necessaria e non sostituibile dell'esercizio del potere sostitutivo da parte del commissario di governo e', come letteralmente dispone la norma, la "mancata nomina" da parte della regione. La condizione della "mancata nomina" deve essere interpretata in modo rigoroso e con esclusione di ogni applicazione analogica, in conformita', anzitutto, al carattere "eccezionale" dell'istituto del potere sostitutivo attribuito a organi dello Stato nei confronti di competenze regionali costituzionalmente garantite. La corte ha sempre sottolineato tale eccezionalita', definendo esplicitamente il controllo sostitutivo un "istituto eccezionale" (sentenza 460 del 1989, punto 5 del diritto, che richiama la precedente sentenza n. 177 del 1988). In varie sentenze, la Corte ha indicato con chiarezza i limiti entro i quali l'esercizio di poteri sostitutivi da parte di un organo dello Stato puo' ritenersi legittimo rispetto ad un'autorita' che ha "un'autonomia politica costituzionalmente definita e garantita", per usare le parole della Corte nella sentenza n. 177 del 1988. Tali limiti sono i seguenti: a) anzitutto "si tratta di un potere collegato a posizioni di controllo o di vigilanza, ovviamente esulanti da relazione di tipo gerarchico, che puo' esser esercitato dallo Stato soltanto in relazione ad attivita' regionali sostanzialmente prive di discrezionalita' nell' an (anche se non necessariemente nel quid o nel quomodo), ora perche' sottoposte per legge (o norme equiparate) a termini perentori, ora per la natura degli atti da compiere, nel senso che la loro omissione risulterebbe tale da mettere in serio pericolo l'esercizio di funzioni fondamentali ovvero il perseguimento di interessi essenziali che sono affidati alla responsabilita' finale dello Stato" (sent. n. 177 del 1988, punto 5.2); b) in secondo luogo, il controllo sostitutivo puo' essere legislativamente previsto a favore dello Stato soltanto come "potere strumentale rispetto all'esecuzione o all'adempimento di obblighi ovvero rispetto all'attuazione di indirizzi o di criteri operativi, i quali siano basati su interessi tutelati costituzionalmente come limiti all'autonomia regionale (v. sentt. nn. 177 e 294 del 1986, 64 e 304 del 1987). Solo in tali ipotesi, infatti, possono riscontrarsi interessi in grado di permettere allo Stato, quando ricorrano le necessarie condizioni di forma e di sostanza per un intervento sostitutivo, di superare eccezionalmente la separazione di competenza tra lo Stato e le regioni stabilita dalla Costituzione nelle materie attribuite all'autonomia regionale" (ivi); c) in terzo luogo, "il potere sostitutivo puo' essere esercitato nei confronti delle regioni (o delle province autonome) soltanto da un'autorita' di governo, nello specifico senso di cui all'art. 92 della costituzione, dal momento che questo e' il piano costituzionalmente individuato per l'adozione di indirizzo o di direttive verso l'amministrazione regionale e per la vigilanza e il controllo nei confronti dell'attuazione regionale dei principi o dei vincoli legittimamente disposti a livello nazionale (ovvero sovranazionale o internazionale)" (ivi); d) infine, "l'esercizio del controllo sostitutivo nei rapporti tra Stato e regioni (o province autonome) dev'essere assistito da garanzie, sostanziali e procedurali, rispondenti ai valori fondamentali cui la Costituzione informa i predetti rapporti e, specialmente, al principio della 'leale cooperazione'...... Fra queste garanzie deve considerarsi inclusa l'esigenza del rispetto di una regola di proporzionalita' tra i presupposti che legittimano l'intervento sostitutivo e il contenuto e l'estensione del relativo potere, in mancanza della quale quest'ultimo potrebbe ridondare in un'ingiustificata compressione della autonomia regionale (v. sentt. nn. 177 e 294 del 1986)" (ivi). 6. - Non ci soffermiamo a verificare se l'istituzione del potere sostitutivo prevista nell'art. 1, ottavo comma, d.-l. n. 35/1991 risponda pienamente, nei suoi presupposti e nelle sue modalita', ai criteri enucleati dalla Corte. E' indubbio peraltro (e cio' ha particolare valore nel nostro caso) che i limiti ora evidenziati nella rigorosa argomentazione della Corte non valgono solo a porre i confini della costituzionalita' della previsione del potere sostitutivo, ma valgono anche a segnare le linee direttrici dell'ermeneutica degli atti con i quali il governo pretenda di porre in essere provvedimenti di controllo sostitutivo. In altre parole, se la previsione normativa del potere sostitutivo e' legittima solo quando ricorrano le condizioni enucleate dalla Corte, anche l'interpretazione di tale previsione normativa deve ricondursi agli stessi criteri per valutare se, rispetto alle condizioni da essa poste per l'esercizio del potere, vi sia stata o meno deviazione dello stesso rispetto ai limiti entro i quali il suo esercizio e' legittimo e conforme al rispetto dell'autonomia costituzionale delle regioni. 7. - Cio' significa, in primo luogo, che se la previsione - e dunque l'esercizio - del potere sostitutivo sono segnati dal carattere di eccezionalita', l'interpretazione delle norme che lo prevedono, come norme eccezionali, non consente la sua estensione a casi reputati analoghi, dato anche il divieto dell'analogia per le norme eccezionali (art. 14, prel. c.c.): cosicche' la considerazione che l'annullamento di un provvedimento di nomina per un presunto cattivo esercizio del relativo potere e' analogo al mancato esercizio dello stesso non puo' condurre, quand'anche fosse (e non e') fondata, all'estensione al primo caso di una norma eccezionale che prende in considerazione - e in modo esplicito - solo il secondo. 8. - In secondo luogo, la Corte ha mostrato che il potere sostitutivo e' per la sua natura correlato alla presenza di un comportamento omissivo, a una inattivita' della regione. Di "omissione" o inerzia, come presupposto dell'esercizio del potere, parla esplicitamente la sentenza n. 177 del 1988, ma ad essa sostanzialmente si riferiscono anche le sentenze nn. 177 e 294 del 1986, 64 e 304 del 1987, 101 del 1989. Nel nostro caso, non si e' avuta ne' inerzia, ne' omissione. La regione, e gli altri enti e organi ordinari e straordinari previsti dal d.-l. n. 35/1991, si sono tempestivamente attivati: cosicche' non sussistono le ragioni per configurare una inattivita' regionale, da intendere come presupposto essenziale per la legittimita' e costituzionalita' dell'esercizio del potere sostitutivo. Non e' possibile confondere inerzia o inattivita' (e quindi "mancata nomina"), con attivita' invalida, ne' assenza dell'atto di nomina con esistenza di un atto annullato. Il diritto vivente e la dottrina hanno assunto un orientamento oramai consolidato sull'annullamento nell'ambito della teoria della anormalita' degli atti giuridici, in base al quale l'invalidita' che comporta annullamento non puo' essere confusa con la inesistenza dell'atto, ne' con il mancato esercizio del potere che consente l'emanazione dell'atto. L'invalidita' e' situazione e qualificazione sostanzialmente diversa da quella valida, e non semplicemente carenza o negazione logica di validita' (cfr. Giannini, Diritto amministrativo, Milano, 1970, pp. 609, 611) e il fondamento dell'efficacia giuridica dell'atto invalido (efficacia che e' ammessa anche da quella dottrina che invece concepisce l'invalidita' come negazione logica della validita', cfr. Zanobini, Corso di diritto amministrativo, I, Milano, 1958, p. 302 e seg., e che dunque riconosce l'indipendenza tra validita' ed efficacia) viene rinvenuto in una forma di "esistenza" giuridica dell'atto e, in definitiva, in una specie di "diversa" validita' come corrispondenza ad uno schema normativo distinto da quello dell'atto valido (cfr. Modugno, L'invalidita' della legge, I, Milano, 1970, p. 81 e seg.; II, p. 217 e seg.; id., Annullabilita' e annulamento. Diritto pubblico, Enc. giur. Treccani, t. II, Roma, 1988, p. 1): al punto che, da un lato, si e' riconosciuto che l'annullamento e' una forma di sanzione dell'atto invalido (Cannada Bartoli, L'inapplicabilita' degli atti amministrativi, Milano, 1950, p. 70; Scognamiglio R., Contributi alla teoria del negozio giuridico, Napoli, 1950, p. 380 e seg.; Conso, il concetto e le specie di invalidita', Milano 1955, p. 63 e seg.; Cassarino, Le situazioni giuridiche e l'oggetto della giurisdizione amministrativa, Milano, 1956, p. 25; Cassetta, L'illecito degli altri enti pubblici, Torino, 1953, p. 221), e' cioe' una conseguenza che colpisce l'esercizio del potere (che dunque esiste ed e' stato posto in essere) che presiede all'emanazione dell'atto in forme e con modalita' diverse da quelle normativamente previste, ossia - ancora - una "proiezione concreta della invalidita'" (Cannada Bartoli, Annullabilita' e annullamento (diritto amministrativo), Enc. dir., II, Milano, 1958, p. 485), la quale e' pertanto "una fattispecie diversa e distinta, alternativa ma non antinomica, rispetto a quella della validita'" (Modugno, Annullabilita' e annullamento cit., p. 1); dall'altro, si e' piu' radicalmente esclusa l'ammissibilita' della categoria della inesistenza del provvedimento amministrativo (Giannini, Diritto amministrativo cit., p. 620; Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, I, Padova, 1975, p. 279; Esposito, Il controllo giurisdizionale sulla costituzionalita' delle leggi, La Costituzione italiana - Saggi, Padova, 1954, p. 233 e seg.). Da cio' consegue che l'inesistenza dell'atto che configura la situazione di "mancata nomina" presa in considerazione dall'art. 1, ottavo comma del d.-l. n. 35/1991 non puo' mai essere confusa con una presunta e in realta' insussistente "inesistenza" dell'atto di nomina dipendente dalla presunta invalidita' della stessa e dal suo annullamento: cosicche' la fattispecie regolata dalla norma in oggetto e insuscettibile di applicazione analogica, essendo quella della "mancata nomina", non puo' valere anche per il ben diverso caso della "nomina invalida" ed annullata. 9. - Ne', d'altra parte, si potrebbe sostenere, senza violare i criteri di ragionavolezza, imparzialita' e buona amministrazione imposti dall'art. 97 della Costituzione, che l'inattivita' regionale e' configurabile nell'annullamento dell'atto cui ha dato luogo l'attivita' governativa di controllo. Infatti, da un lato, mancata attivita' e annullamento successivo dell'atto cui l'attivita' aveva dato luogo non coincidono, coma abbiamo visto, ne' in se', ne' rispetto ai criteri applicabili all'interpretazione della norma eccezionale in oggetto; dall'altro, sostenere il contrario equivarrebbe a riconoscere che lo stesso organo che partecipa autorevolmente, indirizzandola e dirigendola, in qualita' di presidente (art. 41, secondo comma, legge n. 62/1953) all'attivita' della c.c.a.r., puo' contribuire a precostituire, con la propria attivita', la situazione di "mancata nomina" che giustifica successivamente il proprio autonomo intervento sostitutivo: il che porrebbe l'attivita' del commissario di governo in situazione di grave sospetto, sotto il profilo dell'autonomia, imparzialita' e buon esercizio dell'autorevole funzione di sindacato che gli e' propria, sia rispetto ai compiti affidatagli quale componente e presidente dell'organo collegiale, sia rispetto a quelli che gli sono propri quale organo monocratico. Non si puo' ritenere che il legislatore abbia voluto un'eventualita' del genere, dato che essa renderebbe la norma illegittima rispetto ai canoni prescritti dall'art. 97 della Costituzione. Poiche' invece e' noto che "l'interpretazione secondo Costituzione e' momento costitutivo normale di ogni interpretazione: conseguentemente, tra due interpretazioni, l'una conforme e l'altra contrastante con la Costituzione, va certamente preferita la prima" (cosi' di recente la Corte nella sentenza 823 del 1988; nello stesso senso il diritto vivente, cfr. consiglio di Stato, sez. V, 18 gennaio 1988, n. 8; consiglio di Stato, sez. VI, 13 maggio 1985, n. 163; cassazione, 3 gennaio 1984, n. 7), si deve ritenere, nel nostro caso, che il legislatore abbia inteso escludere un'eventualita' del genere, volutamente escludendo che la "mancata nomina", che legittima l'intervento sostitutivo, possa equivalere all'annullamento della nomina regionale determinato da un atto di un organo collegiale cui partecipa con funzioni primarie e preminenti lo stesso soggetto cui spetta l'esercizio del potere sostitutivo. 10 - In terzo luogo, la Corte ha sottolineato - come abbiamo visto - che tra le condizioni di legittimita' del potere sostitutivo ve ne sono alcune strettamente attinenti al momento dell'esercizio di tale potere, che deve essere assistito da modalita' atte a garantire l'osservanza del principio di "leale cooperazione" tra Stato e regione. Nella specie, tutto puo' dirsi dell'avvenuto esercizio del potere sostitutivo salvo che esso sia stato ispirato dal rispetto del principio di "leale cooperazione", di cui la Corte ha ribadito l'importanza anche nella recente sentenza 85 del 1990 sottolineando l'essenzialita' dell'esercizio della funzione sostitutiva con un "congruo preavviso" alla regione. Nel caso di specie, invece, il commissario di governo ha addirittura esercitato il proprio potere sostitutivo lo stesso giorno in cui la c.c.a.r.t. aveva annullato il provvedimento regionale di nomina, non lasciando volutamente margine alcuno a forme di intesa o di raccordo con la regione, che erano e sono invece necessarie, come meglio diremo. La necessita' di provvedere con urgenza non puo' fornire giustificazione alcuna al modo con cui e' stato esercitato il potere sostitutivo. Mentre si puo' ammettere, conformemente alla giurisprudenza della Corte, che l'urgenza di provvedere sia una delle ragioni che rendono conforme alla Costituzione la previsione del controllo sostitutivo, non puo' farsi di essa motivo per evitare che tale potere sia esercitato in sintonia con i criteri di "leale cooperazione" che la Corte impone quali condizioni della legittimita' stessa del controllo. In altre parole, dire che l'urgenza e' condizione della legittimita' del potere sostitutivo, e che esso va tuttavia esercitato secondo criteri di leale cooperazione, significa escludere che l'urgenza sia ragione per l'impossibilita' di esercitare il potere prescindendo dal rispetto del principio di cooperazione: cosicche' non e' certo l'urgenza a poter giustificare la totale assenza di consultazione e intesa con la regione (testimoniata in primo luogo dalla coincidenza cronologica del provvedimento negativo di controllo e del provvedimento commissionale di nomina) di cui il commissario ha dato prova nel caso di specie. 11. - Tale intesa era ed e', invece necessaria. L'art. 1, ottavo comma del d.-l. n. 35/1991, nella parte in cui prevede l'intervento del commissario di governo, e' dunque l'esercizio di un potere sostitutivo che in tanto e' conforme al quadro costituzionale in quanto si svolga secondo canoni di collaborazione e leale cooperazione, deve essere interpretato secondo la Costituzione: cosicche' non e' pensabile che la norma in oggetto abbia previsto un potere sostitutivo esercitabile al di fuori di tali canoni, perche' va preferita l'interpretazione della norma conforme a Costituzione. Il quadro di cooperazione, secondo la Corte, si traduce concretamente in garanzie procedurali che comportano sia un dovere di reciproca informazione (cfr. sentenze nn. 201 del 1987 e 730, 495 e 1031 del 1988); sia soprattutto la forma dell'intesa di cui la Corte, in particolare nella sentenza 286 del 1985, ha riconosciuto la portata generale, affermandone al natura di istituto generale e' tipico del diritto pubblico e sostenendo che "ogni qualvolta concorra una molteplicita' di interessi eterogenei, riferibili a soggetti diversi tutti di rilievo costituzionale, alla loro composizione deve provvedersi attraverso l'istituto dell'intesa che abbraccia un campo piu' vasto di quello segnato dall'art. 81, secondo comma, del d.P.R. n. 616, del 1977, che si riferisce ad una ipotesi particolare". La Corte ha ravvisato la necessita' dell'intesa anche in difetto di esplicite previsioni normative, precisamente in forza della riconosciuta essenzialita' e connaturalita' dell'intesa al principio di leale cooperazione (cfr. sentenze nn. 219 del 1984; 151 del 1986; 544 del 1987; 214, 612, 1031, 1044 e 1045 del 1988). Del resto, la necessita' di forme di intesa deriva dall'ordine stesso delle competenze attribuite dall'art. 1, ottavo comma, che devolvono alla regione il potere di nomina dell'amministratore straordinario e mantengono sempre alla regione, in persona del suo presidente, previa conforme delibera della giunta regionale, la revoca e la sostituzione dell'amministratore straordinario, nei casi previsti dall'ultima parte dell'ottavo comma, anche quando l'amministratore straordinario sia stato nominato dal commissario di governo nell'esercizio dei poteri sostitutivi. 12. - Orbene, nel caso di specie, nessuna intesa e' stata realizzata ed essa non e' stata neppure cercata dal commissario di governo, anzi e' stata volutamente esclusa, come dimostrano le modalita' di esercizio del potere sostitutivo: cosicche', anche sotto questo ulteriore profilo, l'atto commissariale viola le competenze costituzionalmente garantite alla regione, sia in generale nella materia sanitaria e di organizzazione e articolazione delle uu.ss.ll., sia in modo specifico con riferimento ai poteri riconosciuti agli organi regionali dalla normativa in oggetto (d.-l. n. 35/1991 convertito in legge n. 119/1991). Ne' - d'altra parte - si potrebbe obiettare che con il presente ricorso la regione Toscana faccia valere profili che, attenendo anche al modo dell'esercizio di un potere attribuito al commissario di governo, non sono ammissibilmente prospettabili in sede di conflitto di attribuzioni. Da un lato, infatti, la regione contesta in radice l'esistenza del potere del commissario nel caso di specie, dal momento che (come abbiamo detto) questo e' possibile solo in caso di "mancata nomina", e non di annullamento di una nomina gia' intervenuta; dall'altro, e per la parte in cui la contestazione investe le modalita' di esercizio del potere, la stessa Corte ha affermato che "e' ormai consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il criterio per cui la figura dei conflitti di attribuzione, sia tra lo Stato e le regioni sia tra i poteri dello Stato, non si restringe alla sola ipotesi di contestazione circa l'appartenenza del medesimo potere che ciascuno dei soggetti contendenti rivendichi per se', ma si estende a comprendere ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere altrui consegue la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro soggetto" (sent. 129 del 1981; v. anche sent. 110 del 1970 e 111 del 1976).
P.Q.M. Si chiede che la Corte dichiari che non spetta al commissario di governo provvedere alla nomina dell'amministratore straordinario della u.s.l. n. 11, Mugello Val di Sieve e per l'effetto annulli il provvedimento di nomina per violazione degli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione. Roma addi' 12 luglio 1991 Avv. Alberto PREDIERI 91C0996