N. 531 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 aprile 1991

                                N. 531
 Ordinanza  emessa  il  4  aprile  1991  dal  tribunale amministrativo
 regionale della Liguria sui ricorsi  riuniti  proposti  da  Gasparini
 Alessandro contro il Ministero delle finanze ed altri
 Forze armate - Procedimento disciplinare - Nomina del difensore di
    fiducia   -   Possibilita'  di  sceglierlo  solo  fra  i  militari
    appartenenti al Corpo cui e' preposto il comandante legittimato ad
    irrogare la sanzione - Sussistenza di un rapporto  gerarchico  tra
    il  difensore ed il comandante decidente con conseguente incidenza
    sullo  svolgimento  obiettivo del mandato - Prospettata violazione
    del principio della imparzialita' della pubblica amministrazione.
 (Legge 11 luglio 1978, n. 382, art. 15, secondo comma).
 (Cost., art. 97).
(GU n.34 del 28-8-1991 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi  nn.  1576/1988  e
 608/1989  r.g.r.  proposti  da  Gasparini  Alessandro,  elettivamente
 domiciliato  in  Genova,  via  Palestro  3/4  presso  l'avv.   Franco
 Batistoni Ferrara, che lo rappresenta e difende per mandato a margine
 dei ricorsi, unitamente all'avv. Alfredo Galasso, ricorrente, contro:
 il  Ministero  delle  finanze e il Ministero della difesa, in persona
 dei rispettivi Ministri in carica;  comando  generale  della  guardia
 delle finanze; comandante della zona ligure della guardia di finanza;
 comandante  del  nucleo regionale di polizia tributaria della guardia
 di finanza, tutti domiciliati in Genova, viale Brigate  Partigiane  2
 presso l'avvocatura dello Stato che la rappresenta e difende ex lege,
 resistenti, per l'annullamento:
      quanto  al  ricorso  n.  1576/1988  del  provvedimento in data 4
 novembre  1988  del  comandante  del  nucleo  regionale  di   polizia
 tributaria  della guardia di finanza di Genova, con il quale e' stata
 inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare di giorni  7  (sette)
 di consegna di rigore;
      quanto  al  ricorso  n.  608/1989,  del provvedimento in data 16
 gennaio 1989 del  comandante  della  zona  ligure  della  guardia  di
 finanza con il quale e' stato respinto il ricorso gerarchico proposto
 dal  ricorrente  contro il provvedimento in data 4 novembre 1988, con
 il quale gli e' stata inflitta la sanzione disciplinare di  giorni  7
 (sette) di consegna di rigore;
    Visti i ricorsi con i seguenti allegati;
    Visti  gli  atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello
 Stato;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle  rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita  alla  pubblica  udienza del 4 aprile 1991, la relazione del
 referendario R. Prosperi  e  uditi,  altresi',  l'avv.  F.  Batistoni
 Ferrara  per  il  ricorrente  e  l'avv. dello Stato G. Novaresi pe le
 Amministrazioni resistenti;
    Ritenuto e considerato quanto segue;
                         ESPOSIZIONE DEL FATTO
    Con ricorso notificato il 12 febbraio 1988, il maresciallo capo in
 servizio presso il  nucleo  regionale  di  polizia  tributaria  della
 guardia  di  finanza di Genova impugnava, chiedendone l'annullamento,
 il provvedimento in data 4 novembre 1988 con il quale  il  comandante
 del  nucleo  regionale di polizia tributaria della guardia di finanza
 di Genova aveva inflitto al ricorrente la  sanzione  disciplinare  di
 giorni   7   (sette)   di  consegna  di  rigore  con  la  conseguente
 trascrizione di tale atto nella documentazione personale.
    Premetteva in fatto il ricorrente di aver partecipato nei giorni 7
 e 8 ottobre 1988, a Bologna, ad un  convegno  indetto  dal  sindacato
 unitario  lavoratori  di  polizia  e dal coordinamento per la riforma
 della guardia di finanza sul tema della  riforma  delle  polizie.  In
 rappresentanza di tale coordinamento il sig. Gasperini ebbe a leggere
 una  relazione  senza  qualificarsi come appartenente alla guardia di
 finanza e in borghese.
    Per il contenuto di tale relazione, in  chiave  politico-sindacale
 molto critica, veniva inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare
 qui impugnata.
    Contro  tale  provvedimento  il  Gasparini aveva altresi' proposto
 ricorso gerarchico dato il disposto dell'art. 16 secondo comma  della
 legge  n.  382/1978,  prevedente  l'inimpugnabilita'  giurisdizionale
 degli atti non definitivi in materia di disciplina militare.
    Il  ricorrente  sollevava   quindi   eccezione   di   legittimita'
 costituzionale  in riferimento agli artt. 13 e 113 della Costituzione
 nell'eventualita'  di  una  dichiarazione  di  inammissibilita'   del
 ricorso dell'art. 16, secondo comma, della legge 382/1978. Tale norma
 costituirebbe  un  eccessivo  aggravio  per la tutela giurisdizionale
 avverso provvedimenti disciplinari e renderebbe la  tutela  cautelare
 della  liberta'  personale  del  militare  punito,  il quale dovrebbe
 sempre scontare senza difesa immediata consegne semplici  e  consegne
 di rigore.
    A  sostegno  dell'impugnativa  il  ricorrente  deduceva  quindi  i
 seguenti motivi:
      1) violazione di legge: art. 5 della legge 11  luglio  1978,  n.
 382  e  difetto  di  motivazione:  l'art.  5  della legge n. 382/1978
 prevede che il regolamento di disciplina  si  applichi  in  relazione
 all'osservanza "dei doveri inerenti al giuramento prestato, al grado,
 alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari"
 ed  inoltre  ad altre ipotesi determinate. Poiche' il ricorrente, nel
 suo intervento al convegno non era in divisa, ne' si  e'  qualificato
 come  appartenente  al  corpo  e  nemmeno gli e' stata contestata una
 violazione dei doveri inerenti al giuramento, al grado, al segreto  o
 al  riserbo sulle questioni militari, non si ravvisano quelle ipotesi
 determinate  nel  regolamento  che  sanzionerebbero  solo  un  lecito
 diritto di critica;
      2)  violazione  di  legge:  art.  9, primo comma, della legge n.
 382/1978, art. 33 reg. disciplina: poiche' i militari possono  sempre
 manifestare  il  proprio pensiero, tranne per gli argomenti riservati
 per i quali deve essere chiesta autorizzazione, si puo' ritenere  che
 sia   stato  compresso  illegittimamente  un  diritto  costituzionale
 garantito. L'argomento  del  convegno  riguardava  infatti  questioni
 politico-sindacali,  quindi  non riservate e riconducibili a liberta'
 di tutti i cittadini;
      3) violazione di legge: art. 15  legge  n.  382/1978,  art.  66,
 secondo comma, reg. di disciplina: al maresciallo Gasparini era stato
 contestato "di aver esposto fatti, notizie e considerazioni in chiave
 fortemente  critica  e comunque totalmente negativa nei confronti del
 corpo". La sanzione e' stata poi  emessa  causa  "alcune  espressioni
 gravemente  lesive  del  prestigio  e  della reputazione del corpo di
 appartenenza", e percio' per fatti non precedentemente contestati;
      4) violazione di legge: art.  15,  secondo  comma,  della  legge
 382/1978  e  art.  68,  primo  comma,  reg.  di  disciplina militare.
 Illegittimita' costituzionale dell'art. 15, secondo comma,  legge  n.
 382/1978  se  interpretato  nel  senso  che esso limiti la scelta del
 difensore a  militare  appartenente  al  corpo  cui  e'  preposto  il
 comandante  legittimato ad infliggere la sanzione anziche' all'intera
 guardia di finanza: il  maresciallo  Gasparini  aveva  indicato  come
 proprio  difensore  nel  procedimento disciplinare il vice brigadiere
 Traverso in servizio presso altro reparto e  tale  nomina  era  stata
 ritenuta  sulla causa le norme sopraindicate. Tale interpretazione e'
 contraria al principio di imparzialita'  di  cui  all'art.  97  della
 Costituzione  dato  il rapporto di subordinazione tra il difensore ed
 il decidente;
      5) illegittimita' costituzionale dell'art. 14, secondo, terzo  e
 quarto  comma  e  dell'art.  15  ultimo  comma  legge n. 382/1978 per
 contrasto con l'art. 13 secondo comma della Costituzione: le sanzioni
 della consegna e della consegna di rigore previste dall'art. 14 della
 legge n. 382/1978 costituiscono limitazioni della liberta'  personale
 e   vengono   irrogate   tramite  procedimento  amministrativo  senza
 l'intervento dell'Autorita' giudiziaria. Il  che  e'  palesemente  in
 contrasto  con  quanto disposto dall'art. 13 della Costituzione circa
 la  riserva  di  provvedimento  giurisdizionale  per  le  limitazioni
 sopradette.
    Il  ricorrente  concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento del
 ricorso vinte le spese di causa.
    Con il successivo ricorso n. 608/1989 notificato l'8 marzo 1989 il
 maresciallo Alessandro Gasparini impugnava il provvedimento  in  data
 16  gennaio  1989  del  comandante della zona ligure della guardia di
 finanza con  il  quale  era  stato  respinto  il  ricorso  gerarchico
 proposto  dal  ricorrente  il  4  novembre  1988  avverso la sanzione
 disciplinare medesima, deducendo motivi gia' formulati per  il  primo
 ricorso e riportati sub 1), 2) 3) e 5).
    Il  ricorrente  concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento del
 ricorso vinte le spese di causa.
    Il  Ministero  delle  finanze  ed  il  ministero   della   difesa,
 costituitisi in giudizio, hanno eccepito l'inammissibilita' del primo
 ricorso   e  comunque  la  complessiva  infondatezza  di  ambedue  le
 impugnative.
    Chiamati  all'odierna  pubblica  udienza,  i  ricorsi  sono  stati
 trattenuti per la decisione.
                        MOTIVI DELLA DECISIONE
    Stante  l'evidente connessione, i ricorsi possono essere riuniti e
 decisi con un'unica pronuncia.
    Il   tribunale,   rigettata   la   questione    di    legittimita'
 costituzionale  sollevata dal ricorrente in ordine all'ammissibilita'
 del primo ricorso, lo ha dichiarato inammissibile,  perche'  proposto
 senza  la  necessaria presentazione del preventivo ricorso gerarchico
 ai sensi dell'art. 16, secondo comma, della legge n. 382/1978.
    Cio' premesso, in ordine al secondo ricorso  il  collegio  ritiene
 invece  di sollevare d'ufficio, perche' non manifestamente infondata,
 la questione di costituzionalita' prospettata dal ricorrente  con  il
 quarto  motivo  del  primo  ricorso,  circa l'art. 15, secondo comma,
 della legge n. 382/1978 in riferimento all'art. 97, primo comma della
 Costituzione, per la parte in cui si preclude al militare  sottoposto
 a   procedimento   disciplinare,   di  indicare  come  difensore  nel
 procedimento stesso altro militare non appartenente al proprio ente.
    Infattti il maresciallo Gasparini aveva nominato proprio difensore
 ai sensi dell'art. 15, secondo comma, della  legge  n.  382/1978,  un
 sottufficiale  in  forza  alla  Brigata  della  guardia di finanza di
 Busalla, ma tale nomina era stata ritenuta nulla dal  comandante  del
 nucleo  regionale presso il quale il ricorrente presta servizio e nel
 cui  ambito  lo stesso procedimento doveva svolgersi, con conseguente
 nomina d'ufficio di altro difensore. Effettivamente l'interpretazione
 data all'inciso di cui all'art. 15, secondo comma del comandante  del
 nucleo  appare  corretta, poiche' laddove norme di legge indichino le
 dizioni di "Corpo"  o  "Ente"  questi  devono  intendersi  le  unita'
 tipiche  delle  F.F.A.A.  comunemente definite "reparto" ed aventi la
 consistenza di battaglione o di gruppo al comando di un colonnello  o
 tenente colonnello e tra quali puo' appunto farsi rientrare il nucleo
 regionale di polizia tributaria di cui alla fattispecie concreta.
    Conseguenza  logica  pertanto e' che il difensore del militare nel
 procedimento  disciplinare  e'  necessariamente  subordinato  in  via
 gerarchica al comandante dell'ente, vale a dire l'autorita' decidente
 che, udita la commissione appositamente formata, infligge la sanzione
 disciplinare.
    La  stessa  legge  n.  382/1978 si da' effettivamente carico della
 posizione particolare rivestita  dal  militare  difensore  e  per  lo
 stesso  prevede  una  sorta di guarentigia, costituita dal divieto di
 irrogare sanzioni  per  fatti  che  rientrano  nell'espletamento  del
 mandato  ed  inoltre  lo stesso regolamento di esecuzione - d.P.R. n.
 545/1986 - all'art. 68 quinto comma la dispensa del servizio  per  il
 tempo necessario all'adempimento di tali funzioni.
    Non  sembra pero' che tali disposizioni possano essere sufficienti
 a garantire l'efficace  espletamento  delle  funzioni  di  difensore,
 anche  se all'interno di un procedimento non giurisdizionale, poiche'
 le funzioni suesposte implicano che il difensore abbia a pronunciarsi
 sullo svolgimento di vicende che -  dati  i  rapporti  umani  che  si
 vengono  a  creare nell'ambito militare e di reparto - possonoavere a
 volte  contenuto  assai  aspro.  E'  dubbio  infatti   che   l'essere
 svincolato   parzialmente   e   momentaneamente   da  taluni  vincoli
 gerarchici sia sufficiente ad assicurare al difensore  una  serenita'
 tale  da  permettergli  lo svolgimento obiettivo del mandato. Per non
 citare poi i casi in cui il militare si sia posto,  date  le  vicende
 che danno causa al procedimento, in contrasto con tutti i commilitoni
 di  reparto,  tanto  da  non  individuare  tra  questi  un  difensore
 adeguato.
    Poiche' l'imparzialita' della  p.a.  di  cui  all'art.  97,  primo
 comma,  della  Costituzione  richiede  che vengano poste una serie di
 regole procedimentali della  condotta  amministrativa  necessarie  ad
 assicurare  un'esatta  valutazione degli interessi interferenti sulla
 decisione da  adottare,  cosi'  da  poter  procedere  sulla  base  di
 principi  di  congruenza e ragionevolezza sino alla decisione finale,
 non sembra che tutto questo possa essere pienamente assicurato  dalla
 previsione di cui all'art. 15 della legge n. 382/1978.
    E va anche detto che tali previsioni non rispondono logicamente al
 fatto  che  le c.d. sanzioni di corpo si esauriscano tutte nella vita
 di reparto. Al contrario, sotto un  punto  di  vista  soggettivo,  le
 sanzioni  di  corpo  possono  essere inflitte dal superiore anche nei
 confronti di subordinati effettivi in  altri  corpi  o  enti  e  solo
 aggregati presso il reparto del comandante decidente e da un punto di
 vista   oggettivo   le   stesse  sanzioni  si  riflettono,  sia  pure
 indirettamente,  sullo  stato  del  militare  e  possono   certamente
 influenzare  le  valutazioni  da  esprimere  ad  es.  al  momento  di
 promozioni o consimili.
    Le sanzioni di corpo si riflettono percio' nel piu' ampio rapporto
 intercorrente tra militare punito e Forza armata di appartenenza.
    Per  le suesposte considerazioni, va riconosciuta la rilevanza, ai
 fini della decisione del ricorso, e  la  non  manifesta  infondatezza
 della  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, secondo
 comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382,  in  riferimento  all'art.
 97,  primo  comma,  della Costituzione nella parte in cui preclude al
 militare sottoposto a  procedimento  disciplinare  di  indicare  come
 difensore  nel  procedimento  stesso  altro militare non appartenente
 all'ente medesimo.
    Deve quindi disporsi la sospensione del giudizio e  la  rimessione
 della   questione  all'esame  della  Corte  costituzionale  ai  sensi
 dell'art.  134  della   Costituzione,   dell'art.   1   della   legge
 costituzionale  n.  1  del  1948  e dell'art. 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87.
                               P. Q. M.
    Riservata ogni ulteriore pronunzia visto l'art. 23 della legge  11
 marzo  1953, n. 87, dispone la sospensione del giudizio e l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' si pronunci
 sulla questione di legittimita' costituzionale come  sopra  formulata
 ordina  che,  a  cura  della  segreteria,  la  presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  comunicata  ai  Presidenti del Senato della Repubblica e
 della Camera dei Deputati.
    Cosi' deciso in Genova, nella camera di  consiglio  del  4  aprile
 1991.
                        Il presidente: VIVENZIO
                                                Il consigliere: FRANCO
   Il referendario estensore: PROSPERI
 91C0999