N. 538 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 giugno 1991

                                N. 538
 Ordinanza  emessa  il  10  giugno  1991  dal  giudice per le indagini
 preliminari presso la  pretura  di  Vibo  Valentia  nel  procedimento
 penale a carico di Anello Rocco
 Processo penale - Procedimento pretorile - Richiesta di rito
    abbreviato  da  parte  di  alcuni  dei  coimputati  -  Conseguente
    separazione dei giudizi - Possibilita' per il g.i.p. di sentire le
    parti in ordine a tale separazione - Omessa previsione - Lamentata
    disparita' di trattamento rispetto ad analoga  situazione  davanti
    al  tribunale  o alla corte di assise - Subordinazione del giudice
    alla decisione delle parti anziche' alla sola legge.
 (C.P.P. 1988, art. 560).
 (Cost., artt. 3 e 101).
(GU n.34 del 28-8-1991 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Esaminati gli atti di  cui  al  procedimento  penale  n.  273/1991
 r.g.g.i.p.;
                             O S S E R V A
    Il  procuratore della Repubblica ha emesso in data 6 dicembre 1990
 decreto di citazione a giudizio nei confronti di:
      1) Vallelunga Damiano, nato il 14 febbraio  1957  a  Mongiana  e
 residente a Serra S. Bruno, via A. Volta n. 1;
      2)  Anello Rocco, nato il 3 febbraio 1961 a Filadelfia residente
 in via Europa, n. 5;
      3)  Iannazzo  Santo,  nato il 4 gennaio 1953 a Sambiase, Lamezia
 Terme ed ivi residente via Mazzini s.n.; imputati del  reato  di  cui
 agli artt. 110, 81, primo comma, e 648 del c.p.
    Vallelunga  Damiano e Anello Rocco, nel termine previsto dall'art.
 560, primo comma, del c.p.p., hanno chiesto di essere processati  con
 il rito abbreviato.
    Il  procuratore  della  Repubblica,  aderendo a tale richiesta, ha
 emesso distinti decreti  di  citazione  per  il  giudizio  abbreviato
 innanzi al g.i.p. presso la pretura.
    L'udienza del 10 giugno 1991 e' stata sospesa da questo giudicante
 che  ha rilevato, nella procedura adottata, motivi per dubitare della
 legittimita' costituzionale dell'art. 560 del c.p.p.  in  riferimento
 all'art. 3, primo comma, e all'art. 101, della Costituzione.
    In particolare, la mancata previsione nel sistema di un meccanismo
 che  consenta  al  giudice  per  le  indagini  preliminari  presso la
 pretura, nei casi di concorso di persone nel  reato,  di  sentire  le
 parti  in ordine ad un'eventuale separazione di posizioni processuali
 per definire alcune di esse con i riti alternativi, elude il disposto
 dell'art. 18, ultimo comma, del c.p.p. e si risolve in una violazione
 del diritto all'assistenza, da parte dell'imputato, a tutte  le  fasi
 processuali  con  conseguente  nullita'  del  decreto  che dispone il
 giudizio abbreviato.
    Non puo' negarsi, in via di principio, l'interesse del coimputato,
 che non abbia scelto il rito alternativo, alla  trattazione  unitaria
 del   processo  ne'  puo'  assumersi  a  correttivo  del  sistema  la
 possibilita' di disporre la trasformazione  del  rito  abbreviato  in
 ordinario.
    L'interpretazione  corretta  della  locuzione "poter decidere allo
 stato degli atti" con riferimento alla generale  presunzione  di  non
 colpevolezza   dell'imputato,   conduce   a  ritenere  necessaria  la
 trasformazione del rito solo nel  caso  di  prospettazioni  difensive
 basate  su  elementi  probatori acquisiti successivamente alla scelta
 del rito e non esaminabili in sede di abbreviato.
    La   violazione   dell'art.   3,    primo    comma,    deriverebbe
 dall'ingiustificata  ed  irrazionale  discriminazione ravvisabile nei
 confronti della diversa disciplina prevista per le richieste di  rito
 alternativo  relative  a  processi  rientranti  nella  competenza del
 tribunale e della corte d'assise, ove  il  giudice  per  le  indagini
 preliminari  ha  la  possibilita'  di  sentire  le  parti all'udienza
 preliminare per decidere in ordine alla separazione  dei  processi  e
 alla definizione di alcuni di essi con i riti alternativi.
    La  norma  di  cui all'art. 560 del c.p.p. si presterebbe ad altra
 questione di legittimita' costituzionale qualora si dovesse  ritenere
 l'effetto  separativo  quale conseguenzqa automatica del consenso sul
 rito del p.m. e imputato richiedente.
    In  tal  caso,  ferme  restando   le   precedenti   considerazioni
 sull'interesse   ad   interloquire   degli   eventuali  coimputati  e
 sull'interpretazione delle condizioni per la definizione del processo
 allo stato degli  atti,  al  giudice  non  sarebbe  consentito  alcun
 controllo  sulla  separazione  dei  processi  in  relazione  al  rito
 adottato,  con  conseguente  soggezione   dello   stesso   giudicante
 all'accordo   delle  parti  e  non  alla  legge  e  violazione  della
 previsione di cui all'art. 101 della Costituzione.
                                P. Q. M.
    Ritenuto  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 560 del c.p.p., in  riferimento
 all'art.  3,  primo  comma,  della  Costituzione e all'art. 101 della
 Costituzione, nella parte in  cui  non  prevede  la  possibilita'  di
 sentire  le  parti  prima  di procedere la possibilita' di sentire le
 parti prima di  procedere  alla  separazione  dei  processi  ed  alla
 definizione  di  alcuni  di  essi  con il rito abbreviato, dispone la
 sospensione del processo e ordina la  trasmissione  degli  atti  alla
 Corte costituzionale;
    Dispone  altresi'  che  la  presente  ordinanza  sia notificata al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  dei
 due rami del Parlamento.
      Vibo Valentia, addi' 10 giugno 1991
            Il giudice per le indagini preliminari: FILARDO

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