N. 538 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 giugno 1991
N. 538 Ordinanza emessa il 10 giugno 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Vibo Valentia nel procedimento penale a carico di Anello Rocco Processo penale - Procedimento pretorile - Richiesta di rito abbreviato da parte di alcuni dei coimputati - Conseguente separazione dei giudizi - Possibilita' per il g.i.p. di sentire le parti in ordine a tale separazione - Omessa previsione - Lamentata disparita' di trattamento rispetto ad analoga situazione davanti al tribunale o alla corte di assise - Subordinazione del giudice alla decisione delle parti anziche' alla sola legge. (C.P.P. 1988, art. 560). (Cost., artt. 3 e 101).(GU n.34 del 28-8-1991 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Esaminati gli atti di cui al procedimento penale n. 273/1991 r.g.g.i.p.; O S S E R V A Il procuratore della Repubblica ha emesso in data 6 dicembre 1990 decreto di citazione a giudizio nei confronti di: 1) Vallelunga Damiano, nato il 14 febbraio 1957 a Mongiana e residente a Serra S. Bruno, via A. Volta n. 1; 2) Anello Rocco, nato il 3 febbraio 1961 a Filadelfia residente in via Europa, n. 5; 3) Iannazzo Santo, nato il 4 gennaio 1953 a Sambiase, Lamezia Terme ed ivi residente via Mazzini s.n.; imputati del reato di cui agli artt. 110, 81, primo comma, e 648 del c.p. Vallelunga Damiano e Anello Rocco, nel termine previsto dall'art. 560, primo comma, del c.p.p., hanno chiesto di essere processati con il rito abbreviato. Il procuratore della Repubblica, aderendo a tale richiesta, ha emesso distinti decreti di citazione per il giudizio abbreviato innanzi al g.i.p. presso la pretura. L'udienza del 10 giugno 1991 e' stata sospesa da questo giudicante che ha rilevato, nella procedura adottata, motivi per dubitare della legittimita' costituzionale dell'art. 560 del c.p.p. in riferimento all'art. 3, primo comma, e all'art. 101, della Costituzione. In particolare, la mancata previsione nel sistema di un meccanismo che consenta al giudice per le indagini preliminari presso la pretura, nei casi di concorso di persone nel reato, di sentire le parti in ordine ad un'eventuale separazione di posizioni processuali per definire alcune di esse con i riti alternativi, elude il disposto dell'art. 18, ultimo comma, del c.p.p. e si risolve in una violazione del diritto all'assistenza, da parte dell'imputato, a tutte le fasi processuali con conseguente nullita' del decreto che dispone il giudizio abbreviato. Non puo' negarsi, in via di principio, l'interesse del coimputato, che non abbia scelto il rito alternativo, alla trattazione unitaria del processo ne' puo' assumersi a correttivo del sistema la possibilita' di disporre la trasformazione del rito abbreviato in ordinario. L'interpretazione corretta della locuzione "poter decidere allo stato degli atti" con riferimento alla generale presunzione di non colpevolezza dell'imputato, conduce a ritenere necessaria la trasformazione del rito solo nel caso di prospettazioni difensive basate su elementi probatori acquisiti successivamente alla scelta del rito e non esaminabili in sede di abbreviato. La violazione dell'art. 3, primo comma, deriverebbe dall'ingiustificata ed irrazionale discriminazione ravvisabile nei confronti della diversa disciplina prevista per le richieste di rito alternativo relative a processi rientranti nella competenza del tribunale e della corte d'assise, ove il giudice per le indagini preliminari ha la possibilita' di sentire le parti all'udienza preliminare per decidere in ordine alla separazione dei processi e alla definizione di alcuni di essi con i riti alternativi. La norma di cui all'art. 560 del c.p.p. si presterebbe ad altra questione di legittimita' costituzionale qualora si dovesse ritenere l'effetto separativo quale conseguenzqa automatica del consenso sul rito del p.m. e imputato richiedente. In tal caso, ferme restando le precedenti considerazioni sull'interesse ad interloquire degli eventuali coimputati e sull'interpretazione delle condizioni per la definizione del processo allo stato degli atti, al giudice non sarebbe consentito alcun controllo sulla separazione dei processi in relazione al rito adottato, con conseguente soggezione dello stesso giudicante all'accordo delle parti e non alla legge e violazione della previsione di cui all'art. 101 della Costituzione.
P. Q. M. Ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 560 del c.p.p., in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione e all'art. 101 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilita' di sentire le parti prima di procedere la possibilita' di sentire le parti prima di procedere alla separazione dei processi ed alla definizione di alcuni di essi con il rito abbreviato, dispone la sospensione del processo e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone altresi' che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Vibo Valentia, addi' 10 giugno 1991 Il giudice per le indagini preliminari: FILARDO 91C1006