N. 539 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 maggio 1991
N. 539 Ordinanza emessa il 13 maggio 1991 del pretore di Torino sul ricorso proposto da De Carlo Vittoria contro il condominio di Via Bergamo, 11 in Torino Patrocinio legale - Ammissione al gratuito patrocinio - Mancata previsione dell'anticipazione da parte dello Stato in luogo del creditore procedente ammesso al gratuito patrocinio, delle spese inerenti il compimento delle opere a cui devono provvedere le persone designate dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 612 del c.p.c. - Ritenuta non influenza dello ius superveniens (legge n. 217/1990) alla cui stregua la Corte costituzionale aveva restituito gli atti al giudice a quo (ordinanza n. 495/1990) per un nuovo esame della rilevanza - Riproposizione della stessa questione gia' sollevata (ordinanza n. 227/1990). (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, art. 11). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.34 del 28-8-1991 )
IL PRETORE La creditrice procedente De Carlo Vittoria, ammessa al gratuito patrocinio in forza di provvedimento della apposita commissione istituita presso il tribunale di Torino, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 612 del c.p.c., diretto a far determinare da questo giudice le modalita' esecutive degli obblighi di fare imposti al condominio di via Bergamo n. 11, Torino, da altro magistrato di questa pretura con ordinanza 24 febbraio 1988 resa inter partes ai sensi dell'art. 700 del c.p.c. Tali obblighi si sostanziano, sotto vari profili tutti analiticamente individuati nel titolo, in interventi da attuarsi sulle canne fumarie dell'edificio eretto a condominio, e considerate nel provvedimento cautelare parti comuni ex art. 1117 del c.c. La parte istante, in quanto ritenuta non abbiente, ha sinora fruito, nell'ambito del processo cautelare culminato con l'emissione del provvedimento in oggetto e nella fase introduttiva del presente processo esecutivo, dei benefici contemplati dall'art. 11, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, quali il ministero gratuito del procuratore legale designato e degli ausiliari la cui opera si e' resa necessaria nelle varie fasi processuali, e la esenzione dal previo assolvimento degli oneri fiscali inerenti ai giudizi. Questo pretore, con ordinanza 27 luglio 1989, aveva ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma dianzi citata, ed aveva d'ufficio disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Quest'ultima, con propria ordinanza 15 ottobre 1990 e sul presupposto che nelle more del giudizio costituzionale era stata promulgata la legge 30 luglio 1990 n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti", aveva rimesso agli atti al giudice a quo, affinche' venisse esaminato, "anche in relazione al disposto degli artt. 1, secondo comma, e 4, primo comma, lett. c)" della citata legge, "se, e in qual senso, la questione" mantenesse la sua originaria rilevanza. Al fine di un puntuale inquadramento di detta questione, appare opportuno riprodurre le osservazioni gia' formulate nella precedente ordinanza di rimessione. Il sistema delineato dal r.d. 3282/23 si pone, in considerazione delle peculiari condizioni economiche della parte, in deroga al principio delineato in via generale dall'art. 90 del c.p.c., il quale accolla alle parti processuali un onere di anticipazione delle spese necessarie per il conseguimento della tutela giurisdizionale, salvo il diritto di ripetizione di tali spese nei confronti della controparte soccombente. Costituisce applicazione del principio in esame il disposto dell'art. 614 del c.p.c., il quale implicitamente contempla l'onere di anticipazione delle spese da parte del creditore procedente, ed espressamente sancisce l'obbligo del debitore esecutato di rimborsare al primo tali spese, cosi' come riconosciute dal giudice dell'esecuzione. Nell'ambito del sistema normativo delineato dal citato r.d., e come gia' evidenziato da questo giudice nella propria precedente ordinanza, i "mezzi per agire e difendersi" davanti ai vari plessi giurisdizionali e di cui all'art. 24, terzo comma, della Costituzione, possono ritenersi assicurati ai non abbienti solamente con riferimento alle varie fasi, di cognizione e cautelare, dirette ad accertare e consacrare il diritti di cui e' stata invocata la tutela. Difatti, i vari "effetti" consequenziali all'ammissione al gratuito patrocinio, contemplati dall'art. 11, del r.d. cit., ricomprendono tendenzialmente (soprattutto dopo l'intervento correttivo della Corte Costituzionale attuato con la sentenza 8 giugno 1983, n. 149) tutti i possibili esborsi monetari a cui dovrebbe in ipotesi far fronte in via anticipata la parte interessata, qualora non ammessa al gratuito patrocinio. Peraltro, la tutela giurisdizionale trova la sua piena attuazione solamente nell'ambito del processo esecutivo, finalizzato per definizione a conseguire in via forzosa e coattiva, per l'ipotesi di mancato adempimento spontaneo dell'obbligato, il diritto gia' accertato, in via provvisoria o definitiva ma comunque con effetti cogenti per la controparte, nel titolo esecutivo, e tutelato dalle statuzioni positive ivi contenute. In tale prospettiva, puo' affermarsi che l'esecuzione forzata costituisca lo strumento processuale necessario, ed indifettibile, anche se eventuale e complementare rispetto all'altro processo nell'ambito del quale il titolo esecutivo e' stato formato, per conseguire l'effettiva tutela dei diritti. La legge 30 luglio 1990, n. 217 ha, tra l'altro, "assicurato il patrocinio e spese dello Stato nel procedimento penale ovvero penale militare per la difesa del cittadino non abbiente.. .. .. persona offesa da reato" o "danneggiato che intenda costituirsi parte civile.. .. ..", nonche' "nei procedimenti civili relativamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato.. .. ..". Tale normativa ha indubbiamente innovato rispetto al sistema previgente, riconducibile nelle sue linee essenziali alle disposizioni di cui al r.d. 3282/23, le quali peraltro mantengono una loro attualita', in quanto non integralmente sostituite nella loro portata originaria. Difatti, l'ambito applicativo del nuovo sistema delineato dalla legge n. 217/1990 deve venire circoscritto al processo penale, nonche' a quello civile promosso, una volta definito il primo o anche indipendentemente da questo, per il ristoro dei pregiudizi di carattere patrimoniale subiti per effetto dei commessi reati. Per quanto attiene invece l'azione civile promossa in relazione ad una causa petendi e ad un petitum che esulino, rispettivamente, dalla commissione di un fatto illecito integrante gli estremi di un reato, e da una domanda sottesa a conseguire il risarcimento dei danni od una restituzione, l'istituto del gratuito patrocinio continua ad essere disciplinato in toto dalle disposizioni contenute nel r.d. in questione, il quale pertanto in parte de qua mantiene immutata la sua portata applicativa. Del pari, puo' ritenersi che il "patrocinio a spese dello Stato" di cui alla legge n. 217/1990 possa venire in rilievo con riferimento al processo esecutivo, solamente allorquando quest'ultimo sia promosso (ad iniziativa di persona gia' in precedenza ammessa al patrocinio medesimo) sulla base di un capo civile di sentenza penale, oppure di una pronuncia civile resa a seguito dell'esperimento della peculiare azione risarcitoria avente i connotati sopra delineati. Non sussistendo nel caso di specie nessuna delle due ipotesi che, alternativamente, possono determinare l'applicazione della legge n. 217/1990, ed anzi traendo le fila l'azione esecutiva promossa dalla De Carlo da una precedente azione cautelare dalla stessa esperita con esito positivo, sottesa ad evitare le conseguenze pregiudizievoli di una condotta antigiuridica la quale peraltro non assumeva i caratteri dell'illecito penale, la questione di costituzionalita' deve essere ribatita negli stessi termini gia' evidenziati nel contesto della precedente ordinanza 27 luglio 1989. L'art. 11, del r.d. n. 3282/1923, non annovera, ne' con riferimento alle spese anticipate dall'erario e di per se' di spettanza della parte interessata, qualora non ammessa al gratuito patrocinio, ne' tra gli "atti" (anche se tale vocabolo e' da intendersi in senso stretto, e non anche con riferimento alle mere operazioni materiali) che devono essere compiuti gratuitamente da soggetti (generalmente da ricomprendersi nel novero degli ausiliari del giudice) estranei al rapporto processuale, le opere da compiersi per il ministero della "persona" (diversa dall'organo dell'esecuzione, e cioe' dall'ufficiale giudiziario designato) incaricata ai sensi dell'art. 612 del c.p.c. e da qualificarsi anch'essa quale ausiliario di giustizia. La legge n. 217/1990, peraltro non applicabile alla fattispecie, ha colmato tale lacuna normativa, sancendo all'art. 4, lett. c), "l'anticipazione da parte dello Stato delle spese effettivamente sostenute" dagli ausiliari della parte processuale che "abbiano prestato la loro opera nel processo". Nell'ipotesi che in questa sede viene in considerazione, pur essendo stata accertata la situazione di incapienza patrimoniale della odierna creditrice, tale da non consentire a quest'ultima (se non appunto per il tramite dell'istituto del gratuito patrocinio) la possibilita' di adire nei modi ordinari le vie giurisdizionali, ed essendo stati consequenzialmente accordati alla stessa i benefici discendenti dal predetto istituto, non appare invece conseguibile lo scopo del processo esecutivo, consistente nella realizzazione di una situazione di per se' coincidente con il contenuto del diritto accertato. Sotto tale primo profilo, rilevante ai fini del proseguimento del presente processo esecutivo e non manifestamente infondato alla stregua delle considerazioni dianzi esposte, appare ravvisabile un eventuale contrasto dlele previsioni dell'art. 11, r.d. 3282/23 con il principio sancito dall'art. 24, terzo comma, della Costituzione. Per contro, la norma ordinaria in questione determina diversi effetti discendenti dall'ammissione al gratuito patrocinio, i quali consentono al soggetto non abbiente di adire il processo esecutivo (nelle sue varie forme) senza l'onere della preventiva anticipazione delle spese necessarie. I n.ri 2), 3) e 7) prevedono infatti, rispettivamente, la prenotazione a debito degli oneri fiscali inerenti al processo, il compimento gratuito dei vari atti di spettanza dell'ufficiale giudiziario e degli altri pubblici ufficiali (tra cui, ad esempio, i conservatori dei pubblici registri e gli istituti autorizzati agli incanti ex 534 del c.p.c.) che possono venire in rilievo nell'ambito di un processo esecutivo, e l'anticipazione da parte dell'erario delle spese inerenti la pubblicazione dell'ordinanza di vendita. In forza di tali previsioni, il soggetto ammesso al gratuito patrocinio puo' pertanto addivenire all'adempimento forzoso del proprio diritto in relazione al quale si renda necessario l'esperimento del processo esecutivo, sia nelle forme dell'espropriazione (mobiliare, immobiliare e presso terzi), sia in quelle relative alla consegna di beni mobili ed al rilascio di immobili. Unica forma di esecuzione forzata che non ricade, quantomeno nella sua interezza, nell'ambito del beneficio accordato ai non abbienti, e' pertanto quella tipicizzata dall'art. 612 del c.p.c. Inoltre, il n. 6) dell'art. 11 prevede altresi' l'anticipazione delle "spese per la pubblicazione in uno o piu' giornali dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria". La divulgazione delle decisioni giurisdizionali costituisce (non diversamente dall'azione di cui all'art. 612 del c.p.c.) uno strumento diretto a modificare una situazione attuale, in linea di fatto antigiuridica e lesiva di un diritto gia' accertato e riconosciuto meritevole di tutela mediante appunto il conseguimento in forma specifica del bene della vita in cui si sostanzia il diritto medesimo. Con riferimento all'art. 3 della Costituzione appare pertanto ravvisabile (anche e soprattutto alla luce del disposto dell'art. 4, lett. c), della legge n. 217/90) una diversa ed ingiustificata disciplina di fattispecie omogenee e non differenziantisi tra loro sotto l'aspetto sostanziale, in quanto riconducibili in via generalizzata e non altrimenti discriminabile alla situazione in cui versa un soggetto, da ritenersi ex lege non abbiente, in favore del quale e' stata riconosciuta la sussistenza di un diritto da attuarsi in sede esecutiva.
P. Q. M. Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata d'ufficio, concernente l'art. 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, nella parte in cui non prevede l'anticipazione da parte dell'erario dello Stato, in vece del creditore procedente ammesso al gratuito patrocinio, delle spese inerenti al compimento delle opere a cui devono provvedere le persone designate dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 612 del c.p.c.; Dispone la sospensione del presente processo esecutivo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica. Torino addi', 13 maggio 1991 Il pretore: RAPELLI 91C1007