N. 540 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 novembre 1990- 30 luglio 1991
N. 540 Ordinanza emessa il 28 novembre 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 luglio 1991) dalla commissione tributaria di secondo grado di Pescara sul ricorso proposto da Iachetti Giosia Tributi in genere - Indennita' di buonuscita E.N.P.A.S. - Assoggettamento all'imposta di ricchezza mobile e complementare - Prevista esenzione dal tributo mobiliare solo per determinate categorie di dipendenti - Ingiustificata disparita' di trattamento con incidenza sul principio della capacita' contributiva. (D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 85, 87, primo comma, 89, terzo e quinto comma, 90, secondo e terzo comma; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 83). (Cost., artt. 3 e 53).(GU n.34 del 28-8-1991 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza su appello proposto da Iachetti Giosia avverso la decisione emessa dalla c.t. di primo grado di Pescara, sez. 1a, il 26 marzo 1988, con il n. 4102 e depositata il 28 aprile 1988; Presenti in udienza il ricorrente - per l'ufficio il sig. Angelo Mingione; Sentiti il relatore rag. Guerino Filippini nonche' il ricorrente e il rappresentante dell'ufficio; Letti gli atti; FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO Ordinanza emessa in data 3 ottobre 1990 dalla commissione tributaria di secondo grado di Pescara sull'appello proposto il 20 maggio 1988 da Iachetti Giosia avverso la decisione 26 marzo 1988, n. 4102, della commissione tributaria di primo grado di Pescara. Oggetto: artt. 85, 87, 89 e 90 del t.u. delle imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645. La commissione tributaria di secondo grado di Pescara ha pronunciato la seguente ordinanza sull'appello proposto dal dott. Iachetti Giosia in tema di rimborso imposte di ricchezza mobile trattenute sull'indennita' di buonuscita E.N.P.A.S. QUESTO IL FATTO Il dott. Iachetti Giosia, dirigente superiore a riposo dell'amministrazione finanziaria delle imposte dirette, ebbe a prospettare in prime cure la lesione dei principi di uguaglianza tributaria di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione che si sarebbe verificata in sede di corresponsione della indennita' di buonuscita E.N.P.A.S. (liquidata in via definitiva), assoggettata all'imposta di ricchezza mobile e complementare, ma la commissione di primo grado disattese le sollevate eccezioni con la dec. 26 marzo 1988, n. 4102. Il contribuente - nell'appello 20 maggio 1988, n. 4024, e nei successivi atti processuali, tutti ritualmente prodotti - ha riproposto i motivi d'incostituzionalita' denunciati, sotto un profilo mai pervenuto al giudizio della Corte costituzionale. QUESTE LE CONSIDERAZIONI Preso atto che il ricorrente ha proposto eccezione di illegittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, degli artt. 85, 87, primo comma, 89, terzo e quinto comma, 90, secondo e terzo comma del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 - mantenuti in vita dall'art. 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 - che, nel disciplinare l'assogettabilita' alla soppressa imposta di richezza mobile delle indennita' di anzianita' e di previdenza dovute per legge o per contratto collettivo di lavoro, prevedevano, tra l'altro, l'esenzione dal tributo mobiliare soltanto per le indennita' della specie di importo non superiore ad un milione di lire; Preso atto, altresi' che il ricorrente deduce anche l'illegittimita' costituzionale, con riferimento ai principi di uguaglianza e di capacita' contributiva, della mancata equiparazione ai fini fiscali delle indennita' di fine rapporto di alcune categorie di dipendenti esonerate dell'imposta di ricchezza mobile e di quelle erogate ai dipendenti dello Stato che, pur in possesso di medesime caratteristiche, sono state invece, assoggettate a tassazione; Considerato che tali eccezioni sono state ritualmente proposte con le indicazioni di cui al primo comma, lettere a) e b) dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuto che le eccezioni non sono manifestamente infondate, in quanto la normativa impugnata ha creato una grave disparita' di trattamento tra lavoratori pubblici e privati nei cui confronti ha trovato applicazione la generale disposizione di tassabilita' ai fini dell'imposta di ricchezza mobile categoria C/2 e le seguenti categorie di lavoratori dipendenti che hanno fruito fino al 31 dicembre 1972 delle seguenti particolari disposizioni esonerative dal tributo: a) art. 124 del r.d.-l. 4 ottobre 1935, 1827, conv. nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, che prevedeva l'esenzione dell'imposta di ricchezza mobile per le indennita' di fine rapporto erogate dall'I.N.P.S.; b) art. 35 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, che ha esteso il cennato beneficio esonerativo ai premi di fine servizio e alle indennita' di anzianita' erogate dall'I.N.A.M.; c) art. 2 del d.-l. 16 luglio 1947, n. 708, conv. nella legge 29 novembre 1952, n. 2388, concernente i dipendenti dell'E.N.P.A.L.S. (lavoratori dello spettacolo); d) articolo unico della legge 4 maggio 1951, n. 497, che ha esteso l'esenzione al personale dipendente dall'Istituto nazionale di previdenza dei pubblici trasporti; e) art. 10 della legge 9 novembre 1955, n. 1122, riflettente il personale dipendente dall'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani "G. Amendola"; f) legge 2 aprile 1958, n. 377 a beneficio del personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette; Considerato che la disparita' di trattamento ha avuto una effettiva incidenza patrimoniale per tutti quei dipendenti, pubblici e privati, esclusi senza validi motivi dalla esenzione totale - (concessa soltanto alle indennita' fino a un milione di lire) - dall'imposta mobiliare, fruibile solo dalle piu' fortunate categorie di lavoratori; Ritenuto, infine, che la questione appare, nel caso, rilevante e, percio' meritevole di attento esame il prospettato contrasto delle norme impugnate con particolare riguardo alla disparita' di trattamento fiscale che si e' venuto a creare per situazioni identiche (rapporto di lavoro subordinato), con evidente violazione del principio di uguaglianza fiscale;
P. Q. M. Ritenuto che sussistono seri dubbi nei sensi esposti in narrativa sulla conformita' ai principi di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione delle norme fiscali in esame; Visti l'art. 134 della cit. Costituzione e l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87; Sospende il giudizio e dispone che vengano adottati i provvedimenti previsti dalla legge, con la remissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimita' delle norme in materia di esenzione dell'imposta di ricchezza mobile delle indennita' di anzianita' e di previdenza; Ordina, infine, che questa ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Pescara, addi' 28 novembre 1990 Il presidente: SCARSELLI Il relatore: FILIPPINI 91C1008