N. 540 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 novembre 1990- 30 luglio 1991

                                N. 540
 Ordinanza  emessa  il  28  novembre  1990   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  30  luglio  1991) dalla commissione tributaria di
 secondo grado di Pescara sul ricorso proposto da Iachetti Giosia
 Tributi in genere - Indennita' di buonuscita E.N.P.A.S. -
    Assoggettamento all'imposta di ricchezza mobile e complementare  -
    Prevista  esenzione  dal  tributo  mobiliare  solo per determinate
    categorie di dipendenti - Ingiustificata disparita' di trattamento
    con incidenza sul principio della capacita' contributiva.
 (D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 85, 87, primo comma, 89, terzo
    e quinto comma, 90, secondo e terzo  comma;  d.P.R.  29  settembre
    1973, n. 597, art. 83).
 (Cost., artt. 3 e 53).
(GU n.34 del 28-8-1991 )
              LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  su  appello  proposto da
 Iachetti Giosia avverso la decisione emessa dalla c.t. di primo grado
 di Pescara, sez. 1a, il 26 marzo 1988, con il n. 4102 e depositata il
 28 aprile 1988;
    Presenti in udienza il ricorrente - per l'ufficio il  sig.  Angelo
 Mingione;
    Sentiti il relatore rag. Guerino Filippini nonche' il ricorrente e
 il rappresentante dell'ufficio;
    Letti gli atti;
             FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO
  Ordinanza emessa in data 3 ottobre 1990 dalla commissione tributaria
    di  secondo  grado  di  Pescara sull'appello proposto il 20 maggio
    1988 da Iachetti Giosia avverso la decisione  26  marzo  1988,  n.
    4102, della commissione tributaria di primo grado di Pescara.
    Oggetto:  artt.  85,  87,  89  e 90 del t.u. delle imposte dirette
 approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.
    La  commissione  tributaria  di  secondo  grado  di   Pescara   ha
 pronunciato  la  seguente  ordinanza  sull'appello proposto dal dott.
 Iachetti Giosia in tema  di  rimborso  imposte  di  ricchezza  mobile
 trattenute sull'indennita' di buonuscita E.N.P.A.S.
                            QUESTO IL FATTO
    Il   dott.   Iachetti   Giosia,   dirigente   superiore  a  riposo
 dell'amministrazione  finanziaria  delle  imposte  dirette,  ebbe   a
 prospettare  in  prime  cure  la  lesione dei principi di uguaglianza
 tributaria di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione che si sarebbe
 verificata in sede di corresponsione della indennita'  di  buonuscita
 E.N.P.A.S. (liquidata in via definitiva), assoggettata all'imposta di
 ricchezza  mobile  e  complementare, ma la commissione di primo grado
 disattese le sollevate eccezioni con la dec. 26 marzo 1988, n. 4102.
    Il contribuente - nell'appello 20 maggio  1988,  n.  4024,  e  nei
 successivi   atti   processuali,  tutti  ritualmente  prodotti  -  ha
 riproposto  i  motivi  d'incostituzionalita'  denunciati,  sotto   un
 profilo mai pervenuto al giudizio della Corte costituzionale.
                       QUESTE LE CONSIDERAZIONI
    Preso   atto   che   il   ricorrente   ha  proposto  eccezione  di
 illegittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3 e  53  della
 Costituzione,  degli  artt.  85,  87, primo comma, 89, terzo e quinto
 comma, 90, secondo e terzo comma del testo unico 29 gennaio 1958,  n.
 645 - mantenuti in vita dall'art. 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
 597 - che, nel disciplinare l'assogettabilita' alla soppressa imposta
 di  richezza  mobile  delle  indennita' di anzianita' e di previdenza
 dovute per legge o per contratto collettivo di  lavoro,  prevedevano,
 tra  l'altro,  l'esenzione  dal  tributo  mobiliare  soltanto  per le
 indennita' della specie di importo non superiore  ad  un  milione  di
 lire;
    Preso    atto,   altresi'   che   il   ricorrente   deduce   anche
 l'illegittimita'  costituzionale,  con  riferimento  ai  principi  di
 uguaglianza  e di capacita' contributiva, della mancata equiparazione
 ai fini fiscali delle indennita' di fine rapporto di alcune categorie
 di dipendenti esonerate dell'imposta di ricchezza mobile e di  quelle
 erogate  ai  dipendenti  dello Stato che, pur in possesso di medesime
 caratteristiche, sono state invece, assoggettate a tassazione;
    Considerato che tali eccezioni sono state ritualmente proposte con
 le indicazioni di cui al primo comma, lettere a) e  b)  dell'art.  23
 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuto  che  le  eccezioni non sono manifestamente infondate, in
 quanto la normativa impugnata  ha  creato  una  grave  disparita'  di
 trattamento  tra  lavoratori  pubblici e privati nei cui confronti ha
 trovato applicazione la generale disposizione di tassabilita' ai fini
 dell'imposta  di  ricchezza  mobile  categoria  C/2  e  le   seguenti
 categorie  di  lavoratori  dipendenti  che  hanno  fruito  fino al 31
 dicembre 1972 delle seguenti particolari disposizioni esonerative dal
 tributo:
       a) art. 124 del r.d.-l. 4 ottobre 1935, 1827, conv. nella legge
 6  aprile  1936,  n.  1155, che prevedeva l'esenzione dell'imposta di
 ricchezza  mobile  per  le  indennita'  di  fine   rapporto   erogate
 dall'I.N.P.S.;
       b)  art.  35 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, che ha esteso
 il cennato beneficio esonerativo ai premi di  fine  servizio  e  alle
 indennita' di anzianita' erogate dall'I.N.A.M.;
       c)  art.  2 del d.-l. 16 luglio 1947, n. 708, conv. nella legge
 29 novembre 1952, n. 2388, concernente i dipendenti dell'E.N.P.A.L.S.
 (lavoratori dello spettacolo);
       d) articolo unico della legge 4 maggio 1951,  n.  497,  che  ha
 esteso l'esenzione al personale dipendente dall'Istituto nazionale di
 previdenza dei pubblici trasporti;
       e) art. 10 della legge 9 novembre 1955, n. 1122, riflettente il
 personale  dipendente  dall'Istituto  di  previdenza  dei giornalisti
 italiani "G. Amendola";
       f) legge 2 aprile  1958,  n.  377  a  beneficio  del  personale
 dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;
    Considerato   che  la  disparita'  di  trattamento  ha  avuto  una
 effettiva incidenza patrimoniale per tutti quei dipendenti,  pubblici
 e  privati,  esclusi  senza  validi  motivi  dalla esenzione totale -
 (concessa soltanto alle indennita' fino  a  un  milione  di  lire)  -
 dall'imposta  mobiliare, fruibile solo dalle piu' fortunate categorie
 di lavoratori;
    Ritenuto, infine, che la questione appare, nel caso, rilevante  e,
 percio'  meritevole  di  attento esame il prospettato contrasto delle
 norme  impugnate  con  particolare  riguardo   alla   disparita'   di
 trattamento  fiscale  che  si  e'  venuto  a  creare  per  situazioni
 identiche (rapporto di lavoro subordinato), con  evidente  violazione
 del principio di uguaglianza fiscale;
                               P. Q. M.
    Ritenuto  che sussistono seri dubbi nei sensi esposti in narrativa
 sulla conformita' ai  principi  di  cui  agli  artt.  3  e  53  della
 Costituzione delle norme fiscali in esame;
    Visti  l'art.  134 della cit. Costituzione e l'art. 23 della legge
 costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;
    Sospende  il  giudizio  e   dispone   che   vengano   adottati   i
 provvedimenti previsti dalla legge, con la remissione degli atti alla
 Corte  costituzionale  per il giudizio di legittimita' delle norme in
 materia  di  esenzione  dell'imposta  di   ricchezza   mobile   delle
 indennita' di anzianita' e di previdenza;
    Ordina,  infine, che questa ordinanza sia notificata, a cura della
 segreteria, alle parti in causa e al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Pescara, addi' 28 novembre 1990
                       Il presidente: SCARSELLI
                                                Il relatore: FILIPPINI
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