N. 541 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 giugno 1991

                                N. 541
 Ordinanza  emessa  il  22  giugno  1991  dal  giudice per le indagini
 preliminari presso il tribunale  di  Reggio  Emilia  sull'istanza  di
 Fricano Onofrio
 Patrocinio - Ammissione al gratuito patrocinio dei non abbienti -
    Condizioni  -  Omessa  distinzione  fra la mancanza di reddito per
    disoccupazione involontaria e la mancanza di reddito  per  rifiuto
    dell'attivita'  lavorativa  -  Irragionevole  previsione di uguale
    trattamento (ammissione al  gratuito  patrocinio)  per  situazioni
    profondamente  diverse  -  Conseguente illegittima concessione del
    beneficio a soggetti non meritevoli.
 (Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 3).
 (Cost., artt. 1, 3, 4 e 24).
(GU n.34 del 28-8-1991 )
                 IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRLIMINARI
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nel  procedimento  penale  n.
 262/1991 g.i.p. nei confronti di Fricano Onofrio nato il 13 settembre
 1951 in Palermo;
    Letta  l'istanza  per ammissione al patrocinio a spese dello Stato
 presentata dal Fricano Onofrio;
    Rilevato  che  il  Fricano  ha  attestato  la  sussistenza   delle
 condizioni   previste  dalla  legge  per  l'ammissione  al  beneficio
 dichiarando di essere "disoccupato e privo di reddito  imponibile  ai
 fini dell'imposta personale sul reddito per l'anno 1990";
    Ritenuto    che    alla   stregua   di   tale   autocertificazione
 ricorrerebbero  le  condizioni  di  reddito   per   l'ammissione   al
 patrocinio;
    Ritenuto  peraltro  che  la norma di cui all'art. 3 della legge 30
 luglio 1990, n. 217,' nella parte in cui non distingue  fra  mancanza
 di  reddito  derivante  da  disoccupazione involontaria e mancanza di
 reddito derivante da  volontario  rifiuto  dell'attivita'  lavorativa
 appare  in contrasto da una parte con gli artt. 3 e 24, terzo comma e
 dall'altra con gli artt. 1, primo comma, e, 4, secondo  comma,  della
 Costituzione  perche',  sotto  il  primo  profilo,  ponendo un uguale
 trattamento per situazioni  profondamente  diverse,  finisce  con  il
 sottrarre   alla  tutela  di  chi  sia  non  abbiente  senza  propria
 responsabilita' parte delle risorse a cio'  destinate;  e,  sotto  il
 secondo,  in  contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento,
 finisce col premiare chi volontariamente  si  sottrae  al  dovere  di
 svolgere un'attivita' socialmente utile, e dunque gli oziosi nonche',
 al  limite,  chi  in  luogo  di  procacciarsi con mezzi leciti quanto
 necessario al suo sostentamento, viva dei proventi del delitto;
    Ritenuto  altresi'  che  la  norma  puo'  essere  emandata   senza
 l'intervento  necessario del legislatore in quanto, una volta sancito
 il  principio,  il  carattere  non  volontario  della  disoccupazione
 potrebbe  essere  agevolmente  provato documentando (anche attraverso
 autocertificazione)  l'iscrizione  nelle   liste   di   collocamento;
 ritenuto  infine  che  la questione e' rilevante in quanto in caso di
 accoglimento  l'istanza  del  Fricano  (pluripregiudicato  per  reati
 contro  il  patrimonio e attualmente imputato per detenzione illegale
 di stupefacenti) dovrebbe essere  respinta,  non  risultando  che  la
 mancanza di reddito di lavoro derivi da disoccupazione involontaria;
                               P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 1 della legge Costituzionale 9 febbraio 1984, n.
 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  d'ufficio  questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.  3  della  legge 30 luglio 1990, n. 217, nella parte in cui
 non condiziona l'ammissione  al  beneficio,  per  chi  sia  privo  di
 redditi  in quanto disoccupato, alla non volontarieta' dello stato di
 disoccupazione,  per  contrasto  con  gli artt. 1, primo comma, 3, 4,
 secondo comma, e 24, terzo comma, della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale sospendendo il procedimento;
    Ordina  che  a  cura della cancellazione la presente ordinanza sia
 notificata al pubblico ministero e alle  altre  parti  del  processo,
 nonche'  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, e comunicata ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Reggio Emilia, addi' 22 giugno 1991
            Il giudice per le indagini preliminari: FANILE

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