N. 541 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 giugno 1991
N. 541 Ordinanza emessa il 22 giugno 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Emilia sull'istanza di Fricano Onofrio Patrocinio - Ammissione al gratuito patrocinio dei non abbienti - Condizioni - Omessa distinzione fra la mancanza di reddito per disoccupazione involontaria e la mancanza di reddito per rifiuto dell'attivita' lavorativa - Irragionevole previsione di uguale trattamento (ammissione al gratuito patrocinio) per situazioni profondamente diverse - Conseguente illegittima concessione del beneficio a soggetti non meritevoli. (Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 3). (Cost., artt. 1, 3, 4 e 24).(GU n.34 del 28-8-1991 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRLIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 262/1991 g.i.p. nei confronti di Fricano Onofrio nato il 13 settembre 1951 in Palermo; Letta l'istanza per ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal Fricano Onofrio; Rilevato che il Fricano ha attestato la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l'ammissione al beneficio dichiarando di essere "disoccupato e privo di reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito per l'anno 1990"; Ritenuto che alla stregua di tale autocertificazione ricorrerebbero le condizioni di reddito per l'ammissione al patrocinio; Ritenuto peraltro che la norma di cui all'art. 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217,' nella parte in cui non distingue fra mancanza di reddito derivante da disoccupazione involontaria e mancanza di reddito derivante da volontario rifiuto dell'attivita' lavorativa appare in contrasto da una parte con gli artt. 3 e 24, terzo comma e dall'altra con gli artt. 1, primo comma, e, 4, secondo comma, della Costituzione perche', sotto il primo profilo, ponendo un uguale trattamento per situazioni profondamente diverse, finisce con il sottrarre alla tutela di chi sia non abbiente senza propria responsabilita' parte delle risorse a cio' destinate; e, sotto il secondo, in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento, finisce col premiare chi volontariamente si sottrae al dovere di svolgere un'attivita' socialmente utile, e dunque gli oziosi nonche', al limite, chi in luogo di procacciarsi con mezzi leciti quanto necessario al suo sostentamento, viva dei proventi del delitto; Ritenuto altresi' che la norma puo' essere emandata senza l'intervento necessario del legislatore in quanto, una volta sancito il principio, il carattere non volontario della disoccupazione potrebbe essere agevolmente provato documentando (anche attraverso autocertificazione) l'iscrizione nelle liste di collocamento; ritenuto infine che la questione e' rilevante in quanto in caso di accoglimento l'istanza del Fricano (pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e attualmente imputato per detenzione illegale di stupefacenti) dovrebbe essere respinta, non risultando che la mancanza di reddito di lavoro derivi da disoccupazione involontaria;
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge Costituzionale 9 febbraio 1984, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217, nella parte in cui non condiziona l'ammissione al beneficio, per chi sia privo di redditi in quanto disoccupato, alla non volontarieta' dello stato di disoccupazione, per contrasto con gli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, e 24, terzo comma, della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il procedimento; Ordina che a cura della cancellazione la presente ordinanza sia notificata al pubblico ministero e alle altre parti del processo, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Reggio Emilia, addi' 22 giugno 1991 Il giudice per le indagini preliminari: FANILE 91C1009