N. 544 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 1990- 30 luglio 1991

                                N. 544
 Ordinanza   emessa   il   19  dicembre  1990  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale  il  30  luglio  1991)  dal  consiglio  di   giustizia
 amministrativa   per   la   regione   Sicilia  sul  ricorso  proposto
 dall'associazionesindacale Intersind contro  l'assessorato  regionale
 per l'industria ed altri.
 Regione Sicilia - Industria - Consiglio generale dei consorzi per le
    aree   di   sviluppo   industriale  -  Composizione  -  Potere  di
    designazione  riservato  alle   associazioni   provinciali   degli
    industriali   -  Conseguente  esclusione  delle  associazioni  non
    articolate  su  base  provinciale  (nel   caso,   l'Intersind)   -
    Riconosciuta  influenza  del  solo  dato formale della presenza di
    articolazioni provinciali,  anziche'  di  quello,  sostanzialmente
    piu'   rilevante,  consistente  nel  grado  di  rappresentativita'
    dell'associazione - Irragionevolezza.
 (Legge regione Sicilia 4 gennaio 1984, n. 1, art. 6).
 (Cost., art. 3).
(GU n.34 del 28-8-1991 )
               IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
   Ha pronunciato la seguente ordinanza  sul  ricorso  in  appello  n.
 418/88  proposto  da associazione sindacale Intersind, delegazione di
 Palermo,  in   persona   del   legale   rappresentante   pro-tempore,
 rappresentata   e   difesa  dall'avv.  prof.  Salvatore  Raimondi  ed
 elettivamente domiciliata in Palermo, via Nicolo' Turrisi, 59  presso
 lo  studio  dello  stesso;  contro:  1)  l'assessorato  regionale per
 l'industria, in persona dell'assessore pro-tempore,  rappresentato  e
 difeso  dall'avvocatura  distrettuale dello Stato di Palermo presso i
 cui uffici in via Alcide De Gasperi, 81 e' per legge domiciliato;  2)
 il  consorzio  per  l'area  di  sviluppo  industriale  di Palermo, in
 personqa del presidente pro-tempore, non costituitosi in giudizio;  e
 nei  confronti  dell'associazione  industriale di Palermo, in persona
 del presidente pro-tempore, rappresentata e  difesa  dall'avv.  prof.
 Pietro Virga ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Principe di
 Paterno',  74/A  presso  lo  studio  dello stesso; per l'annullamento
 della sentenza al t.a.r. per la Sicilia - 1a sezione di Palermo -  n.
 2/88  avente  per oggetto: costituzione consiglio generale e comitato
 direttivo del consorzio.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione  in  giudizio  dell'avvocatura  dello
 Stato  di  Palermo  per l'assessorato regionale industria e dell'avv.
 prof. P. Virga per l'associazione industriale di Palermo;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle  rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita  alla pubblica udienza del 19 dicembre 1990 la relazione del
 consigliere Salvatore Giacchetti  e  uditi,  altresi',  l'avv.  prof.
 Salvatore Raimondi per l'associazione sindacale Intersind di Palermo,
 l'avvocatura  dello  Stato  per  l'assessorato  regionale industria e
 l'avv. prof. P. Virga per l'associazione industriale di Palermo;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    L'Intersind impugnava dinanzi al t.a.r. per la Sicilia:
      1)  gli  atti  con  i  quali  era  stato costituito il consiglio
 generale del consorzio per l'area di sviluppo industriale di Palermo;
      2) gli atti  con  i  quali  era  stato  costituito  il  comitato
 direttivo e nominato il presidente del consorzio stesso.
    Deduceva,  in  particolare,  che  une dei due membri del consiglio
 generale   "designati   dalle    associazioni    provinciali    degli
 industriali",  a  norma  dell'art.  6 della legge regionale 4 gennaio
 1984, n. 1, membri entrambi designati  dalla  Confindustria,  avrebbe
 dovuto essere invece designato da essa ricorrente.
    Il  t.a.r.  sezione  I,  con  sentenza  11  gennaio  1988,  n.  2,
 respingeva il ricorso.
    La sentenza e' stata appellata dalla soccombente, per  i  seguenti
 motivi:
      1)  violazione  e  falsa  applicazione  dell'art.  6 della legge
 regionale n. 1/1984. La ricorrente annovera tra le proprie  associate
 molte  delle  maggiori  industrie  operanti nella provincia, le quali
 hanno un numero di dipendenti complessivo di n. 8186 unita';
    Atteso tale grado di rappresentativita' l'Intersind avrebbe dovuto
 essere invitata, come essa del resto aveva tempestivamente chiesto, a
 designare un proprio rappresentante in seno al consiglio generale;
      2)  violazione  e  falsa  applicazione,  sotto  altro   profilo,
 dell'articolo stesso. L'esclusione della rappresentanza delle aziende
 a  partecipazione  statale  sarebbe  manifestamente  illogica  ed  in
 contrasto con lo spirito e la lettera della norma, che ha voluto  che
 tutte le categorie produttive partecipino alla gestione dei consorzi;
      3)  eccesso  di  potere  per effetto di istruttoria e difetto di
 motivazione. L'amministrazione non ha esternato  ne'  i  criteri  per
 l'individuazione  dei  concreti indici di maggiore rappresentativita'
 delle singole associazioni da interpellare  o  interpellate  al  fine
 delle  designazioni  dei  candidati,  ne'  i  criteri  seguiti per la
 valutazione e la scelta dei componenti stessi;
      4) ulteriore violazione e falsa applicazione del citato art.  6;
 in subordine, illegittimita' costituzionale della norma stessa.
    Il    comportamento    dell'amministrazione   e'   fondato   sulla
 considerazione  che  la  norma   in   esame   fa   riferimento   alle
 "Associazioni  provinciali  degli  industriali", che sembrerebbe fare
 riferimento  solo   alla   Confindustria,   articolata   appunto   su
 associazioni   provinciali,   mentre  l'Intersind  e'  articolata  su
 "delegazioni territoriali". Ma se  il  legislatore  regionale  avesse
 inteso  davvero  fare riferimento solo alla Confindustria non avrebbe
 usato la  locuzione  plurale  "associazioni  provinciali"  bensi'  la
 locuzione  singolare  "associazione  provinciale",  dato  che in ogni
 provincia l'associazione della  Confindustria  e'  unica.  E  d'altra
 parte  e' prassi consolidata che allorche' in un organismo collegiale
 sono  presenti  gli  esponenti  del  mondo  industriale,  i  relativi
 esponenti    siano   designati   sia   dall'industria   privata   sia
 dall'industria a partecipazione statale.
    In subordine viene dedotta l'illegittimita'  costituzionale  della
 norma,  per violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3
 della Costituzione e del principio di ragionevolezza che ad  esso  si
 ricollega.
    La   Confindustria   si  e'  costituita  in  appello,  contestando
 puntualmente  le  censure  dell'appellantee  deducendo  le   seguenti
 eccezioni pregiudiziali:
      1) inammissibilita' del ricorso introduttivo e dell'appello, per
 omessa  notifica  ai  membri  del  consiglio  generale e del comitato
 direttivo designati dalla Confindustria, i quali avrebbero  avuto  la
 qualita' di controinteressato;
      2)  inammissibilita' del ricorso introduttivo e dell'appello per
 difetto di legittimazione della delegazione regionale  ad  agire  per
 conto  dell'Intersind,  dal  momento  che  lo statuto di quest'ultima
 attribuisce la legittimazione ad agire e a  resistere  al  presidente
 nazionale dell'associazione;
      3)  inammissibilita' del ricorso introduttivo e dell'appello per
 mancanza di atto  impugnabile,  dato  che  nel  sistema  della  legge
 regionale  non e' previsto alcun provvedimento autoritativo di nomina
 dei componenti degli organi del consorzio;
      5) improdedibilita' dell'appello  per  carenza  sopravvenuta  di
 interesse,  dal momento che nel 1989 i cennati organi consortili sono
 venuti a cessare, peer decorso del prescritto termine quinquennale di
 durata.
    Con sentenza parziale 22 marzo 1991, n. 83,  questo  consiglio  ha
 respinto   le  suindicate  eccezioni  pregiudiziali  sollevate  dalla
 Confindustria  ed  ha  dichiarato  infondate   le   censure   dedotte
 dall'Intersind  con  i motivi numeri 1, 2, 3 e 4 (primo profilo), con
 eccezione  pertanto  della  suindicata  questione   di   legittimita'
 costituzionale.
                             D I R I T T O
    Deduce  l'Intersind  che  l'art. 6 della legge regionale 4 gennaio
 1984, n. 1, laddove dispone che del consiglio generale  dei  consorzi
 per  le  aree  di  sviluppo  industriale  facciano  parte  due membri
 "designati dalle associazioni  provinciali  degli  industriali"  -  e
 pertanto,  come ritenuto da questo consiglio con sentenza n. 83/1991,
 con esclusione dell'Intersind stessa, che non e' articolata  su  base
 provinciale  -  sia  viziata  da  illegittimita'  costituzionale  per
 violazione del principio di  eguaglianza  di  cui  all'art.  3  della
 Costituzione  e  del  principio  di  ragionevolezza  che  ad  esso si
 ricollega.  Fa  presente  a  tal  fine:  che  sarebbe  manifestamente
 illogico  escludere  dagli  organi  consortili  un'associazione quale
 l'Intersind che pure ha,  come  sopra  rilevato,  un  alto  grado  di
 rappresentativita'  nella provincia di Palermo; che lo stesso governo
 regionale,  con  disegno  di  legge   27   giugno   1985   n.   1007,
 successivamente  decaduto,  aveva  previsto  la  partecipazione di un
 rappresentante  delle  associazioni  di  categoria  delle  imprese  a
 partecipazione  statale  sia al consiglio generale sia - quale membro
 di diritto - al comitato direttivo dei consorzi in questione;  e  che
 del  consiglio regionale dell'economia e del lavoro fanno parte - tra
 gli  altri  -   "quattro   designati   dalle   organizzazioni   degli
 imprenditori del settore industriale maggiormente rappresentative sul
 piano  regionale,  di  cui  uno  in  rappresentanza  delle  imprese a
 partecipazione pubblica" (art.  16,  lett.  h),  legge  regionale  19
 maggio 1988, n. 6).
    La questione non e' manifestamente infondata.
    Non  e'  contestato che l'Intersind abbia una notevole consistenza
 organizzativa nella provincia di Palermo  e  -  piu'  in  generale  -
 sull'intero   territorio   regionale;   sicche'   appare   dubbia  la
 costituzionalita' di una norma che, in  base  al  solo  dato  formale
 della  mancanza  di  articolazioni  provinciali,  la esclude a priori
 dagli organi consortili anche in quelle province in cui - in teoria -
 o   potrebbe   essere   maggiormante   rappresentativa   ovvero    la
 Confindustria, pur se piu' consistente, potrebbe non avere quel grado
 di  rappresentativita' di assoluta prevalenza che giustificherebbe la
 pretermissione di ogni altra associazione.
    D'altra  parte  il  legislatore  regionale  ha  previsto  che   al
 consiglio  generale  del  consorzio  partecipino  -  tra  gli altri -
 "quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
 maggiormente rappresentative in campo nazionale", mostrando cosi' che
 il  legame  con  una  specifica  realta'   economica   a   dimensione
 provinciale   non   sia  un  necessario  presupposto  logico  per  la
 partecipazione al consiglio stesso; sicche'  appare  dubbia  l'intima
 coerenza   di  una  norma  che  da  una  parte  fa  riferimento  alle
 associazioni nazionali dei lavoratori e d'altra fa  riferimento  alle
 sole associazioni provinciali dei datori di lavoro.
    La questione e' anche rilevante ai fini del decidere.
    Infatti  l'eventuale declaratoria di illegittimita' costituzionale
 della norma in esame condurrebbe all'accoglimento  dell'appello,  che
 in caso contrario dovrebbe invece essere respinto.
    Va  pertanto  disposta  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio in corso.
                               P. Q. M.
    Il consiglio di giustizia amministrativa per la regione  siciliana
 in  sede  giurisdizionale,  sospesa  ogni  altra definitiva pronunzia
 ordina  alla  segreteria  di  trasmettere   gli   atti   alla   Corte
 costituzionale  e  di notificare al presidente della giunta regionale
 ed alle parti in causa la presente ordinanza, comunicandola  altresi'
 al presidente dell'assemblea regionale siciliana.
    Cosi'  deciso  in  Palermo  il  19  dicembre 1990 dal Consiglio di
 giustizia  amministrativa  per   la   regione   siciliana   in   sede
 giurisdizionale, in Camera di consiglio.
                        Il presidente: SCHINAIA
    L'estensore: GIACCHETTI
                                                 Il segretario: ALCAMO
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