N. 544 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 1990- 30 luglio 1991
N. 544 Ordinanza emessa il 19 dicembre 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 luglio 1991) dal consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia sul ricorso proposto dall'associazionesindacale Intersind contro l'assessorato regionale per l'industria ed altri. Regione Sicilia - Industria - Consiglio generale dei consorzi per le aree di sviluppo industriale - Composizione - Potere di designazione riservato alle associazioni provinciali degli industriali - Conseguente esclusione delle associazioni non articolate su base provinciale (nel caso, l'Intersind) - Riconosciuta influenza del solo dato formale della presenza di articolazioni provinciali, anziche' di quello, sostanzialmente piu' rilevante, consistente nel grado di rappresentativita' dell'associazione - Irragionevolezza. (Legge regione Sicilia 4 gennaio 1984, n. 1, art. 6). (Cost., art. 3).(GU n.34 del 28-8-1991 )
IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello n. 418/88 proposto da associazione sindacale Intersind, delegazione di Palermo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Salvatore Raimondi ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Nicolo' Turrisi, 59 presso lo studio dello stesso; contro: 1) l'assessorato regionale per l'industria, in persona dell'assessore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, 81 e' per legge domiciliato; 2) il consorzio per l'area di sviluppo industriale di Palermo, in personqa del presidente pro-tempore, non costituitosi in giudizio; e nei confronti dell'associazione industriale di Palermo, in persona del presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Pietro Virga ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Principe di Paterno', 74/A presso lo studio dello stesso; per l'annullamento della sentenza al t.a.r. per la Sicilia - 1a sezione di Palermo - n. 2/88 avente per oggetto: costituzione consiglio generale e comitato direttivo del consorzio. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avvocatura dello Stato di Palermo per l'assessorato regionale industria e dell'avv. prof. P. Virga per l'associazione industriale di Palermo; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza del 19 dicembre 1990 la relazione del consigliere Salvatore Giacchetti e uditi, altresi', l'avv. prof. Salvatore Raimondi per l'associazione sindacale Intersind di Palermo, l'avvocatura dello Stato per l'assessorato regionale industria e l'avv. prof. P. Virga per l'associazione industriale di Palermo; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F A T T O L'Intersind impugnava dinanzi al t.a.r. per la Sicilia: 1) gli atti con i quali era stato costituito il consiglio generale del consorzio per l'area di sviluppo industriale di Palermo; 2) gli atti con i quali era stato costituito il comitato direttivo e nominato il presidente del consorzio stesso. Deduceva, in particolare, che une dei due membri del consiglio generale "designati dalle associazioni provinciali degli industriali", a norma dell'art. 6 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, membri entrambi designati dalla Confindustria, avrebbe dovuto essere invece designato da essa ricorrente. Il t.a.r. sezione I, con sentenza 11 gennaio 1988, n. 2, respingeva il ricorso. La sentenza e' stata appellata dalla soccombente, per i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge regionale n. 1/1984. La ricorrente annovera tra le proprie associate molte delle maggiori industrie operanti nella provincia, le quali hanno un numero di dipendenti complessivo di n. 8186 unita'; Atteso tale grado di rappresentativita' l'Intersind avrebbe dovuto essere invitata, come essa del resto aveva tempestivamente chiesto, a designare un proprio rappresentante in seno al consiglio generale; 2) violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell'articolo stesso. L'esclusione della rappresentanza delle aziende a partecipazione statale sarebbe manifestamente illogica ed in contrasto con lo spirito e la lettera della norma, che ha voluto che tutte le categorie produttive partecipino alla gestione dei consorzi; 3) eccesso di potere per effetto di istruttoria e difetto di motivazione. L'amministrazione non ha esternato ne' i criteri per l'individuazione dei concreti indici di maggiore rappresentativita' delle singole associazioni da interpellare o interpellate al fine delle designazioni dei candidati, ne' i criteri seguiti per la valutazione e la scelta dei componenti stessi; 4) ulteriore violazione e falsa applicazione del citato art. 6; in subordine, illegittimita' costituzionale della norma stessa. Il comportamento dell'amministrazione e' fondato sulla considerazione che la norma in esame fa riferimento alle "Associazioni provinciali degli industriali", che sembrerebbe fare riferimento solo alla Confindustria, articolata appunto su associazioni provinciali, mentre l'Intersind e' articolata su "delegazioni territoriali". Ma se il legislatore regionale avesse inteso davvero fare riferimento solo alla Confindustria non avrebbe usato la locuzione plurale "associazioni provinciali" bensi' la locuzione singolare "associazione provinciale", dato che in ogni provincia l'associazione della Confindustria e' unica. E d'altra parte e' prassi consolidata che allorche' in un organismo collegiale sono presenti gli esponenti del mondo industriale, i relativi esponenti siano designati sia dall'industria privata sia dall'industria a partecipazione statale. In subordine viene dedotta l'illegittimita' costituzionale della norma, per violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e del principio di ragionevolezza che ad esso si ricollega. La Confindustria si e' costituita in appello, contestando puntualmente le censure dell'appellantee deducendo le seguenti eccezioni pregiudiziali: 1) inammissibilita' del ricorso introduttivo e dell'appello, per omessa notifica ai membri del consiglio generale e del comitato direttivo designati dalla Confindustria, i quali avrebbero avuto la qualita' di controinteressato; 2) inammissibilita' del ricorso introduttivo e dell'appello per difetto di legittimazione della delegazione regionale ad agire per conto dell'Intersind, dal momento che lo statuto di quest'ultima attribuisce la legittimazione ad agire e a resistere al presidente nazionale dell'associazione; 3) inammissibilita' del ricorso introduttivo e dell'appello per mancanza di atto impugnabile, dato che nel sistema della legge regionale non e' previsto alcun provvedimento autoritativo di nomina dei componenti degli organi del consorzio; 5) improdedibilita' dell'appello per carenza sopravvenuta di interesse, dal momento che nel 1989 i cennati organi consortili sono venuti a cessare, peer decorso del prescritto termine quinquennale di durata. Con sentenza parziale 22 marzo 1991, n. 83, questo consiglio ha respinto le suindicate eccezioni pregiudiziali sollevate dalla Confindustria ed ha dichiarato infondate le censure dedotte dall'Intersind con i motivi numeri 1, 2, 3 e 4 (primo profilo), con eccezione pertanto della suindicata questione di legittimita' costituzionale. D I R I T T O Deduce l'Intersind che l'art. 6 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, laddove dispone che del consiglio generale dei consorzi per le aree di sviluppo industriale facciano parte due membri "designati dalle associazioni provinciali degli industriali" - e pertanto, come ritenuto da questo consiglio con sentenza n. 83/1991, con esclusione dell'Intersind stessa, che non e' articolata su base provinciale - sia viziata da illegittimita' costituzionale per violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e del principio di ragionevolezza che ad esso si ricollega. Fa presente a tal fine: che sarebbe manifestamente illogico escludere dagli organi consortili un'associazione quale l'Intersind che pure ha, come sopra rilevato, un alto grado di rappresentativita' nella provincia di Palermo; che lo stesso governo regionale, con disegno di legge 27 giugno 1985 n. 1007, successivamente decaduto, aveva previsto la partecipazione di un rappresentante delle associazioni di categoria delle imprese a partecipazione statale sia al consiglio generale sia - quale membro di diritto - al comitato direttivo dei consorzi in questione; e che del consiglio regionale dell'economia e del lavoro fanno parte - tra gli altri - "quattro designati dalle organizzazioni degli imprenditori del settore industriale maggiormente rappresentative sul piano regionale, di cui uno in rappresentanza delle imprese a partecipazione pubblica" (art. 16, lett. h), legge regionale 19 maggio 1988, n. 6). La questione non e' manifestamente infondata. Non e' contestato che l'Intersind abbia una notevole consistenza organizzativa nella provincia di Palermo e - piu' in generale - sull'intero territorio regionale; sicche' appare dubbia la costituzionalita' di una norma che, in base al solo dato formale della mancanza di articolazioni provinciali, la esclude a priori dagli organi consortili anche in quelle province in cui - in teoria - o potrebbe essere maggiormante rappresentativa ovvero la Confindustria, pur se piu' consistente, potrebbe non avere quel grado di rappresentativita' di assoluta prevalenza che giustificherebbe la pretermissione di ogni altra associazione. D'altra parte il legislatore regionale ha previsto che al consiglio generale del consorzio partecipino - tra gli altri - "quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale", mostrando cosi' che il legame con una specifica realta' economica a dimensione provinciale non sia un necessario presupposto logico per la partecipazione al consiglio stesso; sicche' appare dubbia l'intima coerenza di una norma che da una parte fa riferimento alle associazioni nazionali dei lavoratori e d'altra fa riferimento alle sole associazioni provinciali dei datori di lavoro. La questione e' anche rilevante ai fini del decidere. Infatti l'eventuale declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma in esame condurrebbe all'accoglimento dell'appello, che in caso contrario dovrebbe invece essere respinto. Va pertanto disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio in corso.
P. Q. M. Il consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana in sede giurisdizionale, sospesa ogni altra definitiva pronunzia ordina alla segreteria di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale e di notificare al presidente della giunta regionale ed alle parti in causa la presente ordinanza, comunicandola altresi' al presidente dell'assemblea regionale siciliana. Cosi' deciso in Palermo il 19 dicembre 1990 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana in sede giurisdizionale, in Camera di consiglio. Il presidente: SCHINAIA L'estensore: GIACCHETTI Il segretario: ALCAMO 91C1012