N. 550 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 giugno 1991

                                N. 550
 Ordinanza  emessa  il  12  giugno  1991 dal tribunale di Cagliari nel
 procedimento civile vertente tra il Ministero di grazia e giustizia e
 Ruiu Pietro Carmelo
 Ordinamento penitenziario - Detenuti lavoratori - Mercede -
    Determinazione - Previsione di una  trattenuta  nella  misura  dei
    3/10  della  mercede  diretta,  dal  1976 in poi, al finanziamento
    della  spesa  pubblica  -  Conseguente  natura  impositiva   della
    trattenuta - Entita' stabilita in violazione del principio secondo
    cui  l'imposta  va determinata in base alla capacita' contributiva
    di ciascuno - Irragionevole previsione per i  detenuti  lavoratori
    di  una  forma  di  concorso  aggiuntiva  alla  spesa pubblica non
    prevista per gli altri cittadini.
 (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 23).
 (Cost., artt. 3 e 53).
(GU n.34 del 28-8-1991 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha pronunziato, la seguente ordinanza nella causa iscritta  al  n.
 2822  del  ruolo  generale per l'anno 1991, promossa dal Ministero di
 grazia e giustizia, in persona del  Ministro  in  carica,  rapp.to  e
 difeso   per   legge  dall'avvocatura  distrettuale  dello  Stato  di
 Cagliari, presso i cui uffici, e' legalmente domiciliato,  appellante
 contro  Ruiu  Pietro Carmelo, rapp.to e difeso per procura speciale a
 margine della memoria di costituzione in appello dagli  avv.ti  Mario
 Lai  e  Carlo  Massacci  nel  cui studio in Cagliari e' elettivamente
 domiciliato, appellato.
    Letti gli atti del procedimento distinto  dal  n.  2822  del  r.g.
 dell'anno 1991 premesso che con ricorso 3 novembre 1988 al pretore di
 Nuoro in funzione di giudice del lavoro Ruiu Pietro Carmelo, detenuto
 presso  la  casa  circondariale  della  stessa  citta', ha chiesto la
 condanna del Ministero di grazia e giustizia a restituirgli le  somme
 corrispondenti  alla  trattenuta di 3/10 operata dall'amministrazione
 ex art. 23, legge 26 luglio 1975, n. 354,  sulle  mercedi  erogategli
 dal  1984  al  1986 per il lavoro prestato come assistente di sanita'
 presso la stessa casa circondariale, assumendo  che  tale  trattenuta
 doveva considerarsi illegittima; che il pretore di Nuoro, giudice del
 lavoro,  ha  accolto la domanda del Ruiu con sentenza 26 settembre, 6
 dicembre 1990, condannando il  Ministero  convenuto  a  corrispondere
 all'attore  la  somma  di  L. 7.652.284; che contro tale decisione ha
 proposto appello il Ministero di  grazia  e  giustizia  chiedendo  il
 rigetto  dell'avversa  domanda ed osservando che la trattenuta de quo
 era stata operata in attuazione del precetto contenuto  nell'art.  23
 legge  n.  354/1975,  e  fino  all'abrogazione di tale norma ad opera
 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;
                             O S S E R V A
    La riduzione di 3/10 operata dall'amministrazione carceraria  fino
 al  1986 sulla mercede erogata al Ruiu per il lavoro svolto presso la
 cassa circondariale di Nuoro nella quale egli  si  trovava  ristretto
 essendo  stato  condannato  con  sentenza  passata  in giudicato, era
 prevista dall'art. 23  della  legge  n.  354/1975  e  rappresenta  la
 diretta   e  corretta  applicazioine  di  tale  norma,  abrogata  con
 efficacia ex nunc dalla legge n. 663/1986.
    Pare tuttavia al collegio che in ordine a tale norma debba  essere
 sollevata  d'ufficio  una  questione di legittimita' costituzionale -
 nei termini che verranno appresso specificati - questione che  appare
 rilevante  nel  presente  procedimento  in  cui  il  Ruiu pretende la
 restituzione delle somme  trattenute  sulla  mercede  erogatagli  dal
 Ministero  di  grazia e giustizia in un periodo (1984-1985) in cui la
 disposizione in esame era ancora vigente e pienamente  operante,  non
 avendo  la  sua  abrogazione  ad  opera  dell'art.  29 della legge n.
 663/1986 spiegato effetti per il periodo anteriore.
    Sotto tale profilo non pare che osti alla pronunzia della presente
 ordinanza  la  sentenza  13  dicembre  1988,  n.  1087,  della  Corte
 costituzionale,   la   quale   non   ha  esaminato  la  questione  di
 legittimita' costituzionale sollevata in relazione al citato art. 23,
 dal pretore di Roma con ordinanza 20  ottobre  1986,  rimettendo  gli
 atti  allo  stesso  giudice  per il riesame della questione alla luce
 della intervenuta abrogazione ad opera della legge n. 663/1986  della
 norma censurata.
    Appare   invero  non  manifestamente  infondata  la  questione  di
 costituzionalita' della norma in esame rispetto agli artt.  3  e  53,
 primo comma, della Costituzione.
    L'art. 23 prevedeva infatti, nella sostanza, una forma di prelievo
 coattivo   destinato  inizialmente  alla  cassa  per  il  soccorso  e
 l'assistenza alle vittime del delitto  e,  dopo  la  soppressione  di
 detto ente ad opera della legge n. 641/1978, alle regioni e agli enti
 locali  per il soddisfacimento, nella misura del 16% di tali entrate,
 degli stessi scopi che erano propri della  cassa,  e  nella  restante
 quota  per  finanziare  le  funzioni amministrative dei medesimi enti
 pubblici.
    La trattenuta in parola, pertanto, rivestiva almeno  dal  1976  in
 poi natura impositiva, diretta al finanziamento della spesa pubblica,
 e  sotto  questo profilo non pare conforme ai principi costituzionali
 in materia (art. 53, primo comma, della Costituzione)  che  impongono
 per  un  verso  che  l'imposta sia determinata in base alla capacita'
 contributiva di ciascuno, cio' che nella specie non sembra sussistere
 imponendosi  a  ciascun  detenuto  lavoratore  un  identico  tributo,
 comunque, d'altronde appare altresi' violato il principio dell'uguale
 trattamento impositivo, non ravvisandosi alcuna ratio che consenta di
 discriminare  legittimamente  detenuti lavoratori rispetto agli altri
 cittadini, prevedendosi solo  per  i  primi  una  forma  di  concorso
 aggiuntiva alla spesa pubblica, non prevista per i secondi.
                               P. Q. M.
    Valutata la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione
 di  legittimita'  costituzionale dell'art. 23 della legge n. 354/1975
 in relazione agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione;
    Sospende il presente giudizio;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Dispone  che  la  cancelleria  provveda  a  notificare la presente
 ordinanza alle parti costituite, nonche' al Presidente del  Consiglio
 dei  Ministri  e ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
 della Repubblica.
      Cagliari, addi' 12 giugno 1991
                        Il presidente: PORCELLA

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