N. 552 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 giugno 1991

                                N. 552
 Ordinanza emessa  il  4  giugno  1991  dal  pretore  di  Saluzzo  nel
 procedimento penale a carico di Pacifico Salvatore
 Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Esercizio abusivo di
    impianti  radioelettrici  soggetti  ad  autorizzazione  - Sanzioni
    penali - Irragionevole previsione di un trattamento  sanzionatorio
    identico   a   quello  stabilito  per  la  (ritenuta)  piu'  grave
    fattispecie  di  esercizio  abusivo   di   impianti   soggetti   a
    concessione.
 (D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 195, modificato dalla legge 14
    aprile  1975,  n.  103, art. 45; legge 6 agosto 1990, n. 223, art.
    30, settimo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.34 del 28-8-1991 )
                              IL PRETORE
    Visti gli atti del procedimento, osserva quanto segue.
    Con  sentenza  n.  1030   del   15   novembre   1988,   la   Corte
 costituzionale, dopo aver articolarmente motivato la dichiarazione di
 illegittimita'  degli  artt.  1  e 183, primo comma del t.u. Postale,
 nella  parte  in   cui   tali   norme   assoggettano   gli   impianti
 ricetrasmittenti  di  debole  potenza  al  regime  della concessione,
 invece che a quello dell'autorizzazione, enuncia come corollario che,
 nei  soli  limiti  del  regime  amministrativi  applicabile,  vengono
 coinvolti  nella declaratoria di incostituzionalita' anche l'art. 334
 dal terzo al sesto comma, e l'art. 195, primo comma n. 2 del t.u.
   Precisa pero' la Corte che la  pronuncia  non  investe  il  diverso
 profilo  -  non  censura  da  parte  dei  giudici  a  quibus  - della
 disciplina penalistica, a fronte di  "un  comportamento  inosservante
 che,  nella  struttura  delle norme in esame, e' oggetto da parte del
 legislatore di  identica  valutazione,  quale  che  sia  il  tipo  di
 disciplina - concessione o autorizzazione - e le specifiche modalita'
 di regolazione di essa".
    In  sostenza,  dopo  la  pronuncia della Corte, si prospettano due
 tipi di violazione, profondamente diversi tra loro (esercizio abusivo
 di impianti radioelettrici, soggetti a concessione da un lato,  e  di
 impianti soggetti solo da autorizzazione dall'altro), i quali vengono
 pero' colpiti con la medesima sanzione dell'art. 195 del t.u.
    La  nuova stesura di tale norma, recentemente modificata dall'art.
 30  settimo  comma  della  legge  6  agosto  1990,  n.  223,  non  ha
 sostanzialmente modificato i termini del problema.
    Anche   nel   testo   novellato,  infatti,  e'  prevista  la  pena
 dell'arresto da tre a sei  mesi  per  chi  installa  od  esercita  un
 impianto radioelettrico, "senza aver ottenuto la relativa concessione
 o autorizzazione".
    L'omegeneita'  della  sanzione  prevista  dall'art.  195 alla luce
 della sentenza n. 1030/1988, nonche' di quella n. 40 del 1990,  rende
 non  manifestamente  infondato  il  dubbio di incostituzionalita' per
 violazione (sotto il profilo della irragionevolezza, inadeguatezza  e
 sproporzione   nel   trattare   ugualmente  situazioni  diverse)  del
 principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.
    E' incontestabile, infatti, che di  gran  lunga  piu'  grave,  dal
 punto  di  vista del disvalore penale, appare il comportamento di chi
 viola il divieto  di  assistenza  di  concessione,  per  la  maggiore
 rilevanza economica e sociale di tale condotta.
    Va  notato  che  in  altre  materie,  come  in quella urbanistico-
 edilizia, in cui il  regime  amministrativo  degli  atti  soggetti  a
 concessione  si  presenta differenziato da quello degli atti soggetti
 ad  autorizzazione,  la  legge  ha  rettamente  tenuto  conto   della
 diversita' anche sotto l'aspetto sanzionatorio.
    In  ordine  alla  rilevanza,  si  osserva  che  la specie in esame
 riguarda proprio l'installazione e l'esercizio, senza autorizzazione,
 di un impianto ricetrasmittente di debole potenza,  rientrante  ormai
 nel regime autorizzatario.
                                P.Q.M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimia'  costituzionale,  per  violazione   dell'art.   3   della
 Costituzione,  dell'art.  195  del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, come
 modificato dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103 e dell'art.
 30, settimo comma della legge n. 223/1990;
    Sospende il giudizio in corso, e dispone che la presente ordinanza
 venga trasmessa alla Corte costituzionale, notificata  al  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri  e  comunicata  ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento.
      Saluzzo, addi' 4 giugno 1991
                         Il pretore: DELL'ANNA
                              Il collaboratore di cancelleria: ARNAUDO
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