N. 552 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 giugno 1991
N. 552 Ordinanza emessa il 4 giugno 1991 dal pretore di Saluzzo nel procedimento penale a carico di Pacifico Salvatore Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Esercizio abusivo di impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione - Sanzioni penali - Irragionevole previsione di un trattamento sanzionatorio identico a quello stabilito per la (ritenuta) piu' grave fattispecie di esercizio abusivo di impianti soggetti a concessione. (D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 195, modificato dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 45; legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 30, settimo comma). (Cost., art. 3).(GU n.34 del 28-8-1991 )
IL PRETORE Visti gli atti del procedimento, osserva quanto segue. Con sentenza n. 1030 del 15 novembre 1988, la Corte costituzionale, dopo aver articolarmente motivato la dichiarazione di illegittimita' degli artt. 1 e 183, primo comma del t.u. Postale, nella parte in cui tali norme assoggettano gli impianti ricetrasmittenti di debole potenza al regime della concessione, invece che a quello dell'autorizzazione, enuncia come corollario che, nei soli limiti del regime amministrativi applicabile, vengono coinvolti nella declaratoria di incostituzionalita' anche l'art. 334 dal terzo al sesto comma, e l'art. 195, primo comma n. 2 del t.u. Precisa pero' la Corte che la pronuncia non investe il diverso profilo - non censura da parte dei giudici a quibus - della disciplina penalistica, a fronte di "un comportamento inosservante che, nella struttura delle norme in esame, e' oggetto da parte del legislatore di identica valutazione, quale che sia il tipo di disciplina - concessione o autorizzazione - e le specifiche modalita' di regolazione di essa". In sostenza, dopo la pronuncia della Corte, si prospettano due tipi di violazione, profondamente diversi tra loro (esercizio abusivo di impianti radioelettrici, soggetti a concessione da un lato, e di impianti soggetti solo da autorizzazione dall'altro), i quali vengono pero' colpiti con la medesima sanzione dell'art. 195 del t.u. La nuova stesura di tale norma, recentemente modificata dall'art. 30 settimo comma della legge 6 agosto 1990, n. 223, non ha sostanzialmente modificato i termini del problema. Anche nel testo novellato, infatti, e' prevista la pena dell'arresto da tre a sei mesi per chi installa od esercita un impianto radioelettrico, "senza aver ottenuto la relativa concessione o autorizzazione". L'omegeneita' della sanzione prevista dall'art. 195 alla luce della sentenza n. 1030/1988, nonche' di quella n. 40 del 1990, rende non manifestamente infondato il dubbio di incostituzionalita' per violazione (sotto il profilo della irragionevolezza, inadeguatezza e sproporzione nel trattare ugualmente situazioni diverse) del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. E' incontestabile, infatti, che di gran lunga piu' grave, dal punto di vista del disvalore penale, appare il comportamento di chi viola il divieto di assistenza di concessione, per la maggiore rilevanza economica e sociale di tale condotta. Va notato che in altre materie, come in quella urbanistico- edilizia, in cui il regime amministrativo degli atti soggetti a concessione si presenta differenziato da quello degli atti soggetti ad autorizzazione, la legge ha rettamente tenuto conto della diversita' anche sotto l'aspetto sanzionatorio. In ordine alla rilevanza, si osserva che la specie in esame riguarda proprio l'installazione e l'esercizio, senza autorizzazione, di un impianto ricetrasmittente di debole potenza, rientrante ormai nel regime autorizzatario.
P.Q.M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimia' costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, come modificato dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103 e dell'art. 30, settimo comma della legge n. 223/1990; Sospende il giudizio in corso, e dispone che la presente ordinanza venga trasmessa alla Corte costituzionale, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Saluzzo, addi' 4 giugno 1991 Il pretore: DELL'ANNA Il collaboratore di cancelleria: ARNAUDO 91C1022