MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 agosto 1991 

  Tasso di riferimento da applicare, nel  bimestre  settembre-ottobre
1991,  alle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite
dal contributo pubblico negli interessi di cui alla legge
28 agosto 1989, n. 302.
(GU n.206 del 3-9-1991)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante  la  disciplina  del
credito peschereccio di esercizio;
  Visto  l'art.  7,  punto 2, della legge 28 agosto 1989, n. 302, che
dispone che il tasso di riferimento per le operazioni di cui sopra e'
fissato con decreto del Ministro del tesoro;
  Visto il decreto interministeriale in data 12 marzo 1990, il quale,
all'art. 10, ha stabilito che il tasso di riferimento per il  credito
peschereccio  di esercizio viene fissato con le modalita' e secondo i
criteri di cui ai decreti ministeriali in data 8 agosto 1986, e  suc-
cessive modificazioni;
  Visto  il  proprio decreto in data 10 dicembre 1990 con il quale e'
stata  fissata  la  maggiorazione  forfettaria  da  riconoscere  agli
istituti   di   credito   per  le  operazioni  agevolate  di  credito
peschereccio  di  esercizio,  a  fronte  della  loro   attivita'   di
intermediazione, nella misura dell'1% per l'anno 1991;
  Vista  la  comunicazione  con  la  quale la Banca d'Italia, ai fini
della determinazione del tasso di riferimento di  cui  sopra  per  il
bimestre  settembre-ottobre  1991,  ha  reso  noto che il costo medio
della provvista dei fondi e' pari all'11,80%;
  Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi,  provvedere
in merito;
                              Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi per le operazioni di
credito peschereccio di esercizio, assistite  dal  concorso  pubblico
negli  interessi,  e'  pari,  per il bimestre settembre-ottobre 1991,
all'11,80%.
  In  conseguenza,  tenuto  conto  della  maggiorazione   forfettaria
dell'1%,  il  tasso  di  riferimento  da  praticare,  per il bimestre
settembre-ottobre 1991, sulle operazioni di credito  peschereccio  di
esercizio  assistite dal contributo pubblico negli interessi, e' pari
al 12,80%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 agosto 1991
                                                   Il Ministro: CARLI