MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 agosto 1991 

  Tasso di riferimento da applicare, nel mese di settembre 1991, alle
operazioni di credito per i settori  dell'industria,  del  commercio,
dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone
sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).
(GU n.206 del 3-9-1991)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  novembre  1976,
n.  902,  recante  norme  per  la disciplina del credito agevolato al
settore industriale e la  legge  12  agosto  1977,  n.  675,  recante
provvedimenti  per  il  coordinamento  della politica industriale, la
ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
  Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per  le
operazioni   di   credito   agevolato   a   favore  delle  iniziative
commerciali;
  Vista la legge 1  dicembre 1971, n.  1101,  recante  norme  per  la
ristrutturazione,  riorganizzazione  e riconversione dell'industria e
dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge  8  agosto  1972,  n.
464,  che  estende  anche  alle imprese non tessili le provvidenze di
carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;
  Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n.  416  e  25
febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;
  Vista  la  legge  4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata
dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze  a  favore
delle  zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963
(settore industriale);
  Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la
ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;
  Visti i decreti n. 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del
31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13  aprile
1977,  come  risultano  modificati  dai  decreti  del 5 giugno 1981 e
dell'8 agosto 1986, nonche' i decreti del 23 dicembre 1986 e  del  14
agosto  1987  recanti  norme  per  la  determinazione  del  tasso  di
riferimento  da  applicare  alle  operazioni  di  credito   agevolato
previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;
  Visto  il  proprio  decreto  10  dicembre  1990,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 292 del  15  dicembre
1990, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli
istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito
agevolato  previste  dalle leggi citate in premessa e' stata fissata,
per l'anno 1991, nella misura dell'1%;
  Visto il proprio decreto 27 luglio 1991, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 179 del 1  agosto 1991, con il
quale   e'  stato  fissato  nella  misura  del  14,35%  il  tasso  di
riferimento per il mese di agosto 1991;
  Vista la comunicazione con la quale  la  Banca  d'Italia,  ai  fini
della  determinazione  del  tasso  di  riferimento  per  il  mese  di
settembre 1991, ha reso noto che il costo medio della  provvista  dei
fondi e' pari al 13,05%;
  Ritenuta  valida  la  predetta  comunicazione  e dovendosi, quindi,
provvedere in merito;
                              Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi  per  le  operazioni
creditizie  previste  dalle  norme  indicate  in  premessa e' pari al
13,05%.
  In  conseguenza,  tenuto  conto  della  commissione onnicomprensiva
dell'1%, il tasso di riferimento per il mese  di  settembre  1991  e'
pari al 14,05%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 agosto 1991
                                                   Il Ministro: CARLI