MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 settembre 1991 

  Emissione   di   buoni   ordinari   del   Tesoro   al  portatore  a
trecentosessantacinque giorni.
(GU n.212 del 10-9-1991)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto ministeriale 31 dicembre  1990,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state
fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del  Tesoro  per
l'esercizio finanziario 1991;
                              Decreta:
  Per   il   16   settembre   1991  e'  disposta  l'emissione,  senza
l'indicazione del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al
portatore   a   trecentosessantacinque  giorni  con  scadenza  il  15
settembre 1992 fino al limite massimo  in  valore  nominale  di  lire
3.000 miliardi.
  La  spesa  per  interessi  gravera'  sul  cap.  4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1992.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e  21
del  decreto  31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza
indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 19 puo' essere
presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Il collocamento dei buoni verra'  effettuato  nei  confronti  della
Banca  d'Italia,  dell'Ufficio  italiano  dei cambi, delle aziende di
credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti  di
credito  speciale,  delle  imprese  di  assicurazione, delle societa'
finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7  del  citato  decreto
ministeriale  31 dicembre 1990, di altri operatori tramite gli agenti
di cambio, nonche' degli enti con  finalita'  di  previdenza  e/o  di
assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della
legge 21 marzo 1958, n. 259.
  Le  relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca
d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente
allo sportello all'uopo istituito presso  l'Amministrazione  centrale
della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le
ore 12 del giorno 11 settembre 1991, con l'osservanza delle modalita'
stabilite  nell'art.  9  del  citato decreto ministeriale 31 dicembre
1990.
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, 5 settembre 1991
                                                   Il Ministro: CARLI
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1991
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 387