N. 556 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 aprile 1990- 2 settembre 1991

                                N. 556
 Ordinanza   emessa   l'11   aprile   1990   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale il 2  settembre  1991)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  per  la  Sardegna  sul ricorso proposto da Soro Sebastiano
 contro la regione autonoma della Sardegna ed altri
 Regione Sardegna - Organi di controllo degli enti locali (nella
    specie: Co.Re.Co.) - Prevista decadenza dell'organo  di  controllo
    non rinnovato entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza -
    Conseguente  limitazione,  con legge regionale, della operativita'
    della prorogatio degli organi di controllo - Lamentata  violazione
    delle    norme   statutarie   prevedenti,   come   necessaria   ed
    indefettibile, l'attivita' degli organi di controllo.
 Impiego pubblico - Accesso ai pubblici uffici - Reclutamento del
    personale  pubblico  delle  qualifiche  inferiori  -  Requisiti  -
    Necessita'  della  iscrizione  nelle  liste  di  disoccupazione  -
    Conseguente esclusione di coloro che sono gia' occupati e pertanto
    professionalmente  piu'  meritevoli  -  Prospettata violazione del
    principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
 (Legge regione Sardegna 23 ottobre 1978, n. 62, art. 9, primo comma,
    modificato dalla legge regione Sardegna 26  gennaio  1989,  n.  6,
    art.  1;  legge 28 febbraio 1987, n. 56, art. 16, modificato dalla
    legge 20  maggio  1988,  n.  96,  artt.  4-bis,  4-ter,  4-quater,
    4-quinquies e 4-sexies).
 (Statuto regione Sardegna, art. 46; Cost., art. 97).
(GU n.36 del 11-9-1991 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1/90 proposto
 dal sig.  Soro  Sebastiano  rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati
 Lorenzo  Palermo e Marcello Vignolo, elettivamente domiciliato presso
 quest'ultimo in Cagliari,  via  Sassari  n.  77,  contro  la  regione
 autonoma  della  Sardegna  in  persona  del  presidente della giunta,
 l'assessore regionale agli enti locali ed il  comitato  regionale  di
 controllo  sugli  atti degli enti locali in persona del presidente in
 carica, non costituiti in giudizio, e nei  confronti  del  comune  di
 Anela  in  persona  del  sindaco  in  carica,  rappresentato e difeso
 dall'avv. Giovanni Agostino Pinna  ed  elettivamente  domiciliato  in
 Cagliari,  via  dei  Conversi n. 86 presso il dott. Pier Luigi Pinna,
 per l'annullamento dell'ordinanza n. 6296-6297/2 in data  3  novembre
 1989  con la quale il comitato regionale di controllo ha annullato le
 deliberazioni del consiglio comunale di Anela n. 51 e n. 52  in  data
 30 settembre 1989;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di costituzione in giudizio del comune di Anelia in
 persona del sindaco in carica;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle  rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita  alla  pubblica udienza dell'11 aprile 1990 la relazione del
 primo referendario Manfredo Atzeni e uditi altresi',  l'avv.  Lorenzo
 Palermo  per  il ricorrente e, per delega dell'avv. Giovanni Agostino
 Pinna, per il comune di Anela;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Con ricorso a questo tribunale, notificato l'11-12 dicembre 1989 e
 depositato  il  2  gennaio  1990  il  sig.  Sebastiano  Soro  impugna
 l'ordinanza  n.  6296-6297/2  in  data 3 gennaio 1989 con la quale il
 comitato regionale di controllo ha  annullato  le  deliberazioni  del
 consiglio  comunale  di Anela n. 51 e n. 52 in data 30 settembre 1989
 concernenti   controdeduzioni   alla    precedente    ordinanza    n.
 5278/2-4239/2  in  data  7  settembre  1989  (di  annullamento  della
 deliberazione  n.  46  in  data  24  giugno   1989)   e   conseguente
 approvazione della graduatoria del concorso per un posto di applicato
 di  prima  classe  contabile  ed  assunzione  in ruolo in prova dello
 stesso sig. Soro, quale vincitore.
    Il ricorso e' affidato ai seguenti motivi:
      1)   il  Co.Re.Co.  alla  data  di  adozione  del  provvedimento
 impugnato, era gia' decaduto;
      2) la fattispecie in esame ricade  nell'ambito  di  applicazione
 della  legge  n.  554 del 29 dicembre 1989 trattandosi di concorso le
 cui prove sono state avviate entro il 1º gennaio 1989;
      3) il d.-l. 26 luglio 1989, n. 260, ed  il  d.-l.  23  settembre
 1989,  n. 326, hanno esteso a tutto il 1989 la portata della predetta
 deroga;
      4) il Co.Re.Co. aveva in precedenza approvato  espressamente  le
 deliberazioni  di  riapertura dei termini del concorso e di nomina di
 un commissario; l'intervenuto atto di annullamento si pone  qundi  in
 contrasto con tali pronunciamenti;
      5)  il posto messo a concorso non rientra fra quelli per i quali
 e' consentita la copertura sulla base di selezione tra  gli  iscritti
 nelle liste di collocamento.
    Il  ricorrente  chiede  quindi l'annullamento, previa sospensione,
 del provvedimento impugnato.
    Con ordinanza n. 23 in data 30  gennaio  1990  e'  stato  respinto
 l'incidente cautelare.
    Si  e'  costituito  in  giudizio il comune di Anela in persona del
 sindaco in carica (autorizzato con deliberazione g.m. n. 338 in  data
 18  dicembre  1989)  chiedendo,  con atto di intervento notificato il
 10-11 gennaio 1990 e depositato il 1º febbraio  1990,  l'accoglimento
 del ricorso.
    In data 29 marzo 1990 il ricorrente ha depositato memoria.
    Alla  pubblica  udienza  il suo procuratore, comparso anche per il
 comune   di   Anela,   ha   ulteriormente   illustrato   le   proprie
 argomentazioni.
                             D I R I T T O
    Il  ricorrente  impugna  il provvedimento con il quale il comitato
 regionale di controllo ha annullato le  deliberazioni  del  consiglio
 comunale  di  Anela  rlative all'approvazione degli atti del concorso
 per la copertura di un  posto  di  applicato  contabile  con  la  sua
 conseguente chiamata in servizio come vincitore del medesimo.
    Deve  preliminarmente  essere  estromesso  il  comune di Anela, il
 quale  non  ha  depositato  in  giudizio  copia   del   provvedimento
 consiliare  di ratifica della deliberazione con la quale la giunta ha
 autorizzato il sindaco a stare in giudizio.
    Procedendo quindi all'esame  del  merito  della  controversia,  le
 consure proposte possono essere suddivise in due gruppi.
    Da  una  parte  infatti  l'attore contesta, con il primo motivo di
 ricorso, la stessa legittimazione del Co.Re.Co. allora in  carica  ad
 esercitare il controllo.
    Dall'altra   lamenta  invece,  con  tutte  le  altre  censure,  lo
 scorretto esercizio di tale potere.
    E' bene che la trattazione proceda  dalla  delibazione  di  queste
 ultime,  in  quanto le altre problematiche sottendono, come si vedra'
 nel seguito della trattazione, questioni di costituzionalita'.
    Sostiene in primo luogo il ricorrente che per l'accesso  al  posto
 in  questione  e' richiesto titolo di studio superiore a quello della
 scuola dell'obbligo.
    I relativi meccanismi di assunzione si sottrarrebbero quindi  alla
 disciplina dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56/1987.
    Il  motivo  non e' fondato in quanto nel bando di concorso in data
 29 gennaio 1988 puo' leggersi che il titolo di  studio  richiesto  e'
 giustappunto quello di licenza media inferiore.
    Afferma  poi  l'attore l'applicabilita' dell'art. 1, quinto comma,
 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in quanto le prove del concorso
 in parola sono state espletate una prima volta nell'anno  1988  senza
 giungere  ad  indicare  alcun  vincitore  mentre le successive prove,
 superate   dall'adierno   ricorrente,   perterrebbero   al   medesimo
 procedimento.
    Anche  questa  argomentazione  deve  essere  disattesa  in  quanto
 qualinque sia stata la qualificazione formale attribuita  dal  comune
 ai  propri  atti quest'ultimo, una volta esperita infruttuosamente la
 procedura, ha pubblicato un nuovo bando (sopra citato) con  il  quale
 gli  interessati  in  possesso  dei necessari requisiti alla data del
 medesimo venivano invitati a presentare le necessarie domande,  senza
 alcuna  considerazione  per  la  situazione  di  quanti avessero gia'
 presentato domanda, o addirittura partecipato alle prove svoltesi  in
 precedenza.
    Il  concorso  di  cui  ora trattasi deve quindi essere considerato
 diverso da quello precedentemente espletato, in quanto rivolto ad  un
 gruppo di potenziali candidati diversamente individuato.
    Ne'  vale  addurre  che  il  comune  ha  affidato anche il secondo
 procedimento alla stessa commissione, non assendo lo stesso obbligato
 ad un nuovo atto di nomina espresso avendo adeguatamente esternato la
 volonta' di riconfermare i membri a suo tempo indicati.
    Afferma poi il ricorrente che il comitato di controllo non avrebbe
 potuto sollevare la questione dell'applicabilita' dell'art. 16  della
 legge  n.  56/1987  per la prima volta con il provvedimento impugnato
 dopo che con provvedimento in data 30 novembre 1988 aveva preso  atto
 della  deliberazione  n.  348  in data 31 ottobre 1988 concernente la
 nuova indizione del concorso.
    Tale prospettazione non puo'  essere  condivisa  in  quanto  detta
 deliberazione e' stata emanata vigente l'art. 4-quinquies della legge
 20 maggio 1988, n. 160, il quale onde coordinare, l'entrata in vigore
 delle  disposizioni  di  cui  alla  legge  n.  56  con  quella  delle
 necessarie norme di  attuazione  ha  rimandato  l'applicazione  della
 suddetta legge al 1º gennaio 1989.
    La  deliberazione  citata  era  pertanto  conforme  alla normativa
 vigente al momento della sua adozione.
    Da cio' consegue da una parte che il  comitato  di  controllo,  in
 quella  fase, non doveva contestare al comune alcuna illeggittimita';
 dall'altra, se quest'ultimo avesse concluso  la  procedura  entro  la
 data  anzidetta  avrevve potuto validamente assumere il vincitore del
 concorso.
    Inoltre, il comune poteva ottenere tale risultato anche  iniziando
 tempestivamente  le prove, in tal modo beneficiando dell'art. 1 della
 legge 29 dicembre 1988, n. 554.
    Obietta peraltro il ricorrente a quest'ultimo riguardo che vigente
 tale legge il comitato avesse preso atto della deliberazione  (n.  90
 in  data  30  dicembre 1988) con la quale il consiglio comunale aveva
 sostituito un membro della commissione d'esame.
    In tal modo il  Co.Re.Co.  avrebbe  implicitamente  consentito  la
 prosecuzione  del  concorso,  ed  il  provvedimento  impugnato appare
 pertanto in contrasto con tale determinazione.
    La tesi, sebbene acutamente sostenuta, non puo' essere condivisa.
    Ritene  il  collegio  che la lamentata contraddittorieta' potrebbe
 essere riscontrata nelle sole ipotesi in cui l'esame del  primo  atto
 presupponga  la  risoluzione  di questioni rilevanti anche in sede di
 controllo del successivo provvedimento.
    Solo in tale caso potrebbe  infatti  ritenersi  che  il  Co.Re.Co.
 abbia, sebbene implicitamente, affermato l'insussistenza dei vizi poi
 contestati nella successiva fase procedimentale.
    Tale  ipotesi non si e' verificata nel caso di specie in quanto la
 deliberazione sulla quale si fondano le argomentazioni del ricorrente
 attiene ad una fase del tutto interna al procedimento, in ordine alla
 quale non ha alcun rilievo il posto destinato ad  essere  coperto  al
 termine  della  procedura;  ed  inoltre,  la problematica in concreto
 venuta in evidenza (titoli dell'esperto chiamato a  far  parte  della
 commissione)  si  atteggia allo stesso modo qualunque sia il posto da
 coprire.
    Di conseguenza, la circostanza che per  l'ammissione  al  concorso
 fosse  richiesto il titolo di studio della scuola media inferiore non
 poteva venire in evidenza nella suddetta fase procedimentale.
    Il Co.Re.Co., pertanto, non era affatto  tenuto,  nell'ipotesi  in
 esame,  a  sollevare  la  questione  dell'applicazione della legge n.
 56/1987 e dell'inapplicabilita' della legge n. 554/1988  in  sede  di
 esame della deliberazione n. 90/1988.
    Essendo  risultate  infondata  tutte le altre censure, il collegio
 deve ora discutere il  primo  mezzo  di  gravame,  con  il  quale  il
 ricorrente  sostiene che il comitato regionale di controllo alla data
 (3 novembre 1989) di adozione del provvedimento  impugnato  era  gia'
 decaduto  ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge regionale 23
 ottobre 1978 n. 62 (modificato dall'art. 1 della legge  regionale  26
 gennaio   1989,   n.   6)   essendo  decorsi  oltre  sessanta  giorni
 dall'insediamento del nuovo consiglio regionale, avvenuto l'8  agosto
 1989.
    L'intervenuta decadenza impediva all'organo, non ancora rinnovato,
 di esercitare il proprio potere.
    La  lettura  della  predetta disposizione seggerita dal ricorrente
 appare conforme alla sua formulazione letterale.
    Ed invero la norma medesima chiaramente distingue il momento della
 scadenza degli organi di controllo,  collegato  all'insediamento  del
 consiglio  regionale,  da  quello  della  decadenza,  che  interviene
 sessanta giorni dopo.
    In tale contesto, la determinazione  del  momento  della  scadenza
 degli   organi   predetti   non   ha  altro  significato  che  quello
 dell'indicazione del momento nel quale il consiglio regionale puo', o
 meglio deve, procedere alla sua ricostituzione, fermo restando che  i
 comitati continuano ad esercitare le proprie attribuzioni.
    In tal modo peraltro la fase del passaggio dei poteri dai comitato
 scaduti  a quelli ricostituiti risulta adeguatamente disciplinata con
 la previsione della sola scadenza.
    Deve quindi essere individuato il significato della previsione  di
 una  successiva  fase,  comportante  la  decadenza  degli  organi  di
 controllo.
    Ritiene il collegio che tale  disciplina  non  possa  avere  altro
 significato  oltre  quello  della determinazione della durata massima
 del procedimento di ricostituzione dei  comitati;  decorso  il  quale
 quelli gia' in carica non possono comunque continuare ad operare.
    Diversamente opinando invece la predetta comminatoria di decadenza
 non avrebbe alcun significato.
    Ma  se cio' e' vero, in forza di tale disciplina puo' accedere che
 la  funzione  di  controllo  non  venga  esercitata  per  periodi  di
 lunghezza imprevedibile.
    E'  ben  dubbia  la  conformita'  di  tale  normativa  al  dettato
 dell'art. 46 dello statuto speciale della Sardegna,  che  in  armonia
 con  la  analoga  prescrizione  contenuta  nell'art.  130 della Carta
 costituzionale, configura l'anzidetta  funzione  come  necessaria  ed
 indefettibile  con  conseguente automatica applicabilita' agli organi
 che la esercitano del principio della prorogatio.
    Il legislatore regionale limitando l'operativita' della prorogatio
 per gli organi di controllo ad un periodo massimo di sessanta  giorni
 esplicitamente  prevede  un'ipotesi  nella  quale  l'intera attivita'
 degli enti locali, qualunque ne sia il  contenuto,  potrebbe  restare
 per   periodi  di  tempo  indeterminati  sottratta  al  controllo  di
 legittimita' previste dalla citata norma statutaria.
    Potrebbe invero osservarsi che l'art. 46 citato demanda alla legge
 regionale la disciplina di modi e limiti di esercizio della  funzione
 in parola, da cio' facendo conseguire che rientra appunto nella sfera
 di  discrezionalita'  spettante  al  legislatore  porre  a  raffronto
 l'esigenza di assicurare il controllo sugli atti  degli  enti  locali
 con  quella  di  evitare  che  detta  funzione venga esercitata dalle
 stesse persone per un periodo eccessivamente  lungo  senza  riscontro
 per il loro operato.
    Ma  a  tale  osservazione  potrebbe rispondersi che se l'esercizio
 della funzione e' necessario, la suddetta sfera trova di  conseguenza
 il  proprio  limite  laddove  si  renda eventuale la sottoposizione a
 controllo degli atti in ipotesi nelle quali la stessa legge regionale
 ne ha riconfermato la necessita'.
    In  base   alle   suesposte   considerazioni   la   questione   di
 costituzionalita'  dell'art. 9, primo comma, della legge regionale 23
 ottobre 1978, n. 62, modificato dall'art. 1 della legge regionale  26
 gennaio  1989,  n.  6,  deve  essere  dichiarata  non  manifestamente
 infondata.
    Atteso  che  la  definizione  del  presente  giudizio   non   puo'
 prescindere  dall'applicazione  della  predetta  norma,  si  appalesa
 necessaria la sua sospensione con la rimessione degli atti alla Corte
 costituzionale.
    Il collegio inoltre deve darsi carico del fatto che per effetto di
 una pronunzia di incostituzionalita' e della conseguente  caducazione
 della  norma  di  legge  regionale  ostativa  all'applicazione  della
 prorogatio dell'organo di controllo,  dovrebbe  essere  rigettato  il
 correlato  motivo  di  impugnazione, per cui la controversia dovrebbe
 essere risolta applicando il citato art. 16 della legge  28  febbraio
 1987,  n.  54,  che  le  considerazioni  svolte  in  precedenza hanno
 dimostrato essere l'unico parametro normativo al quale commisurare (a
 prescindere dalla  vicenda  relativa  al  controllo)  la  fattispecie
 concernente l'assunzione in servizio dell'odierno ricorrente.
    Se   pertanto  detta  disposizione  diventa  l'unica  applicabile,
 acquistano anche rilevanza eventuali questioni  di  costituzionalita'
 riferite alla medesima.
    Osserva  pertanto  il  collegio  che in base al combinato disposto
 dell'art. 51, primo comma, e dell'art. 97, primo e terzo comma, della
 Costituzione l'accesso ai pubblici uffici e'  assicurato  a  tutti  i
 cittadini  in  base  a procedure fondate sull'accertamento della piu'
 idonea preparazione professionale, onde selezionare i piu'  capaci  e
 meritevoli.
    Con  la  disposizione  in  esame  il  legislatore  ha  ritenuto di
 ammettere al reclutamento del  personale  pubblico  delle  qualifiche
 inferiori esclusivamente agli iscritti alle liste di collocamento, in
 tal modo escludendo chi, essendo gia' occupato, non e' iscritto nelle
 liste medesime.
    Tale  sistema  se  appare  comunque  conforme  al  primo dei sopra
 indicati parametri di costituzionalita'  (in  quanto  la  limitazione
 della  partecipazione  e'  fondata  su  una circostanza obiettiva) e'
 invece di piu' dubbia congruenza con l'art. 97.
    Infatti, limitando la partecipazione alle procedure di  assunzione
 agli  iscritti  nelle  liste  di  collocamento  vengono esclusi dalle
 medesime proprio quanti, avendo dimostrato le  proprie  capacita'  in
 differenti    occasioni,   possono   vantare   maggiori   titoli   di
 professionalita'.
    E' dubbio se un tale  meccanismo,  che  esclude  dall'accertamento
 della professionalita' quanti appaiono prima facie i piu' meritevoli,
 rientri ancora nella categoria dei concorsi, ed e' ancora piu' dubbio
 se una tale disciplina risponda al parametro del buon andamento della
 pubblica   amministrazione,   una   volta   che   quest'ultima  debba
 necessariamente rinunciare a selezione i candidati piu' meritevoli.
    Considerato pertanto che - salva l'impotesi della soprvvenienza di
 una nuova normativa - la rilevanza di quest'ultima questione discende
 direttamente dalle considerazioni gia' svolte in sede di esame  della
 rilevanza  della  prima  e  dell'eventuale  riconoscimento  della sua
 fondatezza, il tribunale ritiene opportuno sollevare  contestualmente
 entrambi gli incidenti di costituzionalita'.
                                P. Q. M.
    Estromette dal giudizio il comune di Anela;
    Visti  gli  artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.
 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritiene  non  manifestamente  infondate   e   rilevanti   per   la
 definizione   della   controversia   la   questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 9, primo comma,  della  legge  regionale  23
 ottobre  1978,  n.  62,  modificato  dall'art.  1  legge regionale 26
 gennaio 1989, n. 6, nella parte in cui  dispone  la  decadenza  degli
 organi  di  controllo  non  rinnovati  entro  sessanta  giorni  dalla
 scadenza per contrasto con l'art. 46  dello  statuto  speciale  della
 Sardegna  e  la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16
 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, modificato  dagli  artt.  4-bis,
 ter,  quater,  quinquies  e sexies della legge 20 maggio 1988, n. 96,
 per contrasto con l'art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione;
    Sospesa ogni pronunzia in rito nel marito e sulle  spese,  dispone
 quindi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia notificata, a cura della
 segreteria alle parti in  causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  ed  al  presidente  della giunta regionale della Sardegna e
 comunicata al Presidente del Senato, al Presidente della  Camera  dei
 deputati ed al presidente del consiglio regionale della Sardegna.
    Cosi'  deciso in Cagliari, in camera di consiglio l'11 aprile 1990
 dal tribunale amministrativo regionale per la Sardegna.
                         Il presidente: SASSU
    Il consigliere: ESPOSITO
                               Il primo referendario estensore: AZZENI
    Depositata in segreteria oggi 9 gennaio 1991.
                  Il segretario: (firma illeggibile)

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