N. 559 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 maggio 1991

                                N. 559
 Ordinanza emessa il 20  maggio  1991  dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  la  pretura  di Termini Imerese nel procedimento
 penale a carico di Gianforte Francesco ed altri
 Processo penale - Procedimento pretorile - Richiesta di archiviazione
    - Opposizione - Mancata previsione della convocazione delle  parti
    per  essere  sentite  in  merito  alla  proposta  opposizione alla
    richiesta  di  archiviazione  -   Ingiustificata   disparita'   di
    trattamento rispetto all'analogo procedimento avanti al g.i.p. per
    il quale e' prevista la convocazione delle parti.
 (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 156, secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.36 del 11-9-1991 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Il  pretore  di  Termini  Imerese,  con funzioni di giudice per le
 indagini preliminari;
    Visti gli atti del procedimento n. 680/1991 r.g. g.i.p.  a  carico
 di:  Gianforte Francesco, nato a Castellana Sicula il 21 aprile 1954;
 Lima Jacqueline, nata a New  Jersy  (U.S.A.)  il  23  novembre  1951;
 Scelfo  Francesco,  nato  ad  Alimena  il  20  ottobre 1953; Tumbiolo
 Armando, nato a Mazzara Del Vallo l'11 agosto 1940; Butera  Giuseppe,
 nato  a  Porto  Empedocle  il 29 marzo 1951; Giordano Umberto, nato a
 Palermo il 2 gennaio 1960; Caronia Francesco, nato a  Palermo  il  10
 giugno  1955, indagati del reato di cui agli artt. 113 e 589 del c.p.
 commesso in Termini Imerese il 17 luglio 1990 in danno  di  Sperandeo
 Liborio, nato in Termini Imerese il 19 agosto 1921;
    Vista  la richiesta di archiviazione formulata in data 20 febbraio
 1991;
    Vista l'opposizione  alla  suddetta  richiesta,  presentata  dalle
 parti  offese Tedesco Grazia, Sperandeo Anna Assunta, Sperandeo Maria
 Rosa, e Sperandeo Agostino il 5 marzo 1991;
    Rilevata l'ammissibilita' dell'opposizione quanto al rispetto  dei
 termini e delle condizioni di legge;
    Ritenuta la non manifesta infodatezza della notizia criminis;
    Ritenuto   che   nel  procedimento  pretorile  l'opposizione  alla
 richiesta di archiviazione e' regolata dal disposto di cui al primo e
 seconda comma dell'art. 156 delle disp. att. del c.p.p.;
    Rilevato che il comma secondo del citato articolo rinvia  all'art.
 554,  secondo  comma,  del  c.p.p., laddove e' previsto che il g.i.p.
 provveda, de piano, e non con la procedura di cui  all'art.  127  del
 c.p.p.;
    Preso   atto  della  difforme  previsione  normativa  relativa  al
 procedimento innanzi al g.i.p. presso il tribunale,  essendo  in  tal
 caso  previsto  dal combinato disposto degli artt. 410, terzo comma e
 409, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del c.p.p. che  le  parti
 pubbliche  e  private  vengano  convocate  per l'udienza in camera di
 consiglio, ai sensi del citato art. 127 del c.p.p.;
    Rilevata, quindi, la mancata previsione nel procedimento pretorile
 di una regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti quale,
 invece, previsto dalle norme afferenti  la  chiusura  delle  indagini
 preliminari per i reati di competenza del tribunale.
                             O S S E R V A
    La  norma di cui all'art. 156, secondo comma, delle disp. att. del
 c.p.p., non prevedono la possibilita' per le parti  del  procedimento
 pretorile  di  essere  sentite  in  camera  di  consiglio,  ai  sensi
 dell'art. 127 del c.p.p., in relazione alla proposta opposizione alla
 richiesta di archiviazione, sembra apparire in contrasto con l'art. 3
 della Costituzione.
    Ed invero, la previsione del procedimento camerale per i  casi  di
 opposizione  presentata  nell'ambito  delle  indagini  per i reati di
 competenza del tribunale, disciplinato dagli  artt.  410  e  409  del
 c.p.p.,  lungi  dall'essere  una  mera  occasione  di  ripetizione di
 argomentazioni  gia'   svolte   dalle   parti   stesse,   costituisce
 concretizzazione del principio accusatorio cui e' ispirato il vigente
 codice  di  rito. Deve, infatti, rilevarsi che, nell'ottica del nuovo
 processo, p.m. e parti private si trovano in condizione di parita'  e
 tale posizione esercitano, nella fase delle indagini preliminari, nel
 contraddittorio innanzi al giudice.
    L'udienza  in  camera  di  consiglio,  prevista  dall'art. 127 del
 c.p.p., poi, non costituisce prerogativa esclusiva  dei  procedimenti
 di competenza superiore a quella pretorile, giacche' essa e' prevista
 anche  innanzi  al  pretore g.i.p. ogni qualvolta, come ad esempio in
 tema di richiesta di dissequestro di beni (art.  263,  quinto  comma,
 del  c.p.p.)  sia  necessario  instaurare  il  contraddittorio tra le
 parti.
    Ingiustificata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, sembra
 quindi, la disparita' di trattamento esistente  tra  i  soggetti  che
 nella  loro  qualita'  di  parti  offese  propongono opposizione alla
 richiesta di archiviazione formulata dal  p.m.  in  relazione  ad  un
 procedimento  per  un  reato  di  competenza pretorile e quelle parti
 offese che, invece tale opposizione spieghino innanzi al giudice  per
 le indagini preliminari presso il tribunale.
    Irrazionale   sembra,   poi,  la  disparita'  di  trattamento  che
 nell'ambito del procedimento pretorile si  instaura  tra  le  diverse
 fasi dello stesso, giacche' come sopra richiamato, l'udienza camerale
 ai sensi dell'art. 127 del c.p.p., e' disposta in relazione ad alcuni
 atti  di  opposizione,  quale  ad  es. quello di cui al citato quinto
 comma dell'art. 263 del c.p.p. e non e',  invece,  prevista  laddove,
 come nel caso di opposizione alla richiesta di archiviazione, sarebbe
 opportuna l'instaurazione del contraddittorio tra le parti.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  non  manifestamente  infondata  e  rilevante ai fini del
 decidere la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  156,
 secondo  comma,  del  d.lgs.  28  luglio 1989, n. 271, per violazione
 dell'art. 3 della Costituzione, nella  parte  in  cui  il  menzionato
 articolo delle norme di attuazione del c.p.p.:
    Dispone  che  il  giudice  per  le  indagini preliminari presso la
 pretura, a seguito di opposizione alla  richiesta  di  archiviazione,
 provvede  a  norma  dell'art.  554, secondo comma, del c.p.p. e non a
 norma del combinato disposto di cui agli artt. 410,  terzo  comma,  e
 409, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del c.p.p.;
    Sospende il procedimento in corso;
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata alle parti del
 procedimento, al Presidente del Consiglio dei Ministri  e  comunicata
 ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
    Dispone   la   immediata   trasmissione   degli  atti  alla  Corte
 costituzionale.
      Termini Imerese, addi' 20 maggio 1991
                         Il pretore: IMBERGAMO
                               Il collaboratore di cancelleria: TERESI
 91C1030