UNIVERSITA' DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 18 luglio 1991 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.221 del 20-9-1991)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926, n. 2170, modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927,  n.  2227,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Rilevata  la  necessita'  di  apportare  la modifica di statuto, in
deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17  del
testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale  espresso  in
data 14 giugno 1991;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Bologna, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come segue:
                           Articolo unico
  Gli  articoli da 395 a 398, relativi alla scuola di perfezionamento
in storia dell'arte medioevale e moderna, sono soppressi.
  Dopo l'art. 394, con il conseguente scorrimento  della  numerazione
successiva,  sono  inseriti  i  seguenti  nuovi  articoli relativi al
riordinamento della scuola di  perfezionamento  in  storia  dell'arte
medioevale   e   moderna,   che   muta  denominazione  in  scuola  di
specializzazione in storia dell'arte e delle arti minori.
                     Scuola di specializzazione
               in storia dell'arte e delle arti minori
  Art. 395. -  E'  istituita  presso  l'Universita'  degli  studi  di
Bologna  la  scuola  di  specializzazione in storia dell'arte e delle
arti  minori  per  la  formazione  degli  operatori  scientifici  del
patrimonio culturale.
  La  scuola  ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica
nel  campo  delle  discipline  storico-artistiche  e  di  fornire  le
competenze  professionali  finalizzate  alla  tutela, conservazione e
valorizzazione del patrimonio storico-artistico.
  La scuola rilascia il diploma di specialista in storia dell'arte  e
delle arti minori (con indicazione dell'indirizzo seguito).
  Art. 396. - Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione:
   storia dell'arte medievale e moderna;
   storia dell'arte contemporanea;
   storia delle arti minori.
  Art.  397. - Il corso degli studi ha la durata di tre anni. In base
alle strutture e alle attrezzature disponibili la scuola e' in  grado
di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venticinque
per  ciascun  anno  di  corso  e  complessivamente  di settantacinque
iscritti per l'intero corso di studio.
  Art. 398. - All'attuazione delle attivita' didattiche provvedono la
facolta' di lettere e filosofia, e il dipartimento delle arti visive.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 399. - Sono ammessi alle prove  per  ottenere  l'iscrizione  i
laureati  che abbiano conseguito il titolo nelle facolta' di lettere,
magistero e architettura. Sono altresi' ammessi coloro che  siano  in
possesso  di titoli di studio conseguiti presso universita' straniere
ed equipollenti, ai sensi dell'art. 332 del  testo  unico  31  agosto
1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.
  Art.   400.   -   Le   discipline  da  utilizzare  per  le  diverse
specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree:
   A) Area delle metodologie e delle tecniche:
    1) elementi di informatica e di scienza della  catalogazione  dei
beni culturali;
    2) metodologia e didattica degli audio-visivi;
    3) iconologia e iconografia;
    4) museologia e museografia;
    5) paleografia e diplomatica;
    6) storia e tecnica del restauro;
    7) storia della fotografia;
    8) storia dell'architettura;
    9) letteratura artistica;
   10) metodologia della storia dell'arte;
   11) estetica;
   12) fenomenologia degli stili;
   13) sociologia dell'arte;
   14) psicologia dell'arte;
   15) elementi di chimica;
   16) storia delle tecniche artistiche;
   17) museotecnica;
   18) storia del teatro;
   19) storia della musica.
   B) Area di interesse generale:
    1) storia del collezionismo;
    2) storia del disegno, dell'incisione e della grafica;
    3) araldica;
    4) storia dello spettacolo;
    5) archivistica;
    6) storia medievale;
    7) storia moderna;
    8) storia contemporanea;
    9) storia della liturgia;
   10) agiografia;
   11) storia della chiesa;
   12) epigrafia medioevale e moderna;
   13) storia del costume;
   14) storia comparata dell'arte europea;
   15) storia sociale dell'arte.
   C) Area delle arti minori (o applicate):
    1) storia delle arti minori (o applicate);
    2) storia della miniatura;
    3) storia delle arti applicate e industriali;
    4) storia del costume e della moda;
    5) storia del libro a stampa illustrato;
    6) storia dell'oreficeria;
    7) numismatica e sfragistica;
    8) storia delle maioliche;
    9) storia dei tessili.
   D) Area della storia dell'arte medievale:
    1) archeologia e storia dell'arte tardo-antica;
    2) storia dell'arte islamica;
    3) archeologia medievale;
    4) storia dell'arte bizantina;
    5) storia dell'arte medievale;
    6) storia dell'architettura medievale.
   E) Area della storia dell'arte moderna:
    1) storia dell'arte del Rinascimento;
    2) storia dell'arte dell'eta' barocca;
    3) storia dell'arte fiamminga e olandese;
    4) storia dell'arte dei Paesi europei;
    5) storia dell'arte moderna;
    6) storia dell'architettura moderna.
   F) Area della storia dell'arte contemporanea:
    1) archeologia industriale;
    2) storia del cinema;
    3) storia dell'arte contemporanea;
    4) storia e tecnica della fotografia;
    5) storia dell'architettura contemporanea;
   G) Area giuridica:
    1) elementi di diritto amministrativo;
    2) estimo;
    3) legislazione dei beni culturali;
    4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali;
    5) legislazione urbanistica.
  Art.   401.   -   Nell'arco   dei   tre   anni   vengono  sostenuti
complessivamente  almeno  dieci  insegnamenti  (annuali)  distribuiti
sulla base di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno e
approvato dal consiglio della scuola.
  Il  consiglio  della  scuola  delibera ogni anno quale insegnamento
attivare nel rispetto delle norme di legge e delle  regole  indicate.
Le  lezioni  saranno  integrate  da seminari e conferenze, nonche' da
esercitazioni,  attivita'  applicativa,  viaggi  di  istruzione.  Gli
insegnamenti saranno scelti nel modo seguente:
   cinque   (o  piu')  fra  le  discipline  dell'area  dell'indirizzo
prescelto;
   due (o piu') fra le discipline dell'area delle metodologie e delle
tecniche;
   due (o piu') fra le discipline di due differenti aree  di  diverso
indirizzo;
   una (o piu') fra le discipline dell'area giuridica.
  Lo  specializzando  e'  tenuto  a  seguire  al  primo  anno  cinque
insegnamenti,  due  almeno  dei   quali   composti   con   discipline
dell'ambito  dell'indirizzo  di specializzazione prescelto. Gli altri
insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche  esigenze
dei piani di studio.
  L'attivita'  didattica  comprende per i primi due anni quattrocento
ore da distribuire fra cicli  di  lezioni,  seminari,  esercitazioni,
attivita'  pratiche  guidate.  Per  il  terzo  anno,  che deve essere
prevalentemente legato alla preparazione della dissertazione  scritta
prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982,
l'attivita'  didattica  comprendente  duecento  ore.  Alle  attivita'
pratiche dovranno essere dedicate non meno di duecentocinquanta ore.
  I corsi di insegnamento possono essere articolati in moduli.
  Ciascun modulo puo' essere costituito da piu' programmi monografici
di discipline, scelte nell'ambito di  diverse  aree,  integrantisi  a
costituire una unita' organica di formazione. I programmi monografici
sono  affidati a piu' docenti ognuno dei quali svolge il suo ciclo di
lezioni coordinate, nel tema e nei  tempi,  con  quello  degli  altri
docenti  dello stesso modulo. Il modulo e' affidato a un docente che,
oltre a svolgere il proprio programma, coordina  quello  degli  altri
docenti.  Ciascun  insegnamento,  comunque,  dovra'  avere  un  unico
titolare.
  Art.  402.   -   Gli   specializzandi   possono   trascorrere,   su
deliberazione  del  consiglio  della  scuola,  un  periodo  di studio
all'estero sulla base dei  programmi  predisposti  in  dipendenza  di
appositi  accordi  con istituzioni scientifiche italiane o straniere.
Il profitto della permanenza all'estero viene valutato secondo proce-
dure individuate dal consiglio della scuola.
  Art. 403. - L'Universita', su proposta del consiglio della  scuola,
stipula  convenzioni  con  enti  pubblici  o privati con finalita' di
sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di  strutture  extra-
universitarie  in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento
di attivita' di formazione degli specializzandi, ai sensi del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  382/80  e  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica n. 162/82. Tra gli enti pubblici di cui
al comma  precedente  vanno  considerati  prioritariamente  gli  enti
pubblici a base territoriale.
  Art.  404.  -  La  commissione per l'esame di diploma e' costituita
secondo le consuete modalita' per gli esami universitari.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Bologna, 18 luglio 1991
                                           Il rettore: ROVERSI MONACO