REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 giugno 1991 

  Stralcio di un'area ubicata nel  comune  di  Caspoggio  dall'ambito
territoriale   n.   2  individuato  con  deliberazione  della  giunta
regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione da parte
della soc. Caspoggio 3000 S.r.l. di un impianto seggiovia biposto  in
sostituzione   di  un  impianto  monoposto  sul  medesimo  tracciato.
(Deliberazione n. V/10473).
(GU n.229 del 30-9-1991)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali  e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto l'art. 82 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977,  n.  616,  con  cui  sono state delegate alle regioni a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
 Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi'  come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del  26
aprile  1988  avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno  1939,  n.  1497,
per  la  realizzazione  di  opere  insistenti  su aree di particolare
interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge  8
agosto  1985,  n.  431,  con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985";
  Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge  29  giugno
1939,  n.  1497,  presentata  da  soc.  Caspoggio  3000 S.r.l. per la
realizzazione  di  impianto  seggiovia  biposto  in  sostituzione  di
impianto esistente su area ubicata nel comune di Caspoggio (Sondrio),
mappali  860,  541, 540, 876, 545, 544, 539, 543, 614, 613, 615, 616,
622, 629, 628, 791, 633, 681, 682, 683, 722, 635, 634, 630, 877, 684,
631, 685, 894, 893, 879, 621, 627, 546, foglio 5, mappali  745,  585,
272, foglio 8, mappali 3, 31, 89, 98, 102, 104, foglio 10, sottoposta
a  vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettere d) e g), della
legge  8  agosto  1985,  n.  431,  nonche'  gravata  da  vincolo   di
immodificabilita'  ed  inedificabilita' temporanea di cui all'art. 1-
ter  della  legge  8  agosto  1985,  n.  431,  in  quanto  ricompresa
nell'ambito  territoriale  n.  2,  individuato  con  deliberazione di
giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione
prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale  dell'opera  in
argomento,   diretta  al  soddisfacimento  di  interessi  pubblici  e
sociali, consistenti nella sostituzione  di  impianto  monoposto  con
impianto di risalita biposto;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,   in   considerazione  dell'improcrastinabile  esigenza  di
soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale
non puo' esimersi dal prendere in  esame,  in  ragione  dei  problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Verificato,  in  ordine all'area di cui trattasi che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza  sull'area  medesima  del  vincolo  di cui all'art. 1- ter
della legge 8  agosto  1985,  n.  431:  cio'  in  considerazione  del
limitato   impatto   ambientale   delle  opere  sull'ambiente  e  del
posizionamento delle stesse sul medesimo tracciato dell'esistente;
  Atteso che si e'  provveduto,  relativamente  all'area  interessata
dall'opera  proposta,  a  verificare  che  la  stessa  non risulti in
contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia  ambientale  che
urbanistico  ed  economico  sociale,  propri  della proposta di piano
paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale    di    pianificazione   paesistico-ambientale,   risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare,  della
pianificazione paesistica;
  Ritenuto  opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare l'area
interessata dall'opera in oggetto,  dall'ambito  territoriale  n.  2,
individuato  e  perimetrato  con deliberazione di giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato atto  che,  con  successivo  provvedimento  si  procedera'  ad
autorizzare  ex  art.  7  della  legge  29  giugno  1939, n. 1497, la
realizzazione dell'opera in questione;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
   1) di stralciare, per le motivazioni di cui  in  premessa,  l'area
ubicata  nel  comune  di  Caspoggio (Sondrio), mappali 860, 541, 540,
876, 545, 544, 539, 543, 614, 613, 615, 616, 622, 629, 628, 791, 633,
681, 682, 683, 722, 635, 634, 630, 877, 684, 631, 685, 894, 893, 879,
621, 627, 546, foglio 5, mappali 745, 585, 272, foglio 8, mappali  3,
31,  89,  98,  102,  104,  foglio  10,  dall'ambito territoriale n. 2
individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859  del  10
dicembre 1985;
   2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza dello stralcio disposto al
punto 1) della presente deliberazione, l'ambito  territoriale  n.  2,
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
   3)  di  pubblicare  la  presente  deliberazione   nella   Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino  ufficiale  della
regione  Lombardia,  come  previsto  dall'art.  1, primo comma, della
legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, cosi'  come  modificato  dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
   4)  di  inviare al sindaco del comune di Caspoggio (Sondrio) copia
della  Gazzetta  Ufficiale,  contenente  la  presente  deliberazione,
affinche'  provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso
dovra' tenere a disposizione degli interessati copia  della  Gazzetta
Ufficiale  con  la  relativa  planimetria, ai sensi dell'art. 4 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497.
    Milano, 26 giugno 1991
                                            Il presidente: GIOVENZANA
Il segretario: CASTELNOVO