N. 591 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 maggio 1991
N. 591 Ordinanza emessa il 30 maggio 1991 dal tribunale di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni di Genova nel procedimento penale a carico di Al Ashker Bassam Ordinamento penitenziario - Misure alternative - Affidamento in prova al servizio sociale e semiliberta' - Soggetti minori di eta' al momento del fatto reato - Modalita' diverse di applicazione - Omessa previsione - Lamentata eguale disciplina per soggetti diversi (adulti e giovani responsabili di reati durante la minore eta'). (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 79, primo comma, in relazione alla legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 47, 48 e 50). (Cost., art. 3, primo comma).(GU n.39 del 2-10-1991 )
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI Ha pronunciato la seguente ordinanza nei confronti di Al Ashker Bassam nato a Tripoli del Libano l'8 febbraio 1968 attualmente detenuto presso la casa circondariale di Genova in espiazione della sentenza 4 maggio 1987 della corte d'appello di Genova, sezione minorenni, difeso d'ufficio dall'avv. A. Lerici del foro di Genova; Vista l'istanza di Al Ashker Bassam intesa ad ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale, la semi-liberta' e la liberazione anticipata; Visti gli atti del procedimento di sorveglianza; Considerate le risultanze della documentazione acquisita, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui al processo verbale di udienza; Dato atto delle conclusioni del p.m. contrarie all'affidamento in prova al servizio sociale e alla semi-liberta' e favorevoli alla liberazione anticipata; Udite le ragioni del difensore; O S S E R V A Il presente procedimento di sorveglianza scaturisce dall'istanza con la quale in data 19 febbraio 1991 il detenuto Al Ashker Bassam, attualmente internato presso la casa circondariale di Genova, ha chiesto nell'ordine il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'ammissione al regime di semi-liberta' e la liberazione anticipata. Tenuto conto della notorieta' della vicenda giudiziaria in cui il giovane e' stato coinvolto (relativa ai delitti conseguiti al sequestro della m/n "Achille Lauro") e' qui sufficiente menzionare che Al Ashker Bassam e' detenuto dapprima in custodia cautelare e poi in esecuzione della sentenza 4 maggio 1987 della corte d'appello, sezione minorenni di Genova del 4 maggio 1987, confermata dalla suprema Corte di cassazione il 27 ottobre 1987, dovendo scontare la pena di anni diciassette di reclusione (di cui sei mesi condonati) per i delitti di sequestro di persona a scopo di terrorismo, omicidio e altro. Il percorso penitenziario del detenuto vale la pena di essere ricordato per la sua tortuosita'. Dopo l'iniziale carcerazione di pochi giorni a Siracusa egli e' stato oggetto dei seguenti trasferimenti: Spoleto (dal 15 al 31 ottobre 1985), Genova (dal 31 ottobre al 21 novembre 1985), Bosco Marengo (dal 21 novembre al 4 dicembre 1985), Forli' (dal 4 dicembre 1985 al 9 febbraio 1986), Vercelli (dal 9 febbraio al 16 maggio 1986), Busto Arsizio (dal 16 maggio 1986 al 7 maggio 1988), Ivrea (dal 7 maggio 1988 al 6 giugno 1989), Roma Rebibbia (dal 6 giugno al 24 novembre 1989), Genova (dal 24 novembre 1989 al 28 giugno 1990). A seguito dell'ordinanza del tribunale di sorveglianza per i minorenni di Genova in data 14 giugno 1990 che gli concedeva il beneficio della semi-liberta' Al Ashker veniva scarcerato il successivo 28 giugno. Successivamente la Corte suprema di cassazione (sezione prima penale), in accoglimento del ricorso proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Genova avverso la citata ordinanza di questo tribunale di sorveglianza, con sentenza in data 12 novembre 1990 annullava il provvedimento che ammetteva Al Ashker al regime della semi-liberta'. Conseguentemente il giovane palestinese il 15 febbraio 1991 rientrava nel settore di massima sicurezza della casa circondariale di Genova dove, come gia' si e' detto, risulta tutt'ora internato. All'odierna udienza il detenuto ha ribadito la sua richiesta di essere ammesso ai benefici previsti dall'ordinamento penitenziario esponendo altresi' il desiderio di essere restituito al gia' collaudato regime della semi-liberta'. A suo avviso infatti tale misura avrebbe, da un lato, risolto ogni problema circa la difficolta' di reperire un alloggio e, dall'altro, avrebbe consentito di soddisfare le esigenze di controllo nei suoi confronti stante il quotidiano contatto con l'istituzione carceraria. Il procuratore della Repubblica si dichiarava favorevole unicamente alla concessione del beneficio della liberazione anticipata esprimendo invece parere contrario sulle principali richieste del detenuto, ribadite con dovizia di argomenti dal suo difensore, mostrando di far proprie le argomentazioni utilizzate dalla Corte di cassazione nel provvedimento del 12 novembre 1990. Questo collegio, pur condividendo integralmente il contenuto dell'ordinanza del tribunale di sorveglianza per i minorenni di Genova in data 14 giugno 1990, ritiene attualmente di non poter piu' emettere un analogo provvedimento benche' l'esemplare condotta di Al Ashker, ampiamente sottolineata nella piu' volte menzionata ordinanza, abbia trovato ulteriore conferma nel periodo che va dal 28 giugno 1990 a oggi (in proposito sara' sufficiente ricordare la correttezza del comportamento in sede di attuazione del regime di semi-liberta', la serena attesa del rientro in carcere dopo aver appreso l'esito del giudizio della Cassazione, la positiva condotta tenuta in quest'ultimo periodo di carcerazione). L'impossibilita' di entrare nel merito delle istanze relative all'ammissione al beneficio dell'affidamento in prova o a quello della semi-liberta' discende direttamente dall'interpretazione che la suprema Corte ha ritenuto di dare dell'art. 79, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Secondo la Cassazione infatti la disposizione in questione non consente di ritenere che "nei confronti di soggetti che all'epoca dei fatti non avevano compiuto il diciottesimo anno di eta', le misure alternative alla detenzione con- template dal c.d. ordinamento penitenziario richiedano condizioni ed operino con modalita' diverse da quelle previste dalle singole disposizioni che le prevedano". In proposito va osservato che pur mancando nella vigente legislazione penitenziaria un argomento letterale tale da far ritenere immediatamente inapplicabili ai minorenni le esclusioni previste dagli artt. 47, 48 e 50 della legge n. 354/1975, il tribunale di sorveglianza per i minorenni di Genova (in una composizione diversa dall'attuale) si era mosso nel solco tracciato da un'autorevole giurisprudenza di merito ormai costante da una decina di anni (si v. trib. min. Torino ordinanza 9 gennaio 1981 e trib. min. Milano ordinanze 16 novembre 1979 e 28 ottobre 1980). Tale giurisprudenza, del resto, risulta mutuata nella sostanza dai significativi rilievi espressi nella sentenza della Corte costituzionale 20 aprile 1978, n. 46. In tale provvedimento, relativo alla carcerazione preventiva, veniva sospettata di illegittimita' una disposizione della c.d. legge Reale che avrebbe disciplinato in modo uguale situazioni diseguali e, segnatamente, quelle degli adulti e dei minori di eta' avuto riguardo al diverso significato e alla differente funzione che assumerebbe per essi al carcerazione preventiva. Sul punto la Corte era intervenuta con una sentenza interpretativa di rigetto sottolineando come la norma in questione apparisse suscettibile di un interpretazione armonica con l'art. 3, primo comma, della Costituzione e con le altre norme della Costituzione in tema di protezione della gioventu' (nella specie si era osservato che l'art. 1 della legge n. 152/1975 relativamente ai minori poteva essere interpretato nel senso che per essi poteva considerarsi superabile il divieto di concessione della liberta' provvisoria). In particolare si era osservato che, diversamente opinando, sarebbe risultato "profondamente contraddittoria con tutta la normativa sui minori degli anni diciotto il rigido automatismo di un divieto che precludesse al giudice la possibilita' di adottare soluzioni differenziate ( ..)" sottolineandosi invece la "necessita' di valutazioni del giudice fondate su prognosi ovviamente individualizzate in ordine alle prospettive di recupero del minore deviante". In tale ottica, utilizzando i medesimi argomenti, era sembrato possibile vertendosi in tema di soggetto che aveva commesso i reati in epoca in cui non aveva raggiunto la maggiore eta', superare la mancanza dei requisiti formali previsti dall'ordinamento penitenziario per l'affidamento in prova al servizio sociale e per la semi-liberta'. Ed infatti le disposizioni di cui agli artt. 47 e 50 della legge n. 354/1975 subordinano la concessione di dette misure a presupposti inesistenti nel caso di specie quali l'irrogazione di una pena detentiva non superiore a tre anni (per l'affidamento) e l'espiazione di almeno meta' della pena (per la semi-liberta'). Allo stato dunque, come gia' si e' accennato, reiterare il provvedimento di concessione della semi-liberta' o ammettere il detenuto all'affidamento in prova al servizio sociale servirebbe unicamente a vedersi censurata dalla Cassazione un'operazione interpretativa che, secondo la suprema Corte, si risolverebbe "nella creazione da parte del giudice di vere e proprie nuove norme giuridiche". E, tuttavia, non potendosi condividere l'assunto della Cassazione secondo cui "la vigente disciplina dell'esecuzione nei confronti di coloro che all'epoca del fatto non avevano ancora raggiunto la maggiore eta' e' sufficiente a soddisfare le esigenze di una necessaria parziale differenziazione" non resta a questo collegio che sollevare d'ufficio la questione di Costituzionalita' dell'art. 79 della legge n. 354/1975. Tale norma, come gia' si e' evidenziato nelle considerazioni in precedenza riportate, viola l'art. 3 della nostra Carta costituzionale disciplinando in maniera identica la condizione penitenziaria di soggetti fra loro profondamente diversi quali gli adulti ed i giovani che si sono resi responsabili di reati durante la loro minore eta'. In argomento va ribadito come da tempo sia la dottrina che la giurisprudenza abbiano sottolineato l'esigenza di "personalizzare" lo strumento penale nei confronti dei singoli minori il che in materia penitenziaria comporta inevitabilmente l'esclusione di rigide preclusioni quali appunto quelle che subordinano l'applicabilita' delle misure alternative al verificarsi o meno di circostanze formali. Tali valutazioni paiono rafforzate dallo stesso tenore letterale della norma che prevedeva l'applicabilita' dell'ordinamento penitenziario destinato agli adulti anche ai minorenni fino all'emanazione di una "apposita legge". Come noto l'ordinamento penitenziario minorile avrebbe dovuto essere realizzato in breve tempo ma l'incuria del legislatore ha fatto si che a quasi sedici anni dall'entrata in vigore della legge n. 354/1975 tale doveroso adempimento sia ancora lontano dal vedere la luce. La mancata legiferazione in materia costituisce un fatto di estrema gravita' essendo indiscussa la natura residuale della carcerazione minorile da utilizzare in chiave esclusivamente educativa e mai punitiva. L'incongruenza dell'attuale situazione normativa e' dimostrata anche dall'attuale disciplina della liberazione condizionale che, per quanto riguarda esclusivamente il settore minorile, in forza dell'espressa previsione di cui all'art. 21 del r.d.-l. 20 luglio 1934, n. 1404, e' consentita "in qualunque momento dell'esecuzione e qualunque sia la durata della pena detentiva inflitta". Vero e' che tale beneficio e' ancorato al requisito del "sicuro ravvedimento" ma tale condizione non e' sufficiente a giustificare l'esistenza nel nostro ordinamento minorile, da un lato, di un istituto (quale appunto la liberazione condizionale), svincolato da adeguate forme di controllo sociale e di stimolo rieducativo, concedibile prescindendo da ogni preclusione e, dall'altro, di misure (quali l'affidamento in prova e la semi-liberta') pienamente conformi alle esigenze di rieducazione e di reinserimento sociale ma ancorate a requisiti formali privi di ogni ragionevolezza per chi ha commesso il reato in eta' minore. L'interpretazione dell'art. 79, primo comma, dell'ordinamento penitenziario in senso restrittivo, secondo l'attuale insegnamento del supremo collegio, comporta sul piano della prassi giurisprudenziale il pericolo che, al fine di sottrarre i minorenni alla durezza del regime carcerario, i tribunali di sorveglianza comincino a privilegiare la misura della liberazione condizionale largheggiando nella valutazione del "ravvedimento" proprio per ovviare alle rigide preclusioni inerenti ai benefici di cui agli artt. 47 e 48 della legge n. 354/1975 ben piu' idonei, come si e' accennato, ad un effettivo recupero dei minori devianti. Quanto alla rilevanza della questione nel caso di specie e' sufficiente osservare che Al Ashker si trova attualmente detenuto proprio in forza dell'interpretazione che la suprema Corte ha dato dell'art. 79 dell'ordinamento penitenziario e che, allo stato, e' tutt'altro che sicuro che egli possa ottenere la scarcerazione attraverso il beneficio della liberazione condizionale. Per quanto concerne infine l'istanza del detenuto relativa alla liberazione anticipata, concedibile all'interessato in forza della sua seria ed indiscussa partecipazione all'opera di rieducazione, appare opportuno provvedere con separato provvedimento, previo stralcio da fascicolo originario degli atti relativi alla richiesta in questione, attenendo il presente provvedimento unicamente alla questione di costituzionalita' che questo collegio ha ritenuto di dovere sollevare.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 79, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, relativamente agli artt. 47, 48 e 50 della citata legge in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione nella parte in cui non consente di ritenere che, nei confronti di soggetti minori di eta' all'epoca dei fatti-reati commessi, le misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semi-liberta' operino con modalita' diverse da quelle previste dalle singole disposizioni che le prevedono; Dispone l'immediata sospensione del presente procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, a Al Ashker Bassam, al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Genova e comuncata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Genova, addi' 30 maggio 1991 Il presidente est.: MAZZA GALANTI Il collaboratore di cancelleria: CATALANO Depositato in cancelleria, addi' 3 giugno 1991. Il collaboratore di cancelleria: CATALANO 91C1064