N. 591 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 maggio 1991

                                N. 591
 Ordinanza  emessa  il  30  maggio  1991 dal tribunale di sorveglianza
 presso il tribunale per i minorenni di Genova nel procedimento penale
 a carico di Al Ashker Bassam
 Ordinamento penitenziario - Misure alternative - Affidamento in prova
    al servizio sociale e semiliberta' - Soggetti minori  di  eta'  al
    momento  del  fatto  reato  -  Modalita' diverse di applicazione -
    Omessa previsione  -  Lamentata  eguale  disciplina  per  soggetti
    diversi  (adulti e giovani responsabili di reati durante la minore
    eta').
 (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 79, primo comma, in relazione
    alla legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 47, 48 e 50).
 (Cost., art. 3, primo comma).
(GU n.39 del 2-10-1991 )
                     IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nei confronti  di  Al  Ashker
 Bassam  nato  a  Tripoli  del  Libano  l'8  febbraio 1968 attualmente
 detenuto presso la casa circondariale di Genova in  espiazione  della
 sentenza  4  maggio  1987  della  corte  d'appello di Genova, sezione
 minorenni, difeso d'ufficio dall'avv. A. Lerici del foro di Genova;
    Vista  l'istanza  di  Al  Ashker   Bassam   intesa   ad   ottenere
 l'affidamento  in  prova  al  servizio sociale, la semi-liberta' e la
 liberazione anticipata;
    Visti gli atti del procedimento di sorveglianza;
    Considerate le risultanze della  documentazione  acquisita,  degli
 accertamenti  svolti, della trattazione e della discussione di cui al
 processo verbale di udienza;
    Dato atto delle conclusioni del p.m. contrarie all'affidamento  in
 prova  al  servizio  sociale  e  alla semi-liberta' e favorevoli alla
 liberazione anticipata;
    Udite le ragioni del difensore;
                             O S S E R V A
    Il presente procedimento di sorveglianza  scaturisce  dall'istanza
 con  la  quale in data 19 febbraio 1991 il detenuto Al Ashker Bassam,
 attualmente internato presso la  casa  circondariale  di  Genova,  ha
 chiesto   nell'ordine  il  beneficio  dell'affidamento  in  prova  al
 servizio sociale,  l'ammissione  al  regime  di  semi-liberta'  e  la
 liberazione anticipata.
    Tenuto  conto della notorieta' della vicenda giudiziaria in cui il
 giovane  e'  stato  coinvolto  (relativa  ai  delitti  conseguiti  al
 sequestro  della  m/n  "Achille Lauro") e' qui sufficiente menzionare
 che Al Ashker Bassam e' detenuto dapprima in custodia cautelare e poi
 in esecuzione della sentenza 4 maggio  1987  della  corte  d'appello,
 sezione  minorenni  di  Genova  del  4  maggio 1987, confermata dalla
 suprema Corte di cassazione il 27 ottobre 1987, dovendo  scontare  la
 pena  di  anni  diciassette di reclusione (di cui sei mesi condonati)
 per i delitti di sequestro di persona a scopo di terrorismo, omicidio
 e altro.
    Il percorso penitenziario del detenuto  vale  la  pena  di  essere
 ricordato  per  la  sua  tortuosita'. Dopo l'iniziale carcerazione di
 pochi  giorni  a  Siracusa  egli  e'  stato  oggetto   dei   seguenti
 trasferimenti:  Spoleto  (dal  15 al 31 ottobre 1985), Genova (dal 31
 ottobre al 21 novembre 1985), Bosco Marengo (dal  21  novembre  al  4
 dicembre  1985),  Forli'  (dal  4  dicembre 1985 al 9 febbraio 1986),
 Vercelli (dal 9 febbraio al 16 maggio 1986), Busto  Arsizio  (dal  16
 maggio  1986  al 7 maggio 1988), Ivrea (dal 7 maggio 1988 al 6 giugno
 1989), Roma Rebibbia (dal 6 giugno al 24 novembre 1989), Genova  (dal
 24 novembre 1989 al 28 giugno 1990).
    A  seguito  dell'ordinanza  del  tribunale  di  sorveglianza per i
 minorenni di Genova in data 14  giugno  1990  che  gli  concedeva  il
 beneficio   della   semi-liberta'  Al  Ashker  veniva  scarcerato  il
 successivo 28 giugno.
    Successivamente la Corte  suprema  di  cassazione  (sezione  prima
 penale),  in  accoglimento del ricorso proposto dal procuratore della
 Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Genova  avverso  la
 citata ordinanza di questo tribunale di sorveglianza, con sentenza in
 data  12  novembre  1990  annullava il provvedimento che ammetteva Al
 Ashker al regime della semi-liberta'.
    Conseguentemente  il  giovane  palestinese  il  15  febbraio  1991
 rientrava  nel  settore di massima sicurezza della casa circondariale
 di Genova dove, come gia' si e' detto, risulta tutt'ora internato.
    All'odierna udienza il detenuto ha ribadito la  sua  richiesta  di
 essere  ammesso  ai  benefici previsti dall'ordinamento penitenziario
 esponendo  altresi'  il  desiderio  di  essere  restituito  al   gia'
 collaudato  regime  della  semi-liberta'.  A  suo avviso infatti tale
 misura  avrebbe,  da  un  lato,  risolto  ogni  problema   circa   la
 difficolta' di reperire un alloggio e, dall'altro, avrebbe consentito
 di  soddisfare  le esigenze di controllo nei suoi confronti stante il
 quotidiano contatto con l'istituzione carceraria.
    Il  procuratore  della   Repubblica   si   dichiarava   favorevole
 unicamente   alla   concessione   del   beneficio  della  liberazione
 anticipata  esprimendo  invece  parere  contrario  sulle   principali
 richieste  del  detenuto,  ribadite  con dovizia di argomenti dal suo
 difensore, mostrando di  far  proprie  le  argomentazioni  utilizzate
 dalla Corte di cassazione nel provvedimento del 12 novembre 1990.
    Questo  collegio,  pur  condividendo  integralmente  il  contenuto
 dell'ordinanza del tribunale  di  sorveglianza  per  i  minorenni  di
 Genova  in data 14 giugno 1990, ritiene attualmente di non poter piu'
 emettere un analogo provvedimento benche' l'esemplare condotta di  Al
 Ashker,   ampiamente   sottolineata   nella   piu'  volte  menzionata
 ordinanza, abbia trovato ulteriore conferma nel periodo che va dal 28
 giugno 1990 a oggi  (in  proposito  sara'  sufficiente  ricordare  la
 correttezza  del  comportamento  in  sede di attuazione del regime di
 semi-liberta', la serena attesa del  rientro  in  carcere  dopo  aver
 appreso  l'esito  del giudizio della Cassazione, la positiva condotta
 tenuta in quest'ultimo periodo di carcerazione).
    L'impossibilita' di entrare  nel  merito  delle  istanze  relative
 all'ammissione  al  beneficio  dell'affidamento  in  prova o a quello
 della semi-liberta' discende direttamente dall'interpretazione che la
 suprema Corte ha ritenuto di dare dell'art. 79,  primo  comma,  della
 legge  26  luglio  1975,  n.  354.  Secondo  la Cassazione infatti la
 disposizione in questione non consente di ritenere che "nei confronti
 di  soggetti  che  all'epoca  dei  fatti  non  avevano  compiuto   il
 diciottesimo anno di eta', le misure alternative alla detenzione con-
 template  dal c.d. ordinamento penitenziario richiedano condizioni ed
 operino con  modalita'  diverse  da  quelle  previste  dalle  singole
 disposizioni che le prevedano".
    In   proposito   va  osservato  che  pur  mancando  nella  vigente
 legislazione  penitenziaria  un  argomento  letterale  tale  da   far
 ritenere  immediatamente  inapplicabili  ai  minorenni  le esclusioni
 previste dagli artt.  47,  48  e  50  della  legge  n.  354/1975,  il
 tribunale   di  sorveglianza  per  i  minorenni  di  Genova  (in  una
 composizione  diversa  dall'attuale) si era mosso nel solco tracciato
 da un'autorevole giurisprudenza  di  merito  ormai  costante  da  una
 decina  di  anni  (si v. trib. min. Torino ordinanza 9 gennaio 1981 e
 trib. min. Milano ordinanze 16 novembre 1979 e 28 ottobre 1980).
    Tale giurisprudenza, del resto, risulta mutuata nella sostanza dai
 significativi   rilievi   espressi   nella   sentenza   della   Corte
 costituzionale 20 aprile 1978, n. 46. In tale provvedimento, relativo
 alla carcerazione preventiva, veniva sospettata di illegittimita' una
 disposizione  della c.d. legge Reale che avrebbe disciplinato in modo
 uguale situazioni diseguali e, segnatamente, quelle  degli  adulti  e
 dei  minori  di  eta'  avuto  riguardo  al diverso significato e alla
 differente  funzione  che  assumerebbe  per  essi   al   carcerazione
 preventiva.  Sul  punto  la  Corte  era  intervenuta con una sentenza
 interpretativa di rigetto sottolineando come la  norma  in  questione
 apparisse  suscettibile  di un interpretazione armonica con l'art. 3,
 primo  comma,  della  Costituzione  e  con  le  altre   norme   della
 Costituzione  in  tema di protezione della gioventu' (nella specie si
 era osservato che l'art. 1 della legge n. 152/1975  relativamente  ai
 minori  poteva  essere  interpretato  nel  senso  che per essi poteva
 considerarsi superabile il  divieto  di  concessione  della  liberta'
 provvisoria).  In  particolare  si  era  osservato  che, diversamente
 opinando, sarebbe risultato "profondamente contraddittoria con  tutta
 la  normativa sui minori degli anni diciotto il rigido automatismo di
 un divieto che precludesse al giudice  la  possibilita'  di  adottare
 soluzioni  differenziate ( ..)" sottolineandosi invece la "necessita'
 di  valutazioni  del   giudice   fondate   su   prognosi   ovviamente
 individualizzate  in  ordine  alle prospettive di recupero del minore
 deviante".
    In tale ottica, utilizzando i  medesimi  argomenti,  era  sembrato
 possibile  vertendosi  in tema di soggetto che aveva commesso i reati
 in epoca in cui non aveva raggiunto la  maggiore  eta',  superare  la
 mancanza    dei    requisiti    formali   previsti   dall'ordinamento
 penitenziario per l'affidamento in prova al servizio sociale e per la
 semi-liberta'. Ed infatti le disposizioni di cui agli artt. 47  e  50
 della  legge n. 354/1975 subordinano la concessione di dette misure a
 presupposti inesistenti nel caso di specie quali l'irrogazione di una
 pena detentiva  non  superiore  a  tre  anni  (per  l'affidamento)  e
 l'espiazione di almeno meta' della pena (per la semi-liberta').
    Allo  stato  dunque,  come  gia'  si  e'  accennato,  reiterare il
 provvedimento di  concessione  della  semi-liberta'  o  ammettere  il
 detenuto  all'affidamento  in  prova  al  servizio sociale servirebbe
 unicamente  a  vedersi  censurata  dalla   Cassazione   un'operazione
 interpretativa  che, secondo la suprema Corte, si risolverebbe "nella
 creazione da  parte  del  giudice  di  vere  e  proprie  nuove  norme
 giuridiche".
    E,  tuttavia, non potendosi condividere l'assunto della Cassazione
 secondo cui "la vigente disciplina dell'esecuzione nei  confronti  di
 coloro  che  all'epoca  del  fatto  non  avevano  ancora raggiunto la
 maggiore  eta'  e'  sufficiente  a  soddisfare  le  esigenze  di  una
 necessaria parziale differenziazione" non resta a questo collegio che
 sollevare  d'ufficio  la  questione di Costituzionalita' dell'art. 79
 della legge n. 354/1975.
    Tale  norma,  come  gia' si e' evidenziato nelle considerazioni in
 precedenza   riportate,   viola   l'art.   3   della   nostra   Carta
 costituzionale   disciplinando  in  maniera  identica  la  condizione
 penitenziaria di soggetti fra loro profondamente  diversi  quali  gli
 adulti ed i giovani che si sono resi responsabili di reati durante la
 loro minore eta'.
    In  argomento  va  ribadito  come  da tempo sia la dottrina che la
 giurisprudenza abbiano sottolineato l'esigenza di "personalizzare" lo
 strumento penale nei confronti dei singoli minori il che  in  materia
 penitenziaria   comporta   inevitabilmente   l'esclusione  di  rigide
 preclusioni quali appunto  quelle  che  subordinano  l'applicabilita'
 delle  misure  alternative  al  verificarsi  o  meno  di  circostanze
 formali.
    Tali valutazioni paiono rafforzate dallo stesso  tenore  letterale
 della   norma   che   prevedeva   l'applicabilita'   dell'ordinamento
 penitenziario  destinato  agli  adulti  anche   ai   minorenni   fino
 all'emanazione  di  una  "apposita  legge".  Come  noto l'ordinamento
 penitenziario minorile avrebbe  dovuto  essere  realizzato  in  breve
 tempo  ma  l'incuria  del  legislatore ha fatto si che a quasi sedici
 anni dall'entrata in vigore della legge  n.  354/1975  tale  doveroso
 adempimento sia ancora lontano dal vedere la luce.
    La  mancata  legiferazione  in  materia  costituisce  un  fatto di
 estrema  gravita'  essendo  indiscussa  la  natura  residuale   della
 carcerazione   minorile   da   utilizzare  in  chiave  esclusivamente
 educativa e mai punitiva.
    L'incongruenza dell'attuale  situazione  normativa  e'  dimostrata
 anche dall'attuale disciplina della liberazione condizionale che, per
 quanto   riguarda   esclusivamente  il  settore  minorile,  in  forza
 dell'espressa previsione di cui all'art. 21  del  r.d.-l.  20  luglio
 1934,  n. 1404, e' consentita "in qualunque momento dell'esecuzione e
 qualunque sia la durata della pena detentiva inflitta".
    Vero e' che tale beneficio e' ancorato al  requisito  del  "sicuro
 ravvedimento"  ma  tale  condizione non e' sufficiente a giustificare
 l'esistenza nel nostro  ordinamento  minorile,  da  un  lato,  di  un
 istituto  (quale  appunto la liberazione condizionale), svincolato da
 adeguate  forme  di  controllo  sociale  e  di  stimolo  rieducativo,
 concedibile prescindendo da ogni preclusione e, dall'altro, di misure
 (quali l'affidamento in prova e la semi-liberta') pienamente conformi
 alle  esigenze di rieducazione e di reinserimento sociale ma ancorate
 a requisiti formali privi di ogni ragionevolezza per chi ha  commesso
 il reato in eta' minore.
    L'interpretazione  dell'art.  79,  primo  comma,  dell'ordinamento
 penitenziario in senso restrittivo,  secondo  l'attuale  insegnamento
 del    supremo    collegio,   comporta   sul   piano   della   prassi
 giurisprudenziale il pericolo che, al fine di sottrarre  i  minorenni
 alla  durezza  del  regime  carcerario,  i  tribunali di sorveglianza
 comincino a privilegiare la  misura  della  liberazione  condizionale
 largheggiando   nella  valutazione  del  "ravvedimento"  proprio  per
 ovviare alle rigide preclusioni inerenti  ai  benefici  di  cui  agli
 artt.  47  e  48  della legge n. 354/1975 ben piu' idonei, come si e'
 accennato, ad un effettivo recupero dei minori devianti.
    Quanto alla rilevanza  della  questione  nel  caso  di  specie  e'
 sufficiente  osservare  che  Al  Ashker si trova attualmente detenuto
 proprio in forza dell'interpretazione che la suprema  Corte  ha  dato
 dell'art.  79  dell'ordinamento  penitenziario  e che, allo stato, e'
 tutt'altro  che  sicuro  che  egli  possa  ottenere  la scarcerazione
 attraverso il beneficio della liberazione condizionale.
    Per quanto concerne infine l'istanza del  detenuto  relativa  alla
 liberazione  anticipata,  concedibile  all'interessato in forza della
 sua seria ed indiscussa  partecipazione  all'opera  di  rieducazione,
 appare   opportuno  provvedere  con  separato  provvedimento,  previo
 stralcio da fascicolo originario degli atti relativi  alla  richiesta
 in  questione,  attenendo  il  presente provvedimento unicamente alla
 questione di costituzionalita' che questo  collegio  ha  ritenuto  di
 dovere sollevare.
                                P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 79, primo comma, della legge 26 luglio 1975,
 n. 354, relativamente agli artt. 47, 48 e 50 della  citata  legge  in
 relazione  all'art. 3, primo comma, della Costituzione nella parte in
 cui non consente di ritenere che, nei confronti di soggetti minori di
 eta' all'epoca dei fatti-reati commessi, le misure  alternative  alla
 detenzione  dell'affidamento  in  prova  al  servizio sociale e della
 semi-liberta' operino con modalita' diverse da quelle previste  dalle
 singole disposizioni che le prevedono;
    Dispone  l'immediata  sospensione  del  presente procedimento e la
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza  venga
 notificata  al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, a Al Ashker
 Bassam, al procuratore della Repubblica presso  il  tribunale  per  i
 minorenni  di  Genova  e comuncata ai Presidenti delle due Camere del
 Parlamento.
      Genova, addi' 30 maggio 1991
                   Il presidente est.: MAZZA GALANTI
                             Il collaboratore di cancelleria: CATALANO
    Depositato in cancelleria, addi' 3 giugno 1991.
               Il collaboratore di cancelleria: CATALANO

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