N. 597 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 maggio 1991
N. 597 Ordinanza emessa il 3 maggio 1991 dal tribunale amministrativo regionale del Veneto sul ricorso proposto da Zanetello Giovanni contro la u.s.l. n. 9 di Noventa Vicentina Impiego pubblico - Stato giuridico del personale delle uu.ss.ll. - Medici in posizione non apicale (assistenti ed aiuti ospedalieri) - Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' come il restante personale delle uu.ss.ll. - Mancata previsione del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di eta' per il raggiungimento del massimo del trattamento di quiescenza, come per i primari ospedalieri (legge n. 50/1991) e i dirigenti civili dello Stato - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni analoghe. (D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53, primo comma). (Cost., art. 3).(GU n.39 del 2-10-1991 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1671/1990 proposto dal dott. Giovanni Zanetello, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Sala e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso il secondo in Venezia-Mestre, via Ospedale n. 9/12, come da mandato a margine del ricorso, contro l'unita' locale socio sanitaria n. 9, in persona del presidente pro-tempore, non costituita in giudizio per l'annullamento della deliberazione del comitato di gestione in data 21 febbraio 1990, comunicatagli con nota prot. n. 5693 del 2 maggio 1990, di collocamento a riposo del ricorrente per raggiunti limiti di eta' decorrere dal 22 giugno 1990; Visto il ricorso, notificato in data 8 giugno 1990 e depositato presso la segreteria il 22 giugno 1990 con i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Udito alla pubblica udienza del 3 maggio 1991, relatore la dott.ssa Settesoldi, l'avv. Sala per il ricorrente; Ritenuto e considerato quanto segue; F A T T O Il ricorrente, veterinario dirigente in servizio di ruolo presso l'u.l.s.s. intimata, impugna il suo collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta' disposto in coincidenza con il suo compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. A tale data egli non ha infatti raggiunto il massimo dell'eta' pensionabile, avendo maturato solo trentadue anni complessivi di anzianita' contributiva pensionabile, comprensivi del riscatto degli anni di laurea e di alcuni servizi prestati come supplente. Il ricorso deduce il seguente motivo unico: violazione del principio generale dell'impiego che consente il mantenimento in servizio fino quarantesimo anno di effettiva iscrizione contributiva (art. 6 della legge 26 febbraio 1982 di conversione del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791; art. 4-quinquies del d.-l. 27 dicembre 1989, n. 423, convertito in legge 28 febbraio 1989, n. 37); violazione artt. 3 e 39, secondo comma, della Costituzione. Si assume che sarebbe consolidato principio generale dell'ordinamento che il dipendente ha diritto a raggiungere la pienezza del trattamento previdenziale con i quaranta anni di servizio contributivo effettivo. Per quanto riguarda l'impiego pubblico la regola del collocamento a riposo al sessantacinquesimo anno di eta' sarebbe ormai derogata da tutta una serie di normative particolari, tra cui quella concernente taluni primari ed ex sanitari comunali e, da ultimo, quella riguardante la dirigenza statale, tanto da farla ritenere ormai in contrasto con il principio di uguaglianza. Con le note d'udienza il ricorrente ha ricordato la sopravvenuta legge n. 50/1991 che concede il beneficio del trattenimento in servizio finalizzato a raggiungere il massimo della pensione ai primari ospedalieri. In particolare il ricorrente assume che la legge in questione, la cui rubrica si riferisce al "personale medico dipendente", dovrebbe potersi applicare anche alla sua situazione perche' la posizione funzionale del veterinario dirigente sarebbe del tutto analoga a quella del primario, tanto piu' che i veterinari dovrebbero considerarsi non solo personale sanitario, in quanto tale inclusi nel ruolo sanitario, ma anche personale medico, in quanto laureati in medicina veterinaria. In alternativa viene sollevata la questione di costituzionalita' dell'art. 53, primo comma, del d.P.R. n. 761/1979, nonche', ove occorra, dell'art. 1, comma 4-quinquies, del d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, come convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, che non ha ricompreso il personale veterinario dirigente delle uu.ll.ss.ss. fra quello cui si intendono applicate le disposizioni degli artt. 15, secondo e terzo comma, della legge n. 477/1973, e 10, sesto comma, del d.-l. n. 357/1989, come convertito nella legge n. 417/1989 (sul mantenimento in servizio fino al settantesimo anno di eta' del personale della scuola), riconosciute, invece, applicabili ai soli dirigenti dello Stato. D I R I T T O
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 596/1991). 91C1070