MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 settembre 1991 

  Approvazione di condizioni speciali di polizza e di tassi di premio
da applicare  a  tariffe  di  assicurazioni  sulla  vita  in  vigore,
presentati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.
(GU n.233 del 4-10-1991)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Viste  le  domande  in  data 10 ottobre 1989, 13 febbraio 1990 e 11
dicembre 1990 presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni,
con sede in Roma, intese ad  ottenere  l'approvazione  di  condizioni
speciali  di  polizza  e  tassi  di  premio da applicare a tariffe di
assicurazione sulla vita in vigore;
  Vista la documentazione allegata alle predette istanze;
  Viste le lettere n. 020049 dell'8 gennaio 1990, n.  021427  del  18
aprile  1990, n. 121130 del 14 marzo 1991 con le quali l'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo  -
ISVAP,   ha  comunicato  che  non  esistono  elementi  ostativi  alla
emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   -
Direzione   generale  delle  assicurazioni  private  e  di  interesse
collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza e i  tassi  di
premio  da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore,
presentati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con  sede  in
Roma:
   1) art. 7 delle condizioni speciali di polizza per l'assicurazione
temporanea di gruppo per il caso di morte o per il caso di morte e di
invalidita'  permanente,  stipulata  a  favore  dei  dirigenti  delle
aziende  industriali  da  parte  delle  compagnie  di   assicurazione
aderenti  al "Pool italiano per l'assicurazione di gruppo per il caso
di morte e di invalidita' dei dirigenti di aziende  industriali",  in
forza  dell'art.  12 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei
dirigenti di aziende industriali stipulato in data 16 maggio 1985.
  Il suddetto art. 7  sostituisce  l'analogo  approvato  con  decreto
ministeriale 18 dicembre 1985;
   2) art. 8 delle condizioni speciali di polizza per l'assicurazione
temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidita' permanente
stipulata a favore dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla
CONFAPI  da  parte delle compagnie di assicurazione facenti parte del
"Pool  italiano  per l'assicurazione di gruppo per il caso di morte e
di  invalidita'  permanente  dei  dirigenti  di  aziende  industriali
aderenti alla CONFAPI" in forza dell'art. 12 del contratto collettivo
nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende industriali stipulato in
data   4   luglio  1985.  Il  suddetto  art.  8  risulta  sostitutivo
dell'analogo facente  parte  delle  condizioni  speciali  di  polizza
approvate con decreto ministeriale del 18 dicembre 1985;
   3) tassi di premio per l'assicurazione temporanea di gruppo per il
caso  di  morte,  da  applicare alle coperture assicurative di cui al
precedente punto 1);
   4) tassi di premio per l'assicurazione temporanea di gruppo per il
caso  di  morte  e  di  invalidita'  permanente,  da  applicare  alle
coperture assicurative di cui al precedente punto 1);
   5) tassi di premio per l'assicurazione temporanea di gruppo per il
caso  di  morte  e  di  invalidita'  permanente,  da  applicare  alle
coperture assicurative di cui al precedente punto 2) in  sostituzione
degli  analoghi  approvati  con  decreto ministeriale del 18 dicembre
1985;
   6) condizioni speciali di polizza,  comprensive  delle  condizioni
regolanti la garanzia del rischio di invalidita' permanente, relative
all'assicurazione  temporanea  di gruppo per il caso di morte nonche'
per il caso di morte e di invalidita' permanente, stipulata a  favore
dei  dirigenti  di aziende industriali in sostituzione delle analoghe
in vigore;
   7) tassi di premio per l'assicurazione temporanea di gruppo per il
caso di morte da applicare alle  coperture  assicurative  di  cui  al
precedente punto 6), in sostituzione degli analoghi in vigore;
   8) tassi di premio per l'assicurazione temporanea di gruppo per il
caso di morte e di invalidita' permanente da applicare alle coperture
assicurative  di  cui  al  precedente punto 6), in sostituzione degli
analoghi in vigore;
   9) condizioni speciali di polizza,  comprensive  delle  condizioni
regolanti  la  garanzia  del  rischio  di invalidita' permanente, per
l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonche' per
il caso di morte e di invalidita' permanente stipulata  a  favore  di
dipendenti di aziende, in sostituzione degli analoghi in vigore;
  10) tassi di premio per l'assicurazione temporanea di gruppo per il
caso  di  morte,  da  applicare alle coperture assicurative di cui al
precedente punto 9), in sostituzione degli analoghi in vigore;
  11) tassi di premio per l'assicurazione temporanea di gruppo per il
caso  di  morte  e  di  invalidita'  permanente,  da  applicare  alle
coperture assicurative di cui al precedente punto 9), in sostituzione
degli analoghi in vigore;
  12) art. 2 delle condizioni speciali di polizza per l'assicurazione
di  gruppo  per  il  caso  di  morte  e  per  il  caso  di morte e di
invalidita'  permanente,  stipulata  a  favore  dei  dirigenti  delle
aziende  industriali  aderenti  alla Confindustria, Intersind, ASAP e
FNDAI da parte delle  imprese  di  assicurazione  aderenti  al  "Pool
italiano  per  l'assicurazione  di  gruppo  per il caso di morte e di
invalidita' dei dirigenti di aziende industriali", in forza dell'art.
12 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 1985;
  13)  art.  2  delle condizioni regolanti la garanzia del rischio di
invalidita' permanente nelle assicurazioni temporanee di  gruppo  per
il  caso  di  morte  e  invalidita' permanente stipulate a favore dei
dirigenti  di  aziende  industriali  aderenti   alla   Confindustria,
Intersind,  ASAP  e  FNDAI, relative all'ipotesi di cui al precedente
punto 12).
  Gli articoli di cui ai predetti punti 12) e 13)  sostituiscono  gli
analoghi approvati con decreto ministeriale del 18 dicembre 1985;
  14)  condizioni  speciali di polizza per l'assicurazione temporanea
di gruppo per il caso di morte, nonche' per il caso  di  morte  e  di
invalidita' permanente stipulata a favore dei dirigenti delle aziende
industriali;
  15)  art.  2  delle condizioni regolanti la garanzia del rischio di
invalidita' permanente nelle assicurazioni temporanee di  gruppo  per
il  caso  di morte e di invalidita' permanente stipulate a favore dei
dirigenti di aziende industriali,  relative  all'ipotesi  di  cui  al
precedente
punto 14).
  L'articolo  e  le  condizioni  di cui ai precedenti punti 14) e 15)
sostituiscono gli analoghi approvati con decreto ministeriale del  18
dicembre 1985;
  16)  condizioni  speciali di polizza per l'assicurazione temporanea
di gruppo per il caso di morte nonche' per il  caso  di  morte  e  di
invalidita'  permanente  stipulata a favore dei dipendenti di aziende
industriali in forza di contratti o accordi collettivi  nazionali  di
lavoro;
  17)  condizioni  regolanti  la  garanzia del rischio di invalidita'
permanente nelle assicurazioni temporanee di gruppo per  il  caso  di
morte  e  di invalidita' permanente stipulate a favore dei dipendenti
di aziende industriali, relative all'ipotesi  di  cui  al  precedente
punto 16.
  Le  condizioni  di cui ai predetti punti 16) e 17) sostituiscono le
analoghe approvate con decreto ministeriale del 26 maggio 1987.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 settembre 1991
                                                 Il Ministro: BODRATO