Approvazione di condizioni speciali di polizza e di tassi di premio da applicare a tariffe di assicurazioni sulla vita in vigore, presentati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.(GU n.233 del 4-10-1991)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Viste le domande in data 10 ottobre 1989, 13 febbraio 1990 e 11 dicembre 1990 presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza e tassi di premio da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore; Vista la documentazione allegata alle predette istanze; Viste le lettere n. 020049 dell'8 gennaio 1990, n. 021427 del 18 aprile 1990, n. 121130 del 14 marzo 1991 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza e i tassi di premio da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma: 1) art. 7 delle condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte o per il caso di morte e di invalidita' permanente, stipulata a favore dei dirigenti delle aziende industriali da parte delle compagnie di assicurazione aderenti al "Pool italiano per l'assicurazione di gruppo per il caso di morte e di invalidita' dei dirigenti di aziende industriali", in forza dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende industriali stipulato in data 16 maggio 1985. Il suddetto art. 7 sostituisce l'analogo approvato con decreto ministeriale 18 dicembre 1985; 2) art. 8 delle condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidita' permanente stipulata a favore dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla CONFAPI da parte delle compagnie di assicurazione facenti parte del "Pool italiano per l'assicurazione di gruppo per il caso di morte e di invalidita' permanente dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla CONFAPI" in forza dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende industriali stipulato in data 4 luglio 1985. Il suddetto art. 8 risulta sostitutivo dell'analogo facente parte delle condizioni speciali di polizza approvate con decreto ministeriale del 18 dicembre 1985; 3) tassi di premio per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte, da applicare alle coperture assicurative di cui al precedente punto 1); 4) tassi di premio per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidita' permanente, da applicare alle coperture assicurative di cui al precedente punto 1); 5) tassi di premio per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidita' permanente, da applicare alle coperture assicurative di cui al precedente punto 2) in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale del 18 dicembre 1985; 6) condizioni speciali di polizza, comprensive delle condizioni regolanti la garanzia del rischio di invalidita' permanente, relative all'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonche' per il caso di morte e di invalidita' permanente, stipulata a favore dei dirigenti di aziende industriali in sostituzione delle analoghe in vigore; 7) tassi di premio per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte da applicare alle coperture assicurative di cui al precedente punto 6), in sostituzione degli analoghi in vigore; 8) tassi di premio per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidita' permanente da applicare alle coperture assicurative di cui al precedente punto 6), in sostituzione degli analoghi in vigore; 9) condizioni speciali di polizza, comprensive delle condizioni regolanti la garanzia del rischio di invalidita' permanente, per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonche' per il caso di morte e di invalidita' permanente stipulata a favore di dipendenti di aziende, in sostituzione degli analoghi in vigore; 10) tassi di premio per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte, da applicare alle coperture assicurative di cui al precedente punto 9), in sostituzione degli analoghi in vigore; 11) tassi di premio per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidita' permanente, da applicare alle coperture assicurative di cui al precedente punto 9), in sostituzione degli analoghi in vigore; 12) art. 2 delle condizioni speciali di polizza per l'assicurazione di gruppo per il caso di morte e per il caso di morte e di invalidita' permanente, stipulata a favore dei dirigenti delle aziende industriali aderenti alla Confindustria, Intersind, ASAP e FNDAI da parte delle imprese di assicurazione aderenti al "Pool italiano per l'assicurazione di gruppo per il caso di morte e di invalidita' dei dirigenti di aziende industriali", in forza dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 1985; 13) art. 2 delle condizioni regolanti la garanzia del rischio di invalidita' permanente nelle assicurazioni temporanee di gruppo per il caso di morte e invalidita' permanente stipulate a favore dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confindustria, Intersind, ASAP e FNDAI, relative all'ipotesi di cui al precedente punto 12). Gli articoli di cui ai predetti punti 12) e 13) sostituiscono gli analoghi approvati con decreto ministeriale del 18 dicembre 1985; 14) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte, nonche' per il caso di morte e di invalidita' permanente stipulata a favore dei dirigenti delle aziende industriali; 15) art. 2 delle condizioni regolanti la garanzia del rischio di invalidita' permanente nelle assicurazioni temporanee di gruppo per il caso di morte e di invalidita' permanente stipulate a favore dei dirigenti di aziende industriali, relative all'ipotesi di cui al precedente punto 14). L'articolo e le condizioni di cui ai precedenti punti 14) e 15) sostituiscono gli analoghi approvati con decreto ministeriale del 18 dicembre 1985; 16) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonche' per il caso di morte e di invalidita' permanente stipulata a favore dei dipendenti di aziende industriali in forza di contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro; 17) condizioni regolanti la garanzia del rischio di invalidita' permanente nelle assicurazioni temporanee di gruppo per il caso di morte e di invalidita' permanente stipulate a favore dei dipendenti di aziende industriali, relative all'ipotesi di cui al precedente punto 16. Le condizioni di cui ai predetti punti 16) e 17) sostituiscono le analoghe approvate con decreto ministeriale del 26 maggio 1987. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 settembre 1991 Il Ministro: BODRATO