Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.235 del 7-10-1991)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita', approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988; Vista la proposta di modifica statutaria formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita' (consiglio della facolta' di farmacia in data 23 novembre 1990, consiglio di amministrazione in data 30 gennaio 1991, senato accademico in data 25 febbraio 1991); Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere espresso dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 maggio 1991; Vista la delibera n. 2 dell'8 luglio 1991 con la quale il consiglio della facolta' di farmacia ha recepito il suddetto parere; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: FACOLTA' DI FARMACIA Articolo unico Gli articoli dal 115 al 127 con il conseguente scorrimento degli articoli successivi, relativi ai corsi di laurea in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutiche, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli: Art. 115. - La facolta' di farmacia conferisce la laurea in farmacia e la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche. LAUREA IN FARMACIA Art. 116. - I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia e' di cinque anni di insegnamento teorico e pratico comprendente un periodo semestrale di tirocinio pratico pre-laurea. Il numero degli esami annuali, semestrali e di corso integrato e' non inferiore a venticinque e non superiore a ventisette. La frequenza dei corsi e' obbligatoria. Art. 117. - Il corso degli studi si articola in insegnamenti fondamentali, annuali o semestrali, ed insegnamenti di orientamento fondamentali annuali ed opzionali semestrali. Gli orientamenti vengono istituiti al fine di realizzare una migliore professionalita' del laureato. Sono insegnamenti fondamentali del corso: 1) fisica; 2) istituzioni di matematica (a); 3) chimica generale ed inorganica; 4) botanica farmaceutica; 5) biologia generale (b); 6) anatomia umana; 7) fisiologia generale; 8) chimica organica; 9) chimica analitica (semestrale) (c); 10) analisi dei medicinali I (semestrale); 11) microbiologia (semestrale); 12) chimica biologica (d); 13) patologia generale (e); --------- (a) Con elementi di statistica ed informatica. (b) Corso integrato. Discipline: 1) biologia animale, 2) biologia vegetale. (c) Per la facolta' di farmacia. (d) Biochimica generale ed applicata (medica). (e) Con elementi di terminologia medica. 14) farmacologia e farmacognosia I (f); 15) chimica farmaceutica e tossicologica I; 16) analisi dei medicinali II; 17) farmacologia e farmacognosia II (g); 18) chimica farmaceutica e tossicologica II; 19) analisi dei medicinali III; 20) tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche I; 21) disciplina fondamentale di orientamento; 22) tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche II; 23) farmacologia e farmacognosia III (h); 24) igiene (semestrale) (i). 25) discipline complementari (semestrali) di orientamento: esame integrato. Gli orientamenti previsti sono: 1) Biochimico clinico: biochimica applicata (insegnamento fondamentale, annuale). discipline a scelta dello studente, semestrali: analisi biochimiche-cliniche; enzimologia; biochimica sistematica umana; metodologia biochimica. 2) Cosmetologico: chimica dei prodotti cosmetici (insegnamento fondamentale, annuale). Discipline a scelta dello studente, semestrali: fitochimica; dermofarmacologia; analisi dei prodotti cosmetici; fisiologia e biochimica della cute; tossicologia dei prodotti cosmetici. 3) Farmaceutico: complementi di chimica farmaceutica (insegnamento fondamentale, annuale). Discipline a scelta dello studente, semestrali: legislazione e amministrazione farmaceutica; farmaci chemioterapici; chimica e tecnologia dei prodotti cosmetici; chimica dei prodotti dietetici; chimica biofarmaceutica. 4) Farmacologico. farmacologia applicata (insegnamento fondamentale, annuale). Discipline a scelta dello studente, semestrali: saggi e dosaggi farmacologici; neurochimica; farmacologia molecolare; farmacologia cellulare; chemioterapia. ---------- (f) Farmacognosia. (g) Farmacologia e farmacoterapia. (h) Tossicologia. (i) Con elementi di epidemiologia e di medicina preventiva. 5) Fisiologico-nutrizionale: fisiologia generale II (1) (insegnamento fondamentale, annuale). Discipline a scelta dello studente, semestrali: scienza dell'alimentazione; prodotti dietetici; biochimica della nutrizione; analisi chimica degli alimenti. 6) Radiofarmaceutico: radiofarmaci (insegnamento fondamentale, annuale). Discipline a scelta dello studente, semestrali: sintesi speciali organiche; analisi dei farmaci e dei loro metaboliti nei liquidi biologici; metodologie speciali in analisi farmaceutica; chimica del rilascio e direzionamento dei farmaci. Art. 118. - Per ciascun anno accademico il consiglio di corso di laurea e il consiglio di facolta', nell'ambito della propria autonomia didattica, possono deliberare di attivare uno o piu' orientamenti, indicando in aggiunta alla disciplina fondamentale di orientamento, altre due o piu' discipline semestrali fra quelle previste. Lo studente deve scegliere l'orientamento all'atto dell'iscrizione al quarto anno, ed e' tenuto a superare l'esame del corso fondamentale di orientamento e l'esame, come esame integrato, di almeno due corsi semestrali, scelti tra quelli attivati per detto orientamento. Art. 119. - Il consiglio di corso di laurea definisce il piano degli studi per quanto attiene le propedeuticita' delle discipline e dei relativi esami. Inoltre, in ragione delle esigenze didattiche, lo stesso consiglio puo' adottare corsi intensivi, organizzati in cicli distinti e con esami finali delle singole discipline nel corso dell'anno accademico. Art. 120. - Nel caso di verifiche di profitto contestuali, accorpamento di piu' insegnamenti dello stesso anno accademico, il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. Art. 121. - Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente puo' presentare un piano di studi diversi da quello consigliato dalla facolta'. Il consiglio di corso di laurea valutera' la congruita' del piano di studi proposto dallo studente con il reggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla tabella XXVII. ---------- (1) Vita di relazione. Art. 122. - Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami profitto di tutti gli insegnamenti fondamentali del corso e di quelli che costituiscono l'orientamento prescelto, ed aver effettuato il tirocinio pratico. Lo studente deve inoltre dimostrare di aver acquisito conoscenza dell'inglese scientifico e di una eventuale seconda lingua straniera, in accordo con quanto proposto dal consiglio di corso di laurea. Tali conoscenze verranno accertate mediante un colloquio, da tenersi entro il quarto anno di corso, che verra' regolarmente verbalizzato da una commissione che potra' comprendere il lettore di lingua attribuito alla facolta'. Art. 123. - Il tirocinio pratico sperimentale di sei mesi, di regola da espletarsi durante il quinto anno, deve avvenire presso una farmacia aperta al pubblico od in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale stesso. Art. 124. - L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale o compilativa, su argomento concordato con un docente della facolta', salvo deroga autorizzata dal consiglio di corso di laurea. Per la tesi sperimentale e' obbligatoria la frequenza, per almeno un anno accademico, di un laboratorio scientifico sotto la guida di un docente, preferibilmente della facolta'. LAUREA IN CLINICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE Art. 125. - I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. La durata del corso degli studi per la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche e' di cinque anni, divisi in un triennio propedeutico ed in un biennio. Il numero degli esami annuali, semestrali e di corso integrato e' non inferiore a trenta e non superiore a trentadue. La frequenza dei corsi e' obbligatoria. L'ammissione al quarto anno potra' avvenire soltanto dopo il superamento di almeno diciassette dei diciannove esami fondamentali del primo triennio. E' previsto un periodo di tirocinio pratico dopo la laurea. Tale tirocinio e' indispensabile per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale di farmacista. Art. 126. - Il corso degli studi si articola in insegnamenti fondamentali, annuali o semestrali, ed insegnamenti di orientamento fondamentali annuali ed opzionali semestrali. Gli orientamenti vengono istituiti al fine di realizzare una migliore professionalita' del laureato. Sono insegnamenti fondamentali del corso: 1) matematica; 2) fisica; 3) chimica generale ed inorganica; 4) biologia generale (a); 5) anatomia umana; 6) microbiologia (semestrale); 7) chimica organica I; 8) chimica fisica; 9) chimica analitica (semestrale) (b); 10) analisi dei medicinali (semestrale); 11) chimica biologica (c); 12) fisiologia generale; 13) farmacologia e farmacognosia I (d); 14) chimica organica II; 15) metodi fisici in chimica organica; 16) biochimica applicata; 17) analisi dei farmaci I; 18) chimica farmaceutica e tossicologica I; 19) patologia generale (semestrale) (e); 20) chimica degli alimenti (semestrale); 21) farmacologia e farmacognosia II (f); 22) chimica farmaceutica e tossicologica II; 23) analisi dei farmaci II; 24) tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche; 25) farmacologia e farmacognosia III (semestrale) (g); 26) disciplina fondamentale di orientamento; 27) laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci; 28) chimica farmaceutica applicata; 29) impianti dell'industria farmaceutica; 30) discipline complementari (semestrali) di orientamento: esame integrato. Gli orientamenti previsti sono: 1) Analitico farmaceutico: analisi chimico tossicologiche (insegnamento fondamentale, annuale). Discipline a scelta dello studente, semestrali: metodologie speciali in analisi farmaceutiche; monitoraggio dei farmaci; microchimica; immunochimica; analisi dei principi attivi in matrici complesse. --------- (a) Corso integrato: discipline: 1) biologia animale, 2) biologia vegetale. (b) Per la facolta' di farmacia. (c) Biochimica generale ed applicata (medica). (d) Farmacognosia. (e) Con elementi di terminologia medica. (f) Farmacologia e farmacoterapia. (g) Tossicologia. 2) Biotecnologico: biologia molecolare (insegnamento fondamentale, annuale). Discipline a scelta dello studente, semestrali: enzimologia; biotecnologie alimentari; farmacologia molecolare; biotecnologie farmaceutiche; biotecnologie farmacologiche; biotecnologia delle piante officinali. 3) Chimico-applicativo: chimica bioorganica (insegnamento fondamentale, annuale). Discipline a scelta dello studente, semestrali: chimica delle sostanze organiche naturali; stereochimica organica; enzimologia; complementi di chimica organica; chimica fisica biologica; fitochimica. 4) Chimico organico sintetico: chimica organica superiore (insegnamento fondamentale, annuale). Discipline a scelta dello studente, semestrali: stereochimica organica; chimica di composti eterociclici; sintesi speciali organiche; chimica delle sostanze organiche naturali; meccanismi di reazione in chimica organica; complementi di chimica organica. 5) Fitofarmaceutico e fitoiatrico: fitofarmacia (insegnamento fondamentale, annuale). Discipline a scelta dello studente, semestrali: fitochimica; chimica dei prodotti fitoiatrici; chimica delle sostanze organiche naturali; fitoterapia; biotecnologia delle piante officinali; saggi e dosaggi farmacognostici. 6) Scienza e sviluppo del farmaco: chimica farmaceutica e tossicologia III (insegnamento fondamentale, annuale). Discipline a scelta dello studente, semestrali: metodologie avanzate in chimica farmaceutica; tecniche informatiche per la progettazione di farmaci; chimica dei recettori; sintesi speciali organiche; basi molecolari dell'attivita' dei farmaci; preformulazione e formulazione farmaceutiche. 7) Tecnologico: tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutica II (insegnamento fondamentale, annuale). Discipline a scelta dello studente, semestrali: biometria e statistica; farmacocinetica; metodologie speciali in analisi farmaceutica; chimica fisica delle forme farmaceutiche; polimeri di interesse farmaceutico; brevettistica farmaceutica. Art. 127. - Per ciascun anno accademico il consiglio di corso di laurea e il consiglio di facolta', nell'ambito della propria autonomia didattica, possono deliberare di attivare uno o piu' orientamenti, indicando in aggiunta alla disciplina fondamentale di orientamento altre due o piu' discipline semestrali fra quelle previste. Lo studente deve scegliere l'orientamento all'atto dell'iscrizione al quarto anno. Lo studente, scelto l'orientamento, e' tenuto a superare l'esame del corso fondamentale di orientamento e l'esame, come esame integrato, di almeno due corsi semestrali, scelti fra quelli attivati per detto orientamento. Art. 128. - Il consiglio di corso di laurea definisce il piano degli studi per quanto attiene le propedeuticita' delle discipline e dei relativi esami. Inoltre, in ragione delle esigenze didattiche, lo stesso consiglio puo' adottare corsi intensivi, organizzati in cicli distinti e con esami finali delle singole discipline nel corso dell'anno accademico. Art. 129. - Nel caso di verifiche di profitto contestuali, accorpamento di piu' insegnamenti nello stesso anno accademico, il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. Art. 130. - Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente puo' presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facolta'. Il consiglio di corso di laurea valutera' la congruita' del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla tabella XXVII-bis. Art. 131. - Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami di profitto di tutti gli insegnamenti fondamentali del corso e di quelli che costituiscono l'orientamento scelto. Lo studente deve inoltre dimostrare di aver acquisito conoscenza dell'inglese scientifico e di una eventuale seconda lingua straniera, in accordo con quanto proposto dal consiglio di corso di laurea. Tali conoscenze verranno accertate mediante un colloquio, da tenersi entro il quarto anno, che verra' regolarmente verbalizzato da una commissione che potra' comprendere il lettore di lingua attribuito alla facolta'. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale su argomento concordato con un docente della facolta', salvo deroga autorizzata dal consiglio di corso di laurea. Lo studente deve iniziare l'attivita' di tesi successivamente al terzo anno frequentando un laboratorio scientifico sotto la guida di un docente preferibilmente della facolta'. Il tirocinio pratico professionale di sei mesi viene effettuato dopo la laurea e puo' aver luogo presso una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale stesso. Il suddetto tirocinio puo' anche essere svolto per meta' tempo in farmacia e per l'altra meta' presso un'industria farmaceutica. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Pisa, 29 luglio 1991 Il rettore: ELIA