Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.235 del 7-10-1991)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facolta' di medicina e chirurgia nella riunione del 24 maggio 1990; Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle riunioni del 22 ottobre 1990 e del 23 ottobre 1990; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Torino; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 marzo 1991; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'ultimo comma dell'art. 501 relativo alla scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione e' modificato nel senso che possono essere iscritti quindici studenti per ciascun anno di corso per un totale di sessanta specializzandi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Torino, 13 agosto 1991 Il rettore: DIANZANI