MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 2 ottobre 1991 

  Revoca di un compenso forfettario mensile  previsto  dall'ordinanza
n. 1202/FPC del 12 ottobre 1987 per tre funzionari del provveditorato
alle opere pubbliche per la Campania. (Ordinanza n. 2170/FPC).
(GU n.235 del 7-10-1991)

                  IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art.  13-  bis  del  decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;
  Viste  le  ordinanze  n.  352/FPC/ZA  del  20  settembre  1984,  n.
377/FPC/ZA  del  19  ottobre  1984, numero 415/FPC/ZA del 14 novembre
1984, n. 452/FPC/ZA del 4 gennaio 1985, n. 486/FPC/ZA dell'8 febbraio
1985   e   n.   1028/FPC/ZA   del   20   giugno   1987,   pubblicate,
rispettivamente,  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 265 del 26 settembre
1984, n. 299 del 30 ottobre 1984, n. 325 del 26 novembre 1984, n.  10
del  12  gennaio  1985,  n.  41 del 16 febbraio 1985 e n. 160 dell'11
luglio 1987, con  le  quali  e'  stato  istituito  l'ufficio  per  la
definizione  delle  attivita'  di  reinsediamento  delle  popolazioni
terremotate (UDAR), sono stati definiti i compiti del citato  ufficio
e  sono  stati,  altresi',  nominati  capi dell'ufficio stesso l'ing.
Bruno Liviera Zugiani fino al 30  giugno  1987  e  il  dott.  Roberto
Pintus fino al 30 settembre 1987;
  Tenuto   conto   che,   ai  sensi  dell'art.  3  dell'ordinanza  n.
1028/FPC/ZA del 20 giugno 1987 sopra citata le attribuzioni dell'UDAR
sono  state  trasferite,  a  decorrere  dal  1›  ottobre   1987,   al
provveditore alle opere pubbliche della Campania;
  Vista l'ordinanza n. 1202/FPC del 12 ottobre 1987, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  245  del  20  ottobre 1987, con la quale, in
considerazione dei molteplici  e  complessi  adempimenti  tecnici  ed
amministrativi   connessi   alla   definizione   delle  attivita'  di
reinsediamento attribuiti al provveditore alle opere pubbliche  della
Campania a seguito dello scioglimento dell'UDAR, e' stato attribuito,
con  decorrenza  1›  ottobre  1987,  al  predetto  provveditore ed ai
funzionari  dott.  Roberto  Pintus  ed  Attilio  Mazzeo  un  compenso
forfettario  mensile ragguagliato a cento ore di lavoro straordinario
nella misura oraria prevista per la qualifica rivestita;
  Tenuto conto del notevole  lasso  di  tempo  trascorso  dall'evento
sismico  del  1980,  e  del  progressivo  esaurirsi  delle  attivita'
connesse al reinsediamento delle popolazioni terremotate, che hanno a
suo tempo giustificato la erogazione del predetto compenso;
  Ritenuto pertanto che  non  sussista  ormai  alcuna  situazione  di
emergenza   e   che,  comunque,  le  residue  attivita'  connesse  al
reinsediamento delle popolazioni terremotate vadano  ricondotte  alle
attribuzioni d'ufficio dei funzionari interessati, ai sensi di quanto
disposto dalle succitate ordinanze;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  A decorrere dalla data di pubblicazione  della  presente  ordinanza
sono  revocate  le  disposizioni  di cui all'art. 1 dell'ordinanza n.
1202/FPC del 12 ottobre  1987,  citata  nelle  premesse,  concernenti
l'attribuzione  di  un  compenso  forfettario mensile al provveditore
alle opere pubbliche per la regione Campania e a due funzionari.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 2 ottobre 1991
                                                  Il Ministro: CAPRIA