N. 35 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 settembre 1991

                                 N. 35
 Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 20 settembre 1991 (della provincia autonoma di Trento)
 Zootecnia - Modifiche alla legge 9 aprile 1990, n. 87, concernente
    interventi urgenti per la zootecnia - Azioni per il risanamento  e
    la  ristrutturazione  della produzione e della commercializzazione
    nel settore zootecnico - Progetti di ristrutturazione  o  sviluppo
    delle   imprese   di  allevamento,  produzione,  trasformazione  e
    commercializzazione di prodotti zootecnici - Contributi a societa'
    cooperative e loro consorzi  operanti  nel  settore  zootecnico  -
    Riproposizione  con  la  legge  impugnata  dei contenuti normativi
    della   legge   9   aprile   1990,   n.   87,   gia'    dichiarati
    costituzionalmente illegittimi con sentenza n. 116/1991 - Elusione
    di giudicato e violazione della sfera di competenza provinciale.
 (Legge 8 agosto 1991, n. 252, artt. 1, primo comma, e 2, primo
    comma).
 (Cost., art. 136; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8, n. 21, 9,
    nn. 3 e 8, e 16).
(GU n.41 del 16-10-1991 )
   Ricorso   della   provincia   autonoma   di   Trento,   in  persona
 dell'assessore, sostituto del presidente  della  giunta  provinciale,
 sig.   Walter   Micheli,   autorizzato   con  delibera  della  giunta
 provinciale n. 11538 del 6 settembre  1991,  rappresentato  e  difeso
 dagli  avvocati  prof.  Valerio  Onida  e  Gualtiero  Rueca, e presso
 quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, largo  della  Gancia,
 1, come da mandato speciale a rogito notaio Pierluigi Mott di Trento,
 in  data  9  settembre  1991, n. 56778 rep., contro il presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  pro-tempore,  per   la   dichiarazione   di
 illegitimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, e dell'art. 2,
 primo  comma,  della  legge  8  agosto 1991, n. 252, pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1991,  e  recante  "modifiche
 alla  legge  9 aprile 1990, n. 87, concernenti interventi urgenti per
 la zootecnia".
    La legge 9 aprile 1990,  n.  87,  aveva  disciplinato  "interventi
 urgenti per la zootecnia".
    I  caratteri e il contenuto di tale legge sono cosi' riassunti nel
 paragrafo 2 del "considerato in diritto" della sentenza n. 116/1991.
    "La legge 9 aprile 1990, n. 87, assume come obiettivo fondamentale
 'il risanamento  e  la  ristrutturazione  della  produzione  e  della
 commercializzazione  nel  settore  zootecnico',  cosi'  da  garantire
 l'adeguamento di tale settore, secondo criteri di economicita',  alle
 esigenze del mercato.
    A  tal  fine nella legge viene prevista la costituzione, presso il
 Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di  un  comitato  per  la
 ristrutturazione  del  settore  zootecnico,  affiancato  da  un fondo
 speciale, di durata quinquennale,  cui  e'  attribuita  la  dotazione
 complessiva  di  340 miliardi (art. 1). Il comitato e' presieduto dal
 Ministro  dell'agricoltura  ed  e'  composto  da  tre  rappresentanti
 dell'amministrazione  statale  e  da tre rappresentanti delle regioni
 designati dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle prov-
 ince autonome. L'organo dura in  carica  cinque  anni  ed  attua  gli
 interventi  previsti  dalla  legge  sia  direttamente che tramite una
 societa' per azioni, con capitale sottoscritto per almeno il 51%  dal
 Ministero  dell'agricoltura  e  per  la quota restante da istituti di
 credito di diritto pubblico, privati o cooperativi, da enti pubblici,
 anche territoriali,  o  da  societa'  il  cui  capitale  sia  per  la
 maggioranza  detenuta  da  imprenditori  agricoli  o  loro  organismi
 associativi (artt. 3 e 5).
    Con riferimento alle funzioni, la  legge  conferisce  al  comitato
 poteri sia di programmazione (art. 2) che gestionali (art. 4).
    Sul piano della programmazione spetta al Comitato provvedere, pre-
 via  verifica  della  situazione  del  settore,  alla redazione di un
 programma di intervento diretto a  formulare  le  linee  generali  di
 ristrutturazione del settore zootecnico nonche' i criteri per la piu'
 efficace  gestione  delle  risorse  finanziarie destinate allo stesso
 settore. Il programma viene sottoposto dal Ministro  all'approvazione
 del  C.I.P.E. con il rispetto delle procedure di cui all'art. 2 della
 legge 8 novembre 1986, n. 752 (Legge pluriennale per l'attuazione  di
 interventi programmati in agricoltura).
    Sul  piano  gestionale la legge attribuisce al comitato il compito
 di approvare i progetti di  ristrutturazione  e  sviluppo  presentati
 dalle   imprese   operanti   nel   settore  zootecnico;  di  disporre
 finanziamenti anche in conto capitale a favore di societa' ed imprese
 ritenute essenziali  per  le  finalita'  della  legge;  di  concedere
 contributi  finalizzati  alla  capitalizzazione  di  societa'  o loro
 consorzi; di concedere contributi  sui  mutui  di  cui  all'art.  15,
 sedicesimo  comma,  della  legge  4  marzo  1988,  n.  67. Per questo
 complesso di interventi la legge prevede (art.  4,  terzo  comma)  il
 parere,    obbligatorio    ma    non    vincolante,   delle   regioni
 territorialmente interessate.
    La societa' per azioni promossa dal comitato, oltre a  svolgere  i
 compiti  che  lo stesso comitato puo' affidarle, e' autorizzata dalla
 legge  ad  accordare  fideiussioni  su  operazioni   creditizie;   ad
 effettuare  operazioni  di  provvista  mediante ricorso al mercato; a
 concedere  finanziamenti  per  interventi  relativi  ad   azioni   di
 risanamento  e  liquidazione  di  societa';  ad  acquisire  quote  di
 partecipazione in altre societa' (art. 5).
    La legge prevede, infine, alcune norme in tema  di  organizzazione
 di detta societa' (artt. 6 e 7) e di copertura degli oneri finanziari
 connessi all'attuazione dei vari interventi (art. 8)".
    Questa  Corte,  investita  dai  ricorsi delle province autonome di
 Trento e Bolzano e della regione Emilia Romagna contro tale legge, ha
 dichiarato  -  con  la  sentenza  n.  116/1991  -  la  illegittimita'
 costituzioanle   di   alcune  disposizioni  di  questa:  precisamente
 dell'art. 4, primo e terzo comma, dell'art. 3, secondo  comma  (nella
 parte in cui prevedeva che il Comitato attuasse i suoi interventi sia
 direttamente sia per il tramite di societa' per azioni), dell'art. 5,
 secondo  comma  (nella  parte  in  cui  prevedeva che la societa' per
 azioni svolgesse a favore dei beneficiari degli interventi i  compiti
 affidatile  dal  Comitato),  e  8,  primo  comma  (nella parte in cui
 riduceva di 140 miliardi la somma di cui all'art. 3  della  legge  n.
 752/1986).
    La  Corte  ha ritenuto anzitutto che la legge in contestazione non
 realizzasse un intervento di carattere  straordinario  e  temporaneo,
 tale   da   giustificare  una  limitata  compressione  dell'autonomia
 regionale e provinciale, in quanto essa poneva "a  proprio  obiettivo
 fondamentale   una   finalita',   quale   il  riassetto  del  settore
 zootecnico, che non appare limitata nel tempo", e  inoltre  prevedeva
 interventi  a  favore delle imprese (finanziamenti in conto capitale,
 contributi per capitalizzazione o per mutui, fidejussioni) inquadrati
 "nell'ordinaria azione di sostegno pubblico  a  favore  di  attivita'
 economiche   socialmente  rilevanti,  senza  alcun  collegamento  con
 fattori di carattere straordinario, riconducibili al  quadro  di  una
 particolare emergenza".
    La  Corte  rilevava  ancora che "il fine primo della disciplina in
 contestazione andava individuato non nella regolazione  del  mercato,
 ma  nel  risanamento  e nella ristrutturazione delle imprese operanti
 nel settore zootecnico", e  che  pertanto  la  legge  n.  87/1990  si
 collocava  "nel  quadro  degli  ordinari  interventi  attinenti  alla
 programmazione di settore relativa  alla  materia  agricola  e  fore-
 stale".
    Pertanto  la  Corte  ha ritenuto ammissibile la costituzione di un
 comitato "investito della verifica della  situazione  del  settore  e
 della  conseguente  redazione  di  un  programma  di  intervento"; ha
 affermato che "in linea di principio" non vi sono "ostacoli al  fatto
 che  l'organo  speciale  possa  avvalersi  di un fondo .. cui risulti
 affidato  il  compito  ..  di  interventi  aggiuntivi  di   interesse
 nazionale",  ovvero  che  allo  stesso  organo possa affiancarsi "una
 struttura operativa di natura privata  ..  destinata  a  operare  nel
 mercato con gli strumenti propri del diritto privato". Ma ha ritenuto
 invece  illegittime  quelle  previsioni  della legge che concernevano
 compiti operativi degli  organi  statali  quali  "l'approvazione  dei
 progetti di ristrutturazione e sviluppo presentati dalle imprese ..";
 la  concessione  alle  cooperative  ed ai loro consorzi di contributi
 finalizzati alla capitalizazione; la concessione  di  contributi  sui
 mutui:  tutti "interventi concreti e puntuali che - rilevava la Corte
 - ove non risultino giustificati  dalla  presenza  di  un  comprovato
 interesse   di   carattere  nazionale,  si  presentano  lesivi  delle
 attribuzioni spettanti, in materia di agricoltura,  alle  regioni  ed
 alle province autonome".
    Parimenti  la  Corte  ha giudicato illegittime le disposizioni che
 prevedevano i compiti affidati dal comitato alla societa' per azioni.
    Infine la Corte ha giudicato illegittima, sul  piano  finanziario,
 la  riduzione  di fondi gia' stanziati a favore delle regioni e delle
 province autonome.
    Ora la legge 8 agosto 1991, n. 252, reca "modifiche alla  legge  9
 aprile 1990, n. 87".
    In  concreto,  mentre  da  un  lato si abrogano formalmente alcune
 disposizioni, fra cui quelle dichiarate gia' illegittime dalla  Corte
 (artt.  2, 3, secondo comma, 4, primo e terzo comma), dall'altro lato
 si sostituisce interamente l'art. 1 (art. 1, primo comma, della legge
 n. 252/1991, e  l'art.  5  (art.  2,  primo  comma,  della  legge  n.
 252/1991).   Inoltre  si  modifica  lievemente  la  composizione  del
 comitato, tutt'ora previsto, con denominazione  cambiata,  dal  nuovo
 art. 1, terzo comma (art. 1, terzo comma, della legge n. 252/1991).
    Le  disposizioni  dell'art.  1,  primo comma, e dell'art. 2, primo
 comma, della nuova legge, che sostituiscono rispettivamente l'art.  1
 e  l'art.  5  della  legge  n.  87/1990,  sono  peraltro a loro volta
 illegittime e lesive dell'autonomia della provincia ricorrente, vizio
 aggravato dalla violazione  del  giudicato  costituzionale  e  quindi
 dell'art.  136  della  Costituzione,  in  quanto esse sostanzialmente
 ripropongono, sotto veste solo formalmente  mutata,  le  disposizioni
 gia' dichiarate illegittime dalla sentenza n. 116/1991.
    Si considerino, infatti, i seguenti elementi:
       a)  gli  interventi  previsti e finanziati sono gli stessi gia'
 contemplati dalla legge n.  87/1990.  Quest'ultima  prevedeva  azioni
 "per  il  risanamento  e la ristrutturazione della produzione e della
 commercializzazione nel settore zootecnico e per il loro adeguamento,
 secondo criteri di economicita', alle esigenze del mercato" (art.  1,
 primo  comma):  cio' attraverso un "programma di intervento" (art. 2,
 primo comma,  lett.  b)),  sulla  cui  base  si  sarebbero  approvati
 "progetti di ristruttuazione o sviluppo delle imprese di allevamento,
 produzione,   trasformazione   e   commercializzazione   di  prodotti
 zootecnici o di  prodotti  derivanti  dalla  zootecnia";  si  sarebbe
 disposta l'erogazione, "a favore di societa' anche cooperative e loro
 consorzi, e di imprese ritenute essenziali ai fini di cui all'art. 1"
 di   "finanziamenti   anche   in   conto  capitale",  per  "piani  di
 ristrutturazione e di sviluppo, anche finanziari", e  per  "piani  di
 acquisizione,  di  fusione e di concentrazione, anche consortili"; si
 sarebbero concessi  "contributi  alle  societa'  cooperative  e  loro
 consorzi  ..  finalizzati alla capitalizzazione degli enti medesimi o
 delle societa' da esse controllate", nonche' "contributi  sui  mutui"
 (art.  4,  primo  comma,  lettere  a),  b),  c)  e d), della legge n.
 87/1990).
    A questi fini il comitato si sarebbe servito di una  societa'  per
 azioni,  chiamata  fra  l'altro  a  svolgere  il compito di accordare
 fideiussioni, effettuare operazioni di provvista mediante ricorso  al
 mercato,  concedere  di  finanziamenti  per  interventi relativi alle
 azioni di risanamento e  liquidazione  di  societa'  i  cui  progetti
 fossero stati approvati (art. 5, secondo comma, stessa legge).
    Orbene,  la  legge  n.  252/1991  ripresenta queste stesse azioni,
 sotto  la  nuova  veste,  puramente  normalistica,   di   "interventi
 straordinari  nella  zootecnia  da  realizzarsi  attraverso  progetti
 integrati di rilevanza nazionale" (nuovo art. 1, primo comma). Al  di
 la' dell'autoqualificazione, evidentemente irrilevante, che si tratti
 delle  stesse  azioni  risulta  con  chiarezza  sia  dal  fatto che i
 progetti  "sono  predisposti  da  societa'  cooperative  e  da  altre
 societa'  che  assicurano  una  significativa  presenza  sui mercati"
 (nuovo art. 1, secondo coma, inizio: gli  stessi  soggetti,  come  si
 vede,  contemplati  dal  vecchio  art.  4, primo comma, lettera b); e
 ancor dalla franca ammissione contenuta nella relazione al disegno di
 legge governativo divenuto la legge n. 252/1991, ove si legge, a pag.
 1, che "la gravita' della situazione  del  settore  zootecnico,  gia'
 esaurientemente  esposta  nella  relazione illustrativa alla legge n.
 87/1990, impone che si provveda  con  urgenza  a  sanare  tale  vuoto
 normativo  'quello creato dalla sentenza n. 116/1991 di questa Corte'
 in modo da consentire l'afflusso di mezzi finanziari  nel  settore  e
 l'avvio  del  gia'  ritenuto  essenziale  processo  di  risanamento e
 ristrutturazione" (pagg. 1-2);
       b) gli strumenti per l'effettuazione degli interventi sono  gli
 stessi gia' contemplati dalla legge n. 87. Cosi' e' del comitato, che
 predispone  un  programma (ora denominato "straordinario": nuovo art.
 1, secondo comma; ma si tratta della medesima  cosa),  e  soprattutto
 dispone  "il finanziamento dei progetti" (nuovo art. 1, terzo comma),
 progetti che sono "predisposti da societa'  cooperative  e  da  altre
 societa'"  (nuovo art. 1, secondo comma: la stessa attivita', dunque,
 gia' devoluta al comitato del vecchio art. 4, lettera  a).  Cosi'  e'
 della  societa'  per  azioni  che  effettua  le operazioni tecniche e
 finanziarie conseguenti (nuovo art.  5,  secondo  comma,  esattamente
 corrispondente  al  vecchio art. 5, secondo comma). Il comitato ha la
 medesima composizione, salvo il solo inserimento di un rappresentante
 del Ministero del bilancio  (nuovo  art.  3,  primo  comma).  Per  il
 finanziamento  dei  progetti e' previsto un fondo presso il Ministero
 dell'agricoltura, gia' denominato "fondo per la ristrutturazione e il
 risanamento   del   settore   zootecnico",   e   ora    semplicemente
 ribattezzato,  piu'  modestamente  (altra operazione di mera cosmesi)
 come autorizzazione di spesa per l'anno 1991  (nuovo  art.  1,  primo
 comma);
       c)  gli interventi affidati agli organi statali non sono dunque
 solo di programmazione, ma di puntuale gestione e di finanziamento di
 singole imprese ed impianti,  come  gia'  erano  quelli  disciplinati
 dalle  norme  della legge n. 87/1990, giudicate illegittime da questa
 Corte;
       d) i mezzi finanziari con i quali gli interventi sono destinati
 ad  essere  effettuati  sono i medesimi gia' destinati dalla legge n.
 87/1990 alla esecuzione del programma, solo decurtati dalla somma  di
 140 miliardi che era stata sottratta al finanziamento delle regioni e
 delle province autonome.
    Precisamente,  l'art. 8 della legge n. 80/1990 aveva finanziato il
 programma, quanto a 140 miliardi, con  riduzione  dell'autorizzazione
 di  spesa  per  azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero
 dell'agricoltura e per altre specifiche azioni  di  competenza  dello
 stesso  Ministero,  prevista dall'art. 4 della legge 8 novembre 1976,
 n.   752;   quanto   ad   altri   140   miliardi,    con    riduzione
 dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3 della stessa legge al
 fine  di finanziare gli interventi nel settore agricolo delle regioni
 e delle province autonome;  e  infine,  quanto  a  60  miliardi,  con
 utilizzo  di  disponibilita'  residue  di  un capitolo dello Stato di
 previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura.
    La sentenza n. 116/1991 di questa Corte ha dichiarato illegittimo,
 come si e' ricordato, l'art. 8 nella parte in  cui  riduceva  di  140
 miliardi il finanziamento delle attivita' regionali e provinciali.
    Ora  il  nuovo  art.  1  riduce a 200 miliardi l'autorizzazione di
 spesa,  coperta  mediante  utilizzo  delle  disponibilita'  in  conto
 residui  del  capitolo  7969  dello stato di previsione del Ministero
 dell'agricoltura, cioe'  delle  disponbilita'  non  utilizzate  negli
 esercizi precedenti.
    La  relazione  governativa  da' atto che "la dotazione finanziaria
 all'uopo disponibile e' stata fortemente ridotta,  non  potendosi  in
 alcun  modo  recuperare  la  somma  di  lire 140 miliardi destinati a
 rientrare nelle disponibilita' della legge  n.  752/1986  per  l'anno
 1990";  e che si e' cosi' configurato un "intervento straordinario di
 piu' ridotta dimensione".
    Ma la dimensione ridotta non cambia la natura e la qualita'  degli
 interventi.  La relazione afferma, bensi', che si sono "puntualizzati
 i caratteri di straordinaria e aggiuntivita' dell'azione dello  Stato
 rispetto  alle  competenze  regionali" e che si sono "posti specifici
 presupposti quali riferimento dell'intervento dello Stato". Ma si  e'
 visto  che,  tolto  il  velo dell'autoqualificazione degli interventi
 come "straordinari" e "aggiuntivi",  la  sostanza  di  questi  rimane
 viceversa  immutata.  Si  tratta  pur  sempre di finanziare - con una
 somma ridotta - quei medesimi interventi a favore di singole imprese,
 che questa Corte,  a  proposito  della  legge  n.  87/1991,  ha  gia'
 ritenuto  rientrare  "nell'ordinaria  azione  di  sostegno pubblico a
 favore di attivita' economiche  socialmente  rilevanti,  senza  alcun
 collegamento  con fattori di carattere straordinario riconducibili al
 quadro di  una  particolare  emergenza";  di  "interventi  di  natura
 concreta  e  puntuale  che,  ove  non  risultino  giustificati  dalla
 presenza di  un  comprovato  interesse  di  carattere  nazionale,  si
 presentano   lesivi  delle  attribuzioni  spettanti,  in  materia  di
 agricoltura, alle regioni ed alle province autonome".
    E' significativo, del resto, che tali interventi siano  del  tutto
 estranei  alla  tipologia  delle  "azioni  a carattere orizzontale" e
 degli altri interventi che la legge organica di settore (art. 4 della
 legge n. 752/1986) attribuisce alla competenza del Ministero.
    In definitiva, il carattere di preteso "interesse nazionale" degli
 interventi previsti e finanziati resta affidato al flatus vocis della
 mera   formale   qualificazione   dei  progetti  come  "di  rilevanza
 nazionale".
    Ma quale sia il  "comprovato  interesse  nazionale"  che  dovrebbe
 sorreggere   questa   incursione  statale  in  un  settore  di  piena
 competenza delle regioni e delle province autonome, non  e'  dato  in
 alcun modo di rilevare.
    La  qualificazione verbale dei programmi non basta certo, da sola,
 a modificare la sostanza, che e' la pura  e  semplice  riproposizione
 degli  interventi che si era gia' inteso autorizzare e finanziare con
 la legge n. 87/1990.
    Vi e' del resto una ulteriore e definitiva riprova  dell'esattezza
 di  quanto  si e' finora rilevato. La relazione tecnica allegata alla
 relazione del Governo al disegno di legge, poi divenuto la  legge  n.
 252/1991  (e  redatta ai sensi dell'art. 11-ter, secondo comma, della
 legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla  legge  23  agosto
 1988,  n.  362)  chiarisce  che  il provvedimento "ridefinisce taluni
 punti della  legge  n.  87/1990  ridelimitandone  in  particolare  la
 portata finanziaria nel ridotto importo di lire 200 miliardi". Elenca
 poi  le  iniziative  verso  cui  saranno  rivolti  gli interventi. In
 particolare, si chiarisce che solo  25  miliardi  sono  destinati  ad
 interventi  per  impianti  pubblici  realizzati ai sensi dell'art. 10
 della legge n. 910/1966, mentre le restanti risorse sono destinate  a
 finanziare  "la  realizzazione di struttute e attivita' di servizio a
 favore   del   settore   zootecnico",   e   l'ammodernamento   o   la
 ristrutturazione di impianti di trasformazione, commercializzazione e
 valorizzazione  dei prodotti zootecnici o di impianti di macellazione
 e prima lavorazione delle carni: cioe' di impainti - il cui numero e'
 indicato in varie migliaia, e di cui si  rilevano  esplicitamente  le
 "scarse  dimensioni"  -  che  l'art.  67,  primo comma, del d.P.R. n.
 616/1977 attribuisce esplicitamente  alla  competenza  delle  regioni
 ordinarie, e che in Trentino-Alto Adige spetta alle province autonome
 ai  sensi dell'art. 8, n. 21, dello statuto speciale e delle relative
 norme di attuazione (cfr. in particolare il d.P.R. 22 marzo 1974,  n.
 279, nonche' gli artt. 9 e 10 del d.P.R. 19 novembre 1978, n. 526).
    La  sostanziale  riproduzione,  negli  artt.  1, primo comma, e 2,
 primo comma della legge n. 252/1991, dei  contenuti  della  legge  n.
 87/1990,    gia'   colpiti   da   dichiarazione   di   illegittimita'
 costituzionale, rende palese  che  la  nuova  legge  e'  affetta,  si
 direbbe  preliminarmente,  da  vizio  di  costituzionalita'  sotto il
 profilo  della  violazione  del  giudicato  costituzionale  e  quindi
 dell'art. 136 della Costituzione.
    Ripetutamente  infatti questa Corte ha chiarito che il legislatore
 non puo',  senza  violare  appunto  l'art.  136  della  Costituzione,
 riprodurre  sostanzialmente,  anche con efficacia limitata nel tempo,
 la disciplina gia' dichiarata illegittima dalla Corte stessa (cfr. ad
 es. sentenze nn. 88/1966 e 223/1983).
    Tale vizio ridonda  nella  specie,  evidentemente,  in  violazione
 della   autonomia   della  provincia  ricorrente,  trattandosi  della
 riproduzione sostanziale di una disciplina che la Corte  ha  ritenuto
 (nella sentenza n. 116/1991) lesiva appunto di tale autonomia.
    In   ogni   caso,   le   norme  impugnate  sono  anch'esse  lesive
 dell'autonomia della  ricorrente,  in  quanto  dispongono  interventi
 gestori  e  finanziari dello Stato, non collegati al alcun fattore di
 carattere straordinario,  e  per  di  piu'  non  sorretti  da  alcuno
 specifico  e  comprovato interesse nazionale, in un settore che, come
 si e' detto, e' di piena competenza della ricorrente medesima.
    Ne' si  puo'  certo  sostenere  trattarsi  di  interventi  per  la
 regolazione  del  mercato  agricolo,  di  competenza statale ai sensi
 dell'art. 8, lettera b), del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, poiche' la
 disciplina gia' recata dalla legge n. 87/1990, e ora  sostanzialmente
 confermata dalla legge n. 252/1991, non svolge - come ha riconosciuto
 espressamente  questa  Corte  nella  sentenza  n.  116/1991  - quella
 "diretta influenza o incidenza sui termini costitutivi  del  mercato,
 quali  la  domanda  e  l'offerta,  i prezzi, i costi di produzione, e
 cosi' via", che questa Corte ritiene presupposti per la  presenza  di
 un intervento di "regolazione del mercato" di competenza statale, non
 risultando  sufficiente  a tal fine "il mero nesso strumentale che di
 volta  in   volta   potrebbe   essere   individuato   tra   l'oggetto
 dell'intervento e la politica del mercato agricolo".
                               P. Q. M.
    La  ricorrente  provincia  autonoma  di Trento chiede che la Corte
 voglia dichiarare la illegittimita'  costituzionale  degli  artt.  1,
 primo comma, e 2, primo comma, della legge 8 agosto 1991, n. 252, per
 violazione  dell'art. 8, n. 21, dell'art. 9, nn. 3 e 8 e dell'art. 16
 dello statuto speciale di cui al d.P.R. 31  agosto  1972,  n.  670  e
 delle   relative   norme   di   attuazione,  nonche'  per  violazione
 dell'autonomia finanziaria della provincia garantita dal titolo sesto
 dello  statuto  speciale,  e  per  violazione  dell'art.  136   della
 Costituzione.
      Roma, addi' 12 settembre 1991
            Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

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