N. 628 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 luglio 1991

                                N. 628
 Ordinanza  emessa  il  1   luglio  1991  dal  pretore  di  Milano nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Barberis  Franco  ed   altri   e
 l'I.N.P.S.
 Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Determinazione
    del  trattamento  di  quiescenza in base ai massimali in vigore al
    momento del collocamento  a  riposo  -  Mancata  previsione  della
    rivalutazione della pensione in base alle variazioni dei massimali
    -  Ingiustificata mancata corrispondenza tra contribuzione versata
    e pensione - Deteriore trattamento dei lavoratori privati rispetto
    ai lavoratori del settore pubblico  (dirigenti)  -  Incidenza  sui
    principi  della proporzionalita' ed adeguatezza della retribuzione
    (anche differita), della  assicurazione  di  mezzi  adeguati  alle
    esigenze di vita in caso di vecchiaia e di capacita' contributiva.
 (Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 14; legge 23 aprile 1981, n. 155,
    art.  19; legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, tredicesimo comma;
    legge 14 aprile 1985, n. 140, art. 9; legge 11 marzo 1988, n.  67,
    art. 21, sesto comma).
 (Cost., artt. 3, 36, 38 e 53).
(GU n.41 del 16-10-1991 )
                              IL PRETORE
    Visti   gli  atti,  sciogliendo  la  riserva,  considerato  che  i
 ricorrenti, titolari di pensioni di vecchiaia I.N.P.S. con decorrenza
 successiva al 1º gennaio 1985, chiedono in principalita' la  condanna
 dell'I.N.P.S. alla liquidazione delle pensioni sulla base delle medie
 retributive   effettivamente  percepite  nell'ultimo  quinquennio  di
 servizio, mentre le pensioni sono state  calcolate  dall'I.N.P.S.  in
 rapporto  ai massimali annui in vigore al momento della liquidazione,
 inferiori alle retribuzioni  effettive  annue;  nonche'  la  condanna
 dell'I.N.P.S. al pagamento delle differenze e accessori conseguenti;
    Considerato  che  i  ricorrenti,  in  via subordinata, chiedono la
 liquidazione della  pensione  sulla  base  dei  massimali  introdotti
 successivamente al loro collocamento in pensione;
    Considerato  che,  in  ulteriore  subordine, i ricorrenti chiedono
 accertarsi il diritto dal 1º gennaio  1988  al  computo,  secondo  le
 aliquote  di  cui  alla  tabella allegata all'art. 21, secondo comma,
 della legge n. 67/1968, delle retribuzioni eccedenti i limiti massimi
 della retribuzione non pensionabile,  previa  rivalutazione  a  norma
 dell'undicesimo  comma  dell'art.  3  della  legge  n. 297/1982, e il
 diritto all'aggiunta della quota di  pensione  cosi'  calcolata  alla
 pensione  da  essi  percepita  alla  data del 1º gennaio 1988, con le
 conseguenti statuizioni di condanna dell'I.N.P.S.;
    Considerato che le  domande,  sia  poste  in  via  principale  che
 subordinata, sono precluse dalle norme vigenti in materia;
    Ritenuto    che   i   ricorrenti   sollevano   la   questione   di
 costituzionalita' di dette norme, in generale per il principio  della
 illegittimita'  della  imposizione  di  massimali e dell'esistenza di
 trattamenti  pensionistici  diversi  in  relazione   alla   data   di
 collocamento  a  riposo  e  della  illegittimita'  di  un trattamento
 diverso  tra  i  settore pubblico (quello dei dirigenti) e il settore
 privato, stante l'identicita' delle  situazioni  sostanziali;  e,  in
 specie,  dell'art.  3,  tredicesimo  comma,  della legge n. 297/1982,
 dell'art. 9 della legge n. 140/1985 dell'art. 21, sesto comma,  della
 legge  n.  67/1988  nella  parte  in cui non prevedono l'applicazione
 delle variazioni dei massimali di pensione, in  essi  rispettivamente
 stabiliti,  alle  pensioni  liquidate nel 1983 e successive scadenze,
 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; degli artt.  14  della
 legge n. 153/1969 e 19 della legge n. 155/1981, per contrasto con gli
 artt.  3,  36, 38, secondo comma, e 53, della Costituzione, in quanto
 manca la corrispondenza tra la contribuzione  versata  (calcolata  su
 tutta  la  retribuzione)  e  la pensione (calcolata solo su una parte
 della retribuzione);
    Ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale sollevata
 dai ricorrenti e' da ritenersi non manifestamente infondata ed appare
 rilevante e pregiudiziale per la soluzione del giudizio;
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
    Solleva eccezione di costituzionalita' dell'art. 14 della legge 30
 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui non  limita  la  retribuzione
 assoggettata alla contribuzione alla concorrenza dell'importo via via
 fissato  come  massimale di pensione, per contrasto con gli artt. 3 e
 53 della Costituzione, dell'art. 19 della legge 23  aprile  1981,  n.
 155, per contrasto con gli artt. 3,
  36,  38,  secondo  comma,  e  53,  della  Costituzione, dell'art. 3,
 tredicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n.  297,  dell'art.  9
 della  legge 14 aprile 1985, n. 140, dell'art. 21, sesto comma, della
 legge 11 marzo  1988,  n.  67,  nella  parte  in  cui  non  prevedono
 l'applicazione  delle  variazioni  dei massimali di pensione, in essi
 rispettivamente stabiliti, alle pensioni liquidate nel 1983 e succes-
 sive scadenze, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   delgi   atti   alla   Corte
 costituzionale  per  la  risoluzione  della questione di legittimita'
 costituzionale sopra indicata;
    Sospende il presente giudizio;
    Ordina che, a cura della cancelleria, la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  e al Presidente del Consiglio dei Ministri e
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 91C1104