N. 632 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 dicembre 1990- 27 settembre 1991

                                N. 632
 Ordinanza   emessa   il   14  dicembre  1990  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 27 settembre 1991) dal Consiglio di  Stato  sez.  V
 giurisdizionale,  sul  ricorso  proposto da Orlandi Severino ed altro
 contro Legnini Giovanni ed altri
 Elezioni - Presentazione delle liste dei candidati - Necessita' che
    la  lista  sia  controfirmata  da   un   numero   determinato   di
    sottoscrittori  (nel  caso  di  specie  fino  da un massimo di 30,
    trattandosi di comune con  meno  di  2.000  abitanti)  -  Prevista
    eliminazione  della  lista  anche  nel  caso  in cui il numero dei
    sottoscrittori sia superiore a quello  massimo  prescritto  e  non
    solo  invece,  ove  tale numero sia inferiore a quello richiesto -
    Irragionevolezza con incidenza sul diritto  di  elettorato  e  sul
    principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
 (D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 30, lett. a), in relazione alla
    legge 21 marzo 1990, n. 53, art. 12, primo comma,
    lett. a)).
 (Cost., artt. 3, 51 e 97).
(GU n.41 del 16-10-1991 )
                         IL CONSIGLIO DI STATO
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 2078/1990
 proposto  con  appello  di  Orlandi  Severino  e  Marinelli Trentino,
 rappresentati e difesi dall'avv. Lucio V.  Moscarini,  con  domicilio
 eletto  presso  lo  studio  dello  stesso in Roma, Piazza Madonna del
 Cenacolo n. 14; contro Legnini Giovanni, rappresentato e difeso dagli
 avvocati Fiorella Carloni, Domenico Davoli  e  Walter  Putaturo,  con
 domicilio  eletto  presso  lo studio dei primi due in Roma, via di S.
 Maria Maggiore n. 112; Belli Italo, non costituito in giudizio, e nei
 confronti del comune di Roccamontepiano, in persona del sindaco  pro-
 tempore,  della  commissione  elettorale  circondariale di Chieti, in
 persona del  presidente  pro-tempore,  dell'adunanza  dei  presidenti
 delle  sezioni  di  Roccamontepiano,  in  persona del presidente pro-
 tempore, nonche' di Conti Fernando, De Nardis Mario, Di Cola Americo,
 Di Marco Pasquale, Donatucci Luciano Enrico, Legnini Lorenzo  Antonio
 Filoteo,  Liberatore Giorgio, Lisio Luigi, Marinelli Emilio, Mattioli
 Pasquale Alessandro e Volpe Luigi, tutti non costituiti in  giudizio;
 per   l'annullamento  della  sentenza  del  tribunale  amministrativo
 regionale per l'Abruzzo, sezione di Pescara, 28 giugno 1990,  n.  518
 (non notificata);
    Visto  il ricorso, con i relativi allegati, notificato il 24, 27 e
 28 luglio 1990 e depositato il 3 agosto successivo;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Legnini Giovanni;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle  rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Relatore alla pubblica udienza del 14 dicembre 1990 il consigliere
 Carmine Volpe e uditi, altresi', gli avvocati
 L.V. Moscarini per gli appellanti e W. Putaturo per Legnini Giovanni;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Il  giorno  11 aprile 1990 Belli Italo, nella qualita' di delegato
 di lista, presentava al segretario comunale  di  Roccamontepiano  una
 lista  di  candidati  per il rinnovo del consiglio di quel Comune. La
 lista recava il contrassegno di un albero con la scritta "Crescere in
 liberta' - Roccamontepiano 1990", era sottoscritta da 76 elettori (in
 regola con il minimo di 60 ed il massimo  di  90,  prescritti  per  i
 comuni  da  2000  a 5000 abitanti) ed alla stessa venivano allegati 2
 certificati collettivi (uno per 50 elettori e l'altro per i rimanenti
 26), a prova della qualita' di elettori del suddetto Comune da  parte
 dei sottoscrittori medesimi.
    Scaduti  i termini per la presentazione delle liste dei candidati,
 il segretario comunale informava il Belli che nell'ultimo  censimento
 del  1981  gli abitanti di Roccamontepiano risultavano 1990 e che, di
 conseguenza, i  sottoscrittori  Avrebbero  dovuto  essere  in  numero
 compreso  tra  20  e  30  (come  prescritto  per i comuni fino a 2000
 abitanti).
    Pertanto,  nel  medesimo  giorno  dell'11  aprile  1990  il  Belli
 presentava   istanza   al  presidente  della  commissione  elettorale
 circondariale  di  Chieti,  chiedendo  il  ritiro   del   certificato
 elettorale  di  50  sottoscrittori  e considerando in tal modo valide
 unicamente le altre 26 firme.
    Ma la commissione suddetta, con delibera in pari  data,  eliminava
 la lista di cui trattasi, rilevando che la stessa era sottoscritta da
 un  numero  di  persone  eccedente  quello  massimo  di  30  previsto
 dall'art. 12 della legge 21 marzo 1990, n. 53 per  i  Comuni  sino  a
 2000  abitanti  (sulla  base dei risultati dell'ultimo censimento del
 1981) ed applicando l'art. 30, lett. a), del decreto  del  Presidente
 della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
    Il  giorno  dopo  (12  aprile  1990) il Belli presentava ulteriore
 istanza al presidente della citata commissione, con la quale chiedeva
 il riesame della decisione presa e  l'accoglimento  di  quanto  dallo
 stesso   domandato   il  giorno  prima.  La  commissione  pero',  con
 deliberazione  in  pari  data,  confermava  la  decisione   adottata,
 motivando  sull'inderogabilita'  del disposto dell'art. 30, lett. a),
 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 in  relazione
 all'art.  12 della legge n. 53/1990 in ragione della duplice esigenza
 di "assicurare un minimo di credibilita' alla lista"  e  di  "evitare
 che la presentazione si risolva in una pre-competizione".
    Con  un primo ricorso (rubricato al n. 242/1990), Legnini Giovanni
 e Belli Italo hanno impugnato le due citate delibere  della  suddetta
 Commissione,  deducendo  violazione  dell'art.  30  del  decreto  del
 Presidente della Repubblica n. 570/1960, nonche'  eccesso  di  potere
 per   illogicita'  manifesta,  errore  nei  presupposti,  difetto  di
 motivazione e sviamento.
    Con ordinanza del tribunale, indicato in epigrafe, 19 aprile 1990,
 n.  136,  era  accolta l'istanza di sospensione degli atti impugnati:
 per  l'effetto  la  lista  di  cui  trattasi  veniva   ammessa   alla
 competizione  elettorale  del  6  e  7  maggio  successivo  e tutti i
 candidati della stessa erano proclamati eletti al consiglio  comunale
 di Roccamontepiano.
    L'atto  di  proclamazione  degli eletti, con tutti i provvedimenti
 pregressi, veniva impugnato innanzi al medesimo giudice  dai  signori
 Legnini e Belli (ricorso portante il n. 355/1990), i quali deducevano
 gli stessi vizi posti a fondamento del precedente gravame.
    Tale  atto  era  altresi' impugnato, con ricorso rubricato innanzi
 allo stesso tribunale  con  il  n.  368/1990,  da  Orlandi  Severino,
 candidato non eletto alle elezioni di cui trattasi, il quale deduceva
 eccesso   di  potere  per  difetto  di  motivazione,  erroneita'  nei
 presupposti, illogicita', difetto di istruttoria e sviamento  nonche'
 violazione  dell'art.  30, lett. a), del decreto del Presidente della
 Repubblica n. 570/1960.
    Il suddetto Orlandi, unitamente a  Marinelli  Trentino,  proponeva
 anche intervento ad opponendum nel procedimento n. 242/1990;
    Con la sentenza in epigrafe indicata, il primo giudice:
       a) ha riunito i tre ricorsi suddetti;
       b)  ha  accolto  il  ricorso  n.  355/1990,  ritenendo  che  la
 commissione elettorale mandamentale avesse il potere di consentire la
 regolarizzazione  della  lista  di   cui   trattasi,   eliminando   i
 certificati elettorali presentati in eccesso;
       c)  conseguentemente  ha  considerato  legittimo  e  definitivo
 l'atto di proclamazione degli eletti, ab initio  assunto  con  chiari
 effetti  provvisori  ed  ha annullato l'esclusione della lista de qua
 disposta dalla suddetta commissione;
       d) ha dichiarato improcedibile il ricorso n. 242/1990;
       e) ha in parte dichiarato improcedibile e in parte respinto  il
 ricorso n. 368/1990.
    Avverso  tale  sentenza  hanno proposto appello Orlandi Severino e
 Marinelli Trentino, ritenendola erronea per i seguenti motivi:
      1) non sarebbe  stato  possibile  procedere  alla  proclamazione
 definitiva degli eletti in pendenza del giudizio avverso l'esclusione
 della lista de qua;
     2)  eccesso  di  potere  per  difetto  di istruttoria, difetto di
 motivazione e  sviamento  nonche'  violazione  e  falsa  applicazione
 dell'art.  30,  lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica
 n. 570/1960, poiche' la disposta proclamazione degli  eletti  sarebbe
 illegittima  non  potendo  la lista dei candidati di cui trattasi non
 essere esclusa;
      3) inammissibilita' del ricorso n. 242/1990;
      4) il ricorso n.  368/1990  non  si  sarebbe  potuto  dichiarare
 improcedibile nella parte in cui si e' sostenuto (dal ricorrente) che
 la  proclamazione  degli  eletti  non  avesse espressamente carattere
 provvisorio  (e  non  definitivo)  e  tanto  meno  respingere   senza
 esaminare  le  censure svolte con riguardo all'esclusione della lista
 di cui trattasi.
    Si e' costituito Legnini Giovanni, resistendo all'appello.
    Entrambe  le  parti in giudizio hanno proposto successive memorie,
 illustrando ulteriormente le  loro  pretese.  La  difesa  di  Legnini
 Giovanni  ha  inoltre  eccepito, in via subordinata, l'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 30, lett. a),  del  decreto  del  Presidente
 della   Repubblica  n.  570/1960,  in  relazione  all'art.  51  della
 Costituzione.
    Con decisione non definitiva resa in data odierna  la  sezione  ha
 respinto in parte l'appello, ritenendo l'infondatezza del primo e del
 terzo  motivo  nonche'  del  quarto  con  riguardo  al  primo profilo
 dedotto.
                             D I R I T T O
    1. - In seguito alla decisione non definitiva n. 823/1991 resa  in
 pari  data dalla Sezione, rimane da definire la questione inerente la
 legittimita'  delle  due  decisioni  della   commissione   elettorale
 circondariale  di  chieti,  con  le  quali  e'  stata eliminata dalla
 competizione elettorale la lista indicata poiche' sottoscritta da  un
 numero  di  elettori  (76)  eccedente quello massimo (di 30) previsto
 dall'art. 12, primo comma, lettera a), legge 21 marzo  1990,  n.  53,
 per i Comuni fino a 2000 abitanti.
    Nella  specie  la  commissione  suddetta  ha  applicato l'art. 30,
 lettera a), del decreto del Presidente  della  Repubblica  16  maggio
 1960,  n.  570,  ai sensi del quale la stessa deve verificare che "le
 candidature siano sottoscritte dal  numero  prescritto  di  elettori,
 eliminando quelle che non lo sono".
    Il punto di diritto da chiarire e' se, in forza delle disposizioni
 suddette, la citata commissione debba eliminare la lista solo qualora
 la  relativa  dichiarazione  di  presentazione sia sottoscritta da un
 numero di elettori inferiore a quello minimo richiesto  e  non  anche
 nel  caso  in  cui  la  sottoscrizione  sia effettuata da elettori in
 numero superiore a quello  massimo  ivi  previsto,  dovendo  in  tale
 ipotesi  disporre, se richiesta, la relativa regolarizzazione; oppure
 se l'eliminazione vada  effettuata  anche,  e  comunque,  qualora  la
 dichiarazione  di  presentazione  della  lista sia sottoscritta da un
 numero di elettori superiore al massimo indicato.
    2. - Il collegio premette che alla controversia per cui  e'  causa
 non  appare  applicabile  ne'  la  disposizione  dell'art. 33, ultimo
 comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960,  dato
 che  la  stessa  regola  solo  la presentazione delle candidature nei
 comuni con  popolazione  superiore  a  10.000  abitanti,  ne'  quella
 dell'art.  30,  lettera  e), dello stesso decreto, data la diversita'
 dell'ipotesi ivi contemplata.
    Il tutto conformemente alla giurisprudenza di  questa  sezione  la
 quale  ha,  tra  l'altro,  ritenuto  che fra i compiti della suddetta
 commissione non rientri (fatta eccezione  per  le  determinazioni  di
 ricusazione   dei   contrassegni)  quello  di  sopperire  in  via  di
 collaborazione ad eventuali errori o deficienze  riscontrabili  nelle
 liste  presentate (decisioni 18 gennaio 1985, n. 16 e 29 giugno 1979,
 n. 470).
    3. - Cio' premesso, rilevando che anche secondo le "istruzioni per
 la presentazione e l'ammissione delle candidature" nell'elezione  dei
 consigli  comunali diramate dal Ministero dell'interno (pubblicazione
 n. 5 del 1990, a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello  Stato)
 la  lista  va  ricusata  qualora  il  numero dei presentatori risulti
 eccedente il limite massimo consentito dalla legge (pag. 19 penultimo
 periodo),   non   appare   manifestamente    infondata    l'eccezione
 d'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 30, lett. a), del decreto
 del  Presidente della Repubblica n. 570/1960 in relazione all'art. 51
 della Costituzione.  La  questione  va  d'ufficio  estesa  anche  con
 riferimento agli artt. 3 e 97 della stessa.
    4.  - La ratio del numero minimo di sottoscrittori richiesto dalla
 legge si comprende  e  si  giustifica  con  la  duplice  esigenza  di
 garantire,  da un lato, una certa consistenza numerica di base ad una
 compagine  che  mira  ad  assumere   elettoralmente   un   ruolo   di
 rappresentanza   politico-amministrativa   della   comunita'   e   di
 assicurare, dall'altro, a tale compagine un minimo di credibilita' ed
 affidabilita'. Viceversa la ragione della  fissazione  di  un  numero
 massimo    di    sottoscrizioni    appare   finalizzata   alla   mera
 semplificazione dei preliminari richiesti per la presentazione  delle
 candidature,  vale  a dire a uno scopo piu' pratico che giuridico dal
 quale non dovrebbero scaturire conseguenze di principio.
    Ne consegue la sussistenza di dubbi di legittimita' costituzionale
 di una disposizione, quale il suddetto art.  30,  lettera  a),  -  in
 relazione  all'art. 12, primo comma, lett. a), legge n. 53/1990 - che
 comporta, invece, come conseguenza, l'eliminazione dalla competizione
 popolare  delle  liste  non  sottoscritte  dal  numero  di   elettori
 prescritto  e  quindi  anche  se  controfirmate  da persone in numero
 superiore a quello consentito. In tal modo la norma sembra  contraria
 a   un   elementare   principio   di   ragionevolezza,  quale  limite
 invalicabile dal legislatore, oltre che agli articoli 3  e  51  della
 Costituzione,   che  garantiscono  la  massima  liberta'  di  accesso
 all'elettorato passivo, nonche' al principio di buon andamento  della
 pubblica  amministrazione di cui al successivo art. 97. D'altronde, a
 rafforzare il convincimento sulla carente ragionevolezza della  norma
 in  questione,  nella sua rigidita' preclusiva, e' da aggiungere che,
 nell'ordinamento  positivo  vigente   in   materia   elettorale,   le
 sottoscrizioni  non  sono  sempre  richieste  (art.  1), primo comma,
 lettera b), decreto-legge 3 maggio  1976,  n.  161,  convertito,  con
 modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, nel testo inserito
 dall'art. 12, terzo comma, legge n. 53/1990), a segno del relativismo
 del loro valore.
    Quanto   poi   alla   giustificazione,   ritenuta   dalla   citata
 commissione, di evitare che la presentazione della lista  si  risolva
 in  una pre-competizione elettorale dal risultato scontato, la stessa
 non appare affatto e seriamente probante. Non e' vero,  infatti,  che
 la  sottoscrizione  di  elettori  in  numero  superiore  ad una certa
 entita' anticipi e influenzi il risultato della futura  consultazione
 elettorale, considerata la diversita' delle procedure e ritenuto che,
 nella segretezza del diritto di voto salvaguardata dall'art. 48 della
 Costituzione,  ogni sottoscrittore ben potrebbe esprimere (per i piu'
 disparati  motivi)  una  volonta'  diversa  da  quella   inizialmente
 manifestata  e  finalizzata  in  sede  di firma a presentazione delle
 candidature.
    5. - La rilevanza della questione di illegittimita' costituzionale
 e' evidente, avendo la commissione elettorale circondariale di Chieti
 eliminato dalla competizione la lista di cui trattasi sul presupposto
 del carattere inderogabile del disposto letterale dell'art. 30, lett.
 a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960.
    6. - Va quindi rimessa alla Corte la questione  di  illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  30,  lett.  a), del decreto del Presidente
 della Repubblica n. 570/1960 - in relazione all'art. 12, primo comma,
 lett. a), legge n. 53/1990 - con riferimento agli articoli 3, 51 e 97
 della  Costituzione,  nella  parte  in cui la suddetta norma comporta
 l'eliminazione  delle  candidature  sottoscritte  da  un  numero   di
 elettori superiore a quello massimo dalla stessa prescritto.
                               P. Q. M.
    Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo  1953,
 n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 30, lettera a), del decreto del
 Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.  570  -  in  relazione
 all'art.  12, primo comma, lett. a), della legge 21 marzo 1990, n. 53
 - con riferimento agli artt. 3, 51 e  97  della  Costituzione,  nella
 parte  in  cui comporta l'eliminazione delle candidature sottoscritte
 da un numero di elettori superiore a quello massimo prescritto  dalla
 legge;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Ordina, altresi', che a cura della segreteria copia della presente
 ordinanza sia notificata alle parti in  causa  e  al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri, e comunicata ai Presidenti del Senato della
 Repubblica e della Camera dei deputati.
    Cosi' deciso in Roma, addi' 14 dicembre 1990.
                         Il presidente: GESSA
    I consiglieri: RIZZI - LA MEDICA
                                       Il consigliere estensore: VOLPE
 91C1108