N. 634 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 luglio 1991
N. 634 Ordinanza emessa il 2 luglio 1991 dal pretore di Venezia nei procedimenti civili riuniti pertenti tra Forte Armando ed altri e l'E.N.P.A.L.S. Previdenza e assistenza sociale - Pensioni erogate dall'E.N.P.A.L.S. - Non applicabilita' della normativa perequativa stabilita per le pensioni corrisposte dall'a.g.o. (art. 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140) - Mancata eliminazione con la legge n. 59/1991 della sperequazione nei confronti dei pensionati E.N.P.A.L.S. - Ingiustificata disparita' di regolamentazione e di vicende dell'a.g.o. e dell'E.N.P.A.L.S. - Incidenza sul principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore in caso di vecchiaia. (Legge 14 aprile 1985, n. 140, artt. 5 e 10; d.-l. 31 luglio 1987, n. 317, artt. 7 e segg., convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 398). (Cost., artt. 3 e 38).(GU n.41 del 16-10-1991 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle cause riunite promosse da Forte Armando, Amadio Michele, Codato Alfredo, Francesconi Gino, Infante Raffaele, Samo Antonio, Fort Sergio, Santi Giorgio, Da Lio Tosca, Di Lisi Giorgio, Bergamaschi Luigi, Gastaldello Felice, Bella Salvatore, Savelli Aleardo, Benedettelli Glauco, Ronchin Giulio assistiti dall'avv. G. Morisi, contro l'E.N.P.A.L.S., assistito dagli avv.ti Cerisola M. e G. Pinello. Premesso che i ricorrenti tutti pensionati E.N.P.A.L.S. chiedono che siano loro riconosciuti gli aumenti previsti dall'art. 5 della legge 5 aprile 1985, n. 140, per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti; che il convenuto eccepisce che le pensioni E.N.P.A.L.S. non rientrano in tale categoria perche' l'ente gestisce una forma di previdenza sostitutiva ed esonerativa dell'a.g.o., per la quale a sensi dell'art. 10 della legge medesima era prevista invece una rivalutazione "con separati provvedimenti che tengono conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni"; che tali provvedimenti sono stati emanati con legge 3 ottobre 1987, n. 398, articoli 7 e seguenti e riguardano tutti i fondi speciali gestiti dall'I.N.P.S., per i quali la rivalutazione variamente congegnata decorre comunque dal 1985, ma nessun ulteriore provvedimento e' stato invece adottato per i pensionati E.N.P.A.L.S.; che il tribunale di Torino e il pretore di Torino con ordinanze rispettivamente del 18 luglio 1990 e del 2 novembre 1990 hanno dubitato della legittimita' costituzionale l'uno dell'art. 10 della legge n. 140/1985 e l'altro degli articoli 7 e seguenti del decreto-legge n. 317/1987 convertito in legge n. 398/1987; che, sopravvenuto il decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito in legge 27 febbraio 1991, n. 59, la Corte costituzionale ha restituito gli atti al pretore di Torino per un riesame della rilevanza; Ritenuto che la sopravvenuta legge n. 59/1991 nulla dispone per il passato cosicche' i pensionati dell'E.N.P.A.L.S. restano gli unici a non aver mai percepito nei cinque anni decorsi i miglioramenti previsti dalla legge 140/1985; che la nuova disciplina non solo non li indennizza della grave sperequazione subita, ma anzi sembra ancora una volta negare alle pensioni E.N.P.A.L.S. - almeno secondo l'interpretazione letterale - la rivalutazione, che prevede invece per le pensioni dell'a.g.o. (v. art. 1/3), cosicche' i coefficienti d'aumento apparentemente piu' alti fissati dal comma 2- bis del medesimo art. 1 per l'E.N.P.A.L.S. si risolvono in realta' in coefficienti inferiori a quelli risultanti dal secondo e terzo comma per l'a.g.o.; che permangono dunque ad avviso del pretore tutti i dubbi di illegittimita' costituzionale gia' espressi dai magistrati di Torino, s'intende nel presupposto che non l'art. 5, bensi' l'art. 10 della legge n. 140/1985 disciplini il trattamento pensionistico E.N.P.A.L.S.; che in particolare appare in contrasto con gli articoli 3 e 38 della Costituzione - nell'ambito di un intervento legislativo (leggi numeri 140 e 141 del 1985) che realizza miglioramenti per tutte le pensioni nei settori pubblico e privato dell'assicurazione generale obbligatoria - prevedere per quelle erogate dalle gestioni sostitutive ed esonerative del regime generale, e massime per l'E.N.P.A.L.S. che come ampiamento argomentato dal pretore di Torino e' sempre stato accomunato all'I.N.P.S., da un lato l'implicita esclusione dalle disposizioni dettate per le pensioni I.N.P.S. (art. 5 della legge n. 140/1985) e dall'altro una norma (art. 10 della legge n. 140/1985) di mero valore programmatico, d'indirizzo, che come tale puo' essere senza sanzione alcuna disattesa, come lo e' stato nel caso delle pensioni erogate dall'E.N.P.A.L.S.; che analogamente vanno denunciati per il dubbio di non conformita' agli articoli 3 e 38 della Costituzione gli articoli 7 e seguenti del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 398, in quanto - attuando il dettato di cui all'art. 10 della legge n. 140/1985 - hanno escluso l'estensione dei miglioramenti previsti dall'art. 5 della suddetta legge ai pensionati E.N.P.A.L.S.;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 5 e 10 della legge 14 aprile 1985, n. 140, e degli articoli 7 e seguenti del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, covertito in legge 3 ottobre 1987, n. 398, in quanto escludenti le pensioni a carico E.N.P.A.L.S. dai miglioramenti previsti per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti dall'art. 5 della legge 14 aprile 1985, n. 140, e cio' per contrasto con gli articoli 3 e 38 della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Manda alla cancelleria per la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Venezia, addi' 2 luglio 1991 Il pretore: (firma illeggibile) Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile) 91C1110