N. 634 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 luglio 1991

                                N. 634
 Ordinanza  emessa  il  2  luglio  1991  dal  pretore  di  Venezia nei
 procedimenti civili riuniti pertenti tra Forte  Armando  ed  altri  e
 l'E.N.P.A.L.S.
 Previdenza e assistenza sociale - Pensioni erogate dall'E.N.P.A.L.S.
    -  Non applicabilita' della normativa perequativa stabilita per le
    pensioni corrisposte dall'a.g.o. (art. 5  della  legge  15  aprile
    1985, n. 140) - Mancata eliminazione con la legge n. 59/1991 della
    sperequazione   nei   confronti   dei  pensionati  E.N.P.A.L.S.  -
    Ingiustificata  disparita'  di  regolamentazione  e   di   vicende
    dell'a.g.o.   e   dell'E.N.P.A.L.S.   -  Incidenza  sul  principio
    dell'assicurazione di mezzi adeguati alle  esigenze  di  vita  del
    lavoratore in caso di vecchiaia.
 (Legge 14 aprile 1985, n. 140, artt. 5 e 10; d.-l. 31 luglio 1987, n.
    317, artt. 7 e segg., convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 398).
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.41 del 16-10-1991 )
                              IL PRETORE
    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nelle cause riunite promosse
 da Forte Armando, Amadio Michele, Codato Alfredo,  Francesconi  Gino,
 Infante  Raffaele,  Samo  Antonio, Fort Sergio, Santi Giorgio, Da Lio
 Tosca, Di Lisi Giorgio, Bergamaschi Luigi, Gastaldello Felice,  Bella
 Salvatore,  Savelli  Aleardo,  Benedettelli  Glauco,  Ronchin  Giulio
 assistiti dall'avv. G. Morisi, contro l'E.N.P.A.L.S., assistito dagli
 avv.ti Cerisola M. e G. Pinello.
    Premesso che i ricorrenti tutti pensionati  E.N.P.A.L.S.  chiedono
 che  siano  loro  riconosciuti gli aumenti previsti dall'art. 5 della
 legge  5  aprile  1985,  n.   140,   per   le   pensioni   a   carico
 dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
 vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;
      che il convenuto eccepisce  che  le  pensioni  E.N.P.A.L.S.  non
 rientrano  in  tale  categoria  perche'  l'ente gestisce una forma di
 previdenza sostitutiva ed esonerativa dell'a.g.o.,  per  la  quale  a
 sensi  dell'art.  10  della  legge  medesima  era prevista invece una
 rivalutazione "con  separati  provvedimenti  che  tengono  conto  dei
 criteri  previsti in materia dalle specifiche normative delle singole
 gestioni";
      che tali provvedimenti sono stati emanati con  legge  3  ottobre
 1987,  n.  398,  articoli  7  e  seguenti  e riguardano tutti i fondi
 speciali  gestiti  dall'I.N.P.S.,  per  i  quali   la   rivalutazione
 variamente  congegnata decorre comunque dal 1985, ma nessun ulteriore
 provvedimento e' stato invece adottato per i pensionati E.N.P.A.L.S.;
      che il tribunale di Torino e il pretore di Torino con  ordinanze
 rispettivamente del 18 luglio 1990 e
 del  2 novembre 1990 hanno dubitato della legittimita' costituzionale
 l'uno dell'art. 10 della legge n. 140/1985 e l'altro degli articoli 7
 e seguenti del decreto-legge  n.  317/1987  convertito  in  legge  n.
 398/1987;
      che,  sopravvenuto  il  decreto-legge  22 dicembre 1990, n. 409,
 convertito in legge 27 febbraio 1991, n. 59, la Corte  costituzionale
 ha  restituito  gli  atti  al  pretore di Torino per un riesame della
 rilevanza;
    Ritenuto che la sopravvenuta legge n. 59/1991 nulla dispone per il
 passato  cosicche' i pensionati dell'E.N.P.A.L.S. restano gli unici a
 non aver mai  percepito  nei  cinque  anni  decorsi  i  miglioramenti
 previsti dalla legge 140/1985;
      che  la  nuova disciplina non solo non li indennizza della grave
 sperequazione subita, ma anzi sembra ancora  una  volta  negare  alle
 pensioni  E.N.P.A.L.S. - almeno secondo l'interpretazione letterale -
 la rivalutazione, che prevede invece per le pensioni dell'a.g.o.  (v.
 art.  1/3),  cosicche'  i  coefficienti d'aumento apparentemente piu'
 alti fissati dal comma 2- bis del medesimo art. 1 per  l'E.N.P.A.L.S.
 si risolvono in realta' in coefficienti inferiori a quelli risultanti
 dal secondo e terzo comma per l'a.g.o.;
      che  permangono  dunque  ad  avviso del pretore tutti i dubbi di
 illegittimita' costituzionale gia' espressi dai magistrati di Torino,
 s'intende nel presupposto che non l'art. 5, bensi'  l'art.  10  della
 legge   n.   140/1985   disciplini   il   trattamento   pensionistico
 E.N.P.A.L.S.;
      che in particolare appare in contrasto con gli articoli 3  e  38
 della  Costituzione - nell'ambito di un intervento legislativo (leggi
 numeri 140 e 141 del 1985) che realizza miglioramenti  per  tutte  le
 pensioni  nei  settori pubblico e privato dell'assicurazione generale
 obbligatoria  -  prevedere  per   quelle   erogate   dalle   gestioni
 sostitutive  ed  esonerative  del  regime  generale,  e  massime  per
 l'E.N.P.A.L.S. che come ampiamento argomentato dal pretore di  Torino
 e'  sempre  stato  accomunato  all'I.N.P.S.,  da  un lato l'implicita
 esclusione dalle disposizioni dettate per le pensioni I.N.P.S.  (art.
 5  della  legge  n.  140/1985)  e dall'altro una norma (art. 10 della
 legge n. 140/1985) di mero  valore  programmatico,  d'indirizzo,  che
 come  tale  puo'  essere  senza sanzione alcuna disattesa, come lo e'
 stato nel caso delle pensioni erogate dall'E.N.P.A.L.S.;
      che  analogamente  vanno  denunciati  per  il  dubbio   di   non
 conformita'  agli articoli 3 e 38 della Costituzione gli articoli 7 e
 seguenti del decreto-legge 31 luglio  1987,  n.  317,  convertito  in
 legge  3 ottobre 1987, n. 398, in quanto - attuando il dettato di cui
 all'art. 10 della legge n. 140/1985 - hanno escluso l'estensione  dei
 miglioramenti previsti dall'art. 5 della suddetta legge ai pensionati
 E.N.P.A.L.S.;
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale degli articoli 5  e  10  della  legge  14
 aprile  1985, n. 140, e degli articoli 7 e seguenti del decreto-legge
 31 luglio 1987, n. 317, covertito in legge 3 ottobre 1987, n. 398, in
 quanto escludenti le pensioni a carico E.N.P.A.L.S. dai miglioramenti
 previsti  per  le  pensioni  a  carico  dell'assicurazione   generale
 obbligatoria  per  l'invalidita',  vecchiaia e superstiti dall'art. 5
 della legge 14 aprile 1985, n. 140, e  cio'  per  contrasto  con  gli
 articoli 3 e 38 della Costituzione;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Manda  alla  cancelleria  per  la  comunicazione al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e ai Presidenti della Camera  dei  deputati  e
 del Senato.
      Venezia, addi' 2 luglio 1991
                    Il pretore: (firma illeggibile)
                  Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)
 91C1110