N. 635 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 aprile 1991

                                N. 635
 Ordinanza  emessa  l'11  aprile  1991 dal pretore di Brescia, sezione
 distaccata di Montichiari, nel procedimento penale a carico di Moreni
 Fiorangela
 Processo penale - Procedimento pretorile - Fascicolo per il
    dibattimento - Inserimento del verbale  di  protesto  dell'assegno
    bancario  -  Omessa  previsione  -  Violazione  dei principi della
    legge-delega - Lamentata ingiustificata difficolta' per il p.m. di
    fornire le prove  del  reato  -  Lesione  del  principio  di  buon
    andamento dell'amministrazione della giustizia.
 (C.P.P. 1988, art. 431).
 (Cost., artt. 24, 76 e 97; legge 16 febbraio 1987, n. 81, artt. 2, n.
    1, e 103).
(GU n.41 del 16-10-1991 )
                              IL PRETORE
    Visto  che  nel  procedimento penale a carico di Moreni Fiorangela
 per il reato di cui all'art. 116, n. 2, del regio decreto 21 dicembre
 1933, n. 1736, commesso in Calcinato il 20  e  28  febbraio  1990  si
 trova agli atti del fascicolo del dibattimento il verbale di protesto
 dell'assegno bancario in questione;
      che  tuttavia  tale documento (su cui soltanto si fonda la prova
 della scopertura dell'assegno, essenziale ed integrale il  reato  per
 cui  si  procede)  dovrebbe  essere  escluso, ai sensi dell'art. 491,
 quarto comma, del codice di procedura penale, dal fascicolo, giacche'
 esso non e' compreso tra gli atti elencati nell'art. 431  del  codice
 di  procedura  penale  e  di cui soltanto puo' essere data lettura ai
 sensi dell'art. 511 del codice di procedura  penale;  ne'  l'ostacolo
 puo' essere aggirato ammettendo l'atto stesso come prova documentale,
 perche',  se  e'  vwero  che,  ai  sensi del combinato disposto dagli
 articoli 234, 495 e 515  del  codice  di  procedura  penale,  possono
 essere  ammessi  come  documenti,  amche  a  richiesta  del  pubblico
 ministero o addirittura d'ufficio ex art. 507 del codice di procedura
 penale, atti non contenuti nel fascicolo del dibattimento,  e'  ovvio
 che  per  tale  via  non  possono  essere ammessi atti implicanti una
 dichiarazione di scienza nel loro contenuto testimoniale, ma, semmai,
 solo come evento storico (per dimostrare che un certo soggetto sapeva
 scrivere, era in vita, e cosi' via) o ad  altri  fini  (si  veda,  ad
 esempio,  la  particolare  disposizione dettata dall'art. 511, quarto
 comma, che consente la lettura dei verbali di dichiarazione orale  di
 querela  o  di  istanza ai soli fini dell'accertamento dell'esistenza
 della condizione di procedibilita'); e d'altra parte  il  verbale  di
 protesto,  in  un  processo  per assegni a vuoto, puo' essere utile a
 fini  probatori  solo  nel  suo  contenuto  testimoniale,  oltretutto
 indiretto  (la  dichiarazione,  resa  al  notaio  o ad altro pubblico
 ufficiale    dall'incarico     dell'istituto     trattario,     circa
 l'insufficienza dei fondi);
      che  tale divieto deriva dal principio del rito accusatario, che
 impone la formazione della prova nel dibattimento, ed  ha  quindi  la
 medesima  ratio  del divieto di introdurre, come prova documentale, i
 verbali delle attivita' compiute dal pubblico ministero o dalla  p.g.
 nel  corso  delle indagini preliminari (che pure, al pari del verbale
 di protesto, costituiscono atti pubblici la  cui  eventuale  falsita'
 sarebbe penalmente perseguibile); ed a tal proposito va aggiunto che,
 sebbene  l'atto  di  protesto  si  formi  fuori del procedimento, non
 essendo atto del pubblico ministero ne'  della  p.g.,  e  quindi  non
 possa  a  questi  equipararsi  completamente,  esso  e'  pur  sempre,
 tuttavia, atto di un pubblico ufficiale,  che,  nell'esercizio  delle
 sue   funzioni,   rende   una  dichiarazione  di  scienza  attestante
 l'accertamento di un  reato,  facendone  poi  denuncia  all'autorita'
 giudiziaria,  e  non puo' certo ignorarsi che, per un analogo caso di
 prova formatasi  nel  corso  di  attivita'  della  p.a.  estranee  al
 procedimento  penale,  l'art. 223, ultimo comma, delle disp. att. del
 codice di procedura penale prevede espressamente, a fronte di  deter-
 minate   garanzie   difensive  (non  previste  per  l'elevazione  del
 protesto) l'utilizzabilita' come prova nel dibattimento dei  relativi
 verbali:  onde,  poiche' ubi lex voluit dixit, nel caso che interessa
 la utilizzabilita' stessa andrebbe esclusa;
      che  l'acquiescenza  dell'imputato  e  del  suo  difensore   non
 potrebbero  sanare  l'inutilizzabilita' della prova, rilevabile anche
 d'ufficio e persino in grado di legittimita' (art. 191 del codice  di
 procedura penale);
      che  neppure  potrebbe  sostenersi che il protesto sia "atto non
 ripetibile", al  fine  di  farne  entrare  il  relativo  verbale  nel
 fascicolo   per   il   dibattimento,  perche',  a  prescindere  dalla
 considerazione che non sarebbe comunque atto del  pubblico  ministero
 ne'  della  p.g. (come richiede, invece, l'art. 431, lettere b) e c),
 in  ogni  caso  la  prova  della  mancanza  dei  fondi   al   momento
 dell'emissione  dell'assegno sarebbe ancora facilmente acquisibile al
 dibattimento mediante la testimonianza del dipendente della  banca  a
 cui  l'asegno  stesso  fu  presentato  per  il  pagamento) non invece
 attraverso la testimonianza del pubblico ufficiale che ha elevato  il
 protesto in quanto testimonianza indiretta);
     che   tuttavia   richiedere  una  tale  testimonianza,  per  ogni
 procedimento penale in  materia  di  assegni  a  vuoto,  comporta  un
 notevole   appesantimento   della   attivita'   giudiziaria  in  sede
 dibattimentale, che  si  appalesa  altresi'  sproporzionata  rispetto
 all'esigenza  di difesa dell'imputato, giacche', nella normalita' dei
 casi, ne' il dipendente della banca, ne' il  pubblico  ufficiale  che
 verbalizza  il  protesto  (e  che  oltretutto,  in  caso di mendacio,
 risponderebbero dei reati di cui rispettivamente agli articoli 483  e
 479  codice penale) hanno motivo di mentire, mentre, ove cio' dovesse
 in concreto verificarsi, ben potrebbe in  tal  caso  ammettersi  ogni
 ulteriore  mezzo  di  prova  su  istanza  dell'imputato  che neghi la
 circostanza della mncanza di fondi;
      che quindi la mancata inclusione, tra gli atti di  cui  all'art.
 431   del  codice  di  procedura  penale,  del  verbale  di  protesto
 dell'assegno bancario, contrasta:
       a) con l'art. 76 della Costituzione per violazione dell'art. 2,
 numeri 1 e 103, della legge 16 febbraio 1987,  n.  81  (legge-delega)
 che   prevede   come   criterio   direttivo   quello   della  massima
 semplificazione, da osservarsi specialmente nel processo  davanti  al
 pretore,  mentre  in  questo  caso  ci  si  trova  di  fronte  ad una
 complicazione inutile perche' non giustificata da  concrete  esigenze
 difensive;
       b)   con   l'art.   24   della   Costituzione  in  quanto  pone
 ingiustificati ostacoli al pubblico ministero  -  che  e'  parte  nel
 procedimento  - nel fornire la prova di uno degli elementi essenziali
 del reato;
       c) con l'art. 97 della  Costituzione  perche',  comportando  un
 inutile  appesantimento  di processi relativi ad un reato di notevole
 diffusione  (e  di  assai  lieve  "allarme  sociale")  implica,   non
 dissimilmente   dalla   verbalizzazione  delle  decisioni  collegiali
 previste  dall'art.  16  della  legge   n.   117/1988   (cfr.   Corte
 costituzionale  n.  18  del  19  gennaio 1989) "un intralcio costante
 all'attivita'  giudiziaria,  incompatibile  col  principio  del  buon
 andamento dell'amministrazione della giustizia".
                               P. Q. M.
    Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 431 del
 codice   di   procedura   penale  nella  parte  in  cui  non  prevede
 l'inserimento, nel fascicolo per  il  dibattimento,  del  verbale  di
 protesto dell'assegno bancario, per contrasto con gli articoli 76, 24
 e 97 della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 cosstituzionale;
    Sospende il giudizio in corso e rinvia  il  dibattimento  a  nuovo
 ruolo;
    Ordina  la  notifica  della  presente  ordinanza al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e la sua  comunicazione  al  Presidente  della
 Camera e al Presidente del Senato.
      Montichiari, addi' 11 aprile 1991
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 91C1111