N. 635 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 aprile 1991
N. 635 Ordinanza emessa l'11 aprile 1991 dal pretore di Brescia, sezione distaccata di Montichiari, nel procedimento penale a carico di Moreni Fiorangela Processo penale - Procedimento pretorile - Fascicolo per il dibattimento - Inserimento del verbale di protesto dell'assegno bancario - Omessa previsione - Violazione dei principi della legge-delega - Lamentata ingiustificata difficolta' per il p.m. di fornire le prove del reato - Lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia. (C.P.P. 1988, art. 431). (Cost., artt. 24, 76 e 97; legge 16 febbraio 1987, n. 81, artt. 2, n. 1, e 103).(GU n.41 del 16-10-1991 )
IL PRETORE Visto che nel procedimento penale a carico di Moreni Fiorangela per il reato di cui all'art. 116, n. 2, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, commesso in Calcinato il 20 e 28 febbraio 1990 si trova agli atti del fascicolo del dibattimento il verbale di protesto dell'assegno bancario in questione; che tuttavia tale documento (su cui soltanto si fonda la prova della scopertura dell'assegno, essenziale ed integrale il reato per cui si procede) dovrebbe essere escluso, ai sensi dell'art. 491, quarto comma, del codice di procedura penale, dal fascicolo, giacche' esso non e' compreso tra gli atti elencati nell'art. 431 del codice di procedura penale e di cui soltanto puo' essere data lettura ai sensi dell'art. 511 del codice di procedura penale; ne' l'ostacolo puo' essere aggirato ammettendo l'atto stesso come prova documentale, perche', se e' vwero che, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 234, 495 e 515 del codice di procedura penale, possono essere ammessi come documenti, amche a richiesta del pubblico ministero o addirittura d'ufficio ex art. 507 del codice di procedura penale, atti non contenuti nel fascicolo del dibattimento, e' ovvio che per tale via non possono essere ammessi atti implicanti una dichiarazione di scienza nel loro contenuto testimoniale, ma, semmai, solo come evento storico (per dimostrare che un certo soggetto sapeva scrivere, era in vita, e cosi' via) o ad altri fini (si veda, ad esempio, la particolare disposizione dettata dall'art. 511, quarto comma, che consente la lettura dei verbali di dichiarazione orale di querela o di istanza ai soli fini dell'accertamento dell'esistenza della condizione di procedibilita'); e d'altra parte il verbale di protesto, in un processo per assegni a vuoto, puo' essere utile a fini probatori solo nel suo contenuto testimoniale, oltretutto indiretto (la dichiarazione, resa al notaio o ad altro pubblico ufficiale dall'incarico dell'istituto trattario, circa l'insufficienza dei fondi); che tale divieto deriva dal principio del rito accusatario, che impone la formazione della prova nel dibattimento, ed ha quindi la medesima ratio del divieto di introdurre, come prova documentale, i verbali delle attivita' compiute dal pubblico ministero o dalla p.g. nel corso delle indagini preliminari (che pure, al pari del verbale di protesto, costituiscono atti pubblici la cui eventuale falsita' sarebbe penalmente perseguibile); ed a tal proposito va aggiunto che, sebbene l'atto di protesto si formi fuori del procedimento, non essendo atto del pubblico ministero ne' della p.g., e quindi non possa a questi equipararsi completamente, esso e' pur sempre, tuttavia, atto di un pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, rende una dichiarazione di scienza attestante l'accertamento di un reato, facendone poi denuncia all'autorita' giudiziaria, e non puo' certo ignorarsi che, per un analogo caso di prova formatasi nel corso di attivita' della p.a. estranee al procedimento penale, l'art. 223, ultimo comma, delle disp. att. del codice di procedura penale prevede espressamente, a fronte di deter- minate garanzie difensive (non previste per l'elevazione del protesto) l'utilizzabilita' come prova nel dibattimento dei relativi verbali: onde, poiche' ubi lex voluit dixit, nel caso che interessa la utilizzabilita' stessa andrebbe esclusa; che l'acquiescenza dell'imputato e del suo difensore non potrebbero sanare l'inutilizzabilita' della prova, rilevabile anche d'ufficio e persino in grado di legittimita' (art. 191 del codice di procedura penale); che neppure potrebbe sostenersi che il protesto sia "atto non ripetibile", al fine di farne entrare il relativo verbale nel fascicolo per il dibattimento, perche', a prescindere dalla considerazione che non sarebbe comunque atto del pubblico ministero ne' della p.g. (come richiede, invece, l'art. 431, lettere b) e c), in ogni caso la prova della mancanza dei fondi al momento dell'emissione dell'assegno sarebbe ancora facilmente acquisibile al dibattimento mediante la testimonianza del dipendente della banca a cui l'asegno stesso fu presentato per il pagamento) non invece attraverso la testimonianza del pubblico ufficiale che ha elevato il protesto in quanto testimonianza indiretta); che tuttavia richiedere una tale testimonianza, per ogni procedimento penale in materia di assegni a vuoto, comporta un notevole appesantimento della attivita' giudiziaria in sede dibattimentale, che si appalesa altresi' sproporzionata rispetto all'esigenza di difesa dell'imputato, giacche', nella normalita' dei casi, ne' il dipendente della banca, ne' il pubblico ufficiale che verbalizza il protesto (e che oltretutto, in caso di mendacio, risponderebbero dei reati di cui rispettivamente agli articoli 483 e 479 codice penale) hanno motivo di mentire, mentre, ove cio' dovesse in concreto verificarsi, ben potrebbe in tal caso ammettersi ogni ulteriore mezzo di prova su istanza dell'imputato che neghi la circostanza della mncanza di fondi; che quindi la mancata inclusione, tra gli atti di cui all'art. 431 del codice di procedura penale, del verbale di protesto dell'assegno bancario, contrasta: a) con l'art. 76 della Costituzione per violazione dell'art. 2, numeri 1 e 103, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (legge-delega) che prevede come criterio direttivo quello della massima semplificazione, da osservarsi specialmente nel processo davanti al pretore, mentre in questo caso ci si trova di fronte ad una complicazione inutile perche' non giustificata da concrete esigenze difensive; b) con l'art. 24 della Costituzione in quanto pone ingiustificati ostacoli al pubblico ministero - che e' parte nel procedimento - nel fornire la prova di uno degli elementi essenziali del reato; c) con l'art. 97 della Costituzione perche', comportando un inutile appesantimento di processi relativi ad un reato di notevole diffusione (e di assai lieve "allarme sociale") implica, non dissimilmente dalla verbalizzazione delle decisioni collegiali previste dall'art. 16 della legge n. 117/1988 (cfr. Corte costituzionale n. 18 del 19 gennaio 1989) "un intralcio costante all'attivita' giudiziaria, incompatibile col principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia".
P. Q. M. Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede l'inserimento, nel fascicolo per il dibattimento, del verbale di protesto dell'assegno bancario, per contrasto con gli articoli 76, 24 e 97 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte cosstituzionale; Sospende il giudizio in corso e rinvia il dibattimento a nuovo ruolo; Ordina la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione al Presidente della Camera e al Presidente del Senato. Montichiari, addi' 11 aprile 1991 Il pretore: (firma illeggibile) 91C1111